Novel Foods da paesi terzi, come stabilire l’uso sicuro

22 Novembre 2016
Novel Foods da paesi terzi, come stabilire l’uso sicuro

Con due propri diversi documenti la Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha reso noti i commenti ricevuti entro una consultazione pubblica circa i “Novel food”- inclusi i prodotti tradizionali da paesi terzi. Efsa aveva prodotto un Documento Guida per i produttori al fine di chiarire come effettuare una domanda di autorizzazione per l’immissione sul mercato di Novel Food. Nel pubblicare i commenti, Efsa adempie alla propria politica di apertura e trasparenza.

Efsa chiarisce che novel food potranno essere sia alimenti interi che trasformati, e che per dimostrare la storia di uso sicuro in paesi extra UE informazioni non strettamente scientifiche come libri di ricette, e altri dati anedottici potranno essere considerati per dimostrare la storia d’uso. Le analisi composizionali dovranno essere effettuate caso per caso al fine di determinare la rilevanza della novità. Il numero di campioni minimo si riferisce a 5 lotti.

Inoltre:

·         Efsa chiarisce che dovranno essere avanzate -per ogni varietà della stessa specie vegetale- richieste di commercializzazione separate solo in caso di caratteristiche differenti.

·         Efsa chiarisce che gli insetti sono consumati da tempo e largamente in diversi paesi terzi e conferma che vanno considerati alimenti tradizionali.

·         Efsa chiarisce che per determinare potenziali nuovi allergeni in cibi nuovi da paesi terzi, sarà necessario considerare sia la presenza di proteine sia la più ampia conoscenza di allergenicità pregressa nelle popolazioni che li hanno consumati.

·         In caso di alimenti prodotti da funghi, alghe o micro-organismi, siccome la fonte potrebbe essere GM, Efsa chiederà un test aggiuntivo in tal senso- e il cibo sarà considerato come conforme alla normativa sui Novel Food e non a quella sugli OGM.

 Circa il valore di “significativo numero di persone” che dovrebbero dimostrare la storia di consumo sicuro in Paesi Terzi prima dell’autorizzazione sul mercato UE, evitando una approfondita valutazione di sicurezza- Efsa chiarisce che ad esempio, la lettera di un Ministero della Salute di un paese terzo potrebbe essere sufficiente. Efsa conferma che non vi sarà proprietà intellettuale su alimenti tradizionali, in linea con lo scopo della legislazione.

Rimangono scoperti alcuni aspetti, come

– considerazioni circa alimenti entrati sul mercato UE dopo il 1997 (data limite per considerare la novità) e comunque mai sottoposti ad autorizzazione commerciale;

–              considerazioni se una definizione nuova di “nanomateriali ingegnerizzati” dovrà richiedere alcuni cambiamenti al Documento Guida.

–              Considerazioni su fino a che punto un prodotto finale trasformato a partire da una pianta potrà essere considerato nuovo o invece tradizionale.