L’utilizzazione agronomica è definita dall’articolo 74 del d.lgs. n.152/06 come la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all’applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all’utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute.
L’articolo 112 del d.lgs. n.152/06, analogamente all’articolo 38 del d.lgs.n.152/99 (ora abrogato), assoggetta l’utilizzazione agronomica a comunicazione all’autorità competente, rinviando la disciplina delle attività alle disposizioni regionali, da adottarsi sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali individuate con decreto interministeriale.
Ai sensi della disposizione citata risultano suscettibili di utilizzazione agronomica, oltre alle acque di vegetazione del frantoi oleari, di cui si parlerà in seguito:
– gli effluenti di allevamento;
– le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), vale a dire:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame (senza alcuna condizione, connessa alla disponibilità di terreno agricolo funzionalmente connesso all’allevamento);
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
– le acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari
Il d.m. 25 febbraio 2016, che sostituisce il d.m. 7 aprile 2006, definisce le norme tecniche generali per lo svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue assimilate, salvo rinviare alla disciplina regionale per le disposizioni di dettaglio.
La l. n.574/96 costituisce la cornice di inquadramento generale per le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e, con il d.m. 6 luglio 2005, sono stati disciplinati, più nel dettaglio, le modalità di stoccaggio e di spandimento dei reflui oleari e gli obblighi di preventiva comunicazione all’autorità amministrativa.
6 Dicembre 2016
Cos’è l’utilizzazione agronomica?