La Commissione europea ha appena pubblicato una decisione di esecuzione (2015/2417), che modifica la decisione 2015/789 in vigore da maggio 2015, sulle misure di protezione contro la Xylella fastidiosa.
Si fanno passi avanti–sebbene non risolutivi- nella gestione del patogeno. Nella decisione si considerano:
– gli aggiornamenti da apportare alla luce delle notifiche, nel frattempo, di nuovi focolai di Xylella fastidiosa in Francia (Corsica), su piante ospiti diverse rispetto a quelle già incluse negli elenchi della Commissione;
-le diverse sottospecie di Xylella isolate, con piante sensibili ospiti ad una sola delle sottospecie, e dando la possibilità agli Stati membri di definire zone anche solo in relazione ad una di queste sottospecie. L’elenco delle piante ospiti allora viene aggiornato di conseguenza, così anche opportuno dare la possibilità agli Stati membri di delimitare zone solo in relazione a dette sottospecie.
Piani di emergenza
Dato il rischio di diffusione dell’organismo specificato in qualsiasi parte del territorio dell’Unione, nonché l’importanza di un’azione tempestiva, la definizione di un piano di emergenza a livello degli Stati membri è di particolare importanza per garantire una migliore preparazione in caso di potenziali focolai. Entro il 31 dicembre 2016 ogni Stato membro definisce un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio
Efsa e efficacia acqua calda contenimento
Dopo il parere del 2 settembre 2015 dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), è opportuno consentire lo spostamento di piante in riposo vegetativo di Vitis all’interno e all’esterno delle zone delimitate se tali piante sono state sottoposte al trattamento con acqua calda –trattamento per 45 minuti in acqua riscaldata a 50 °C-, che è risultato efficace.
Spostamenti e passaporto
Le piante ospiti che non sono mai state coltivate all’interno delle zone delimitate potranno essere spostate all’interno del territorio dell’Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante.
Attività di informazione
Dati i gravi effetti causati dall’organismo specificato e l’importanza di prevenire o agire il prima possibile per contenere qualsiasi potenziale focolaio nel territorio dell’Unione, tutti gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale informazioni sulla minaccia costituita dall’organismo specificato per il territorio dell’Unione.
Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette
È vietato l’impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l’introduzione dell’organismo specificato da parte dei suoi vettori.
In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare, in conformità alle condizioni definite nella direttiva 2008/61/CE (5) della Commissione, l’impianto di piante ospiti a fini scientifici all’interno della zona di contenimento di cui all’articolo 7, al di fuori della zona di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c).
Campagne di sensibilizzazione
Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale le informazioni in merito alla minaccia costituita dall’organismo specificato per il territorio dell’Unione. Essi mettono pubblicamente a disposizione tali informazioni, sotto forma di campagne di sensibilizzazione mirata sui siti web rispettivi degli organismi ufficiali responsabili o su altri siti web designati da questi organismi.»