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Ue: modificato il disciplinare del Chianti Classico Dop

22 Marzo 2013
Ue: modificato il disciplinare del Chianti Classico Dop

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 82 del 22 marzo 2013 il Regolamento di esecuzione (Ue) n. 267/2013 della Commissione del 18 marzo 2013 recante approvazione di una modifica minore del disciplinare del Chianti Classico Dop.

                                   

 

Il disciplinare viene così modificato:

 

Descrizione del prodotto: 

È stato inserito il riferimento all’elenco del germoplasma olivicolo toscano perché tale documento è soggetto a periodici aggiornamenti per risultati scientifici e genetici di lavori tuttora in corso sulle vecchie piante di olivo presenti nel nostro territorio.

 

Metodo di ottenimento:

Caratteristiche di coltivazione

E’ stata abbassata di 20 metri l’altitudine minima sotto la quale non si possono iscrivere gli olivi nell’albo in quanto l’intero territorio ha un’altitudine minima di 180 metri sul livello del mare. Questo è stato reso possibile grazie all’utilizzo dei moderni sistemi GPS: all’epoca in cui fu redatta la prima versione del disciplinare, i sistemi di misurazione adottati non avevano la precisione di oggi.

 

Produzione di olio

E’ stato introdotto un nuovo livello produttivo per oliveti con densità superiore alle 500 piante per ettaro in quanto nel territorio del Chianti Classico sono presenti impianti realizzati negli anni 90 con i criteri tecnici dell’epoca, per i quali il limite di chilogrammi 650 di olio per ettaro risulta fortemente penalizzante per l’economia e lo sviluppo del comparto.

                                  

Modalità di raccolta e conservazione

Per il trasporto delle olive vengono introdotti, oltre alle cassette, anche i cassoni ed i carrelli. (in questo caso il trasporto al frantoio per la lavorazione delle olive deve avvenire nello stesso giorno della raccolta e in tre giorni come previsto se vengono utilizzate cassette forate.)

 

Modalità di oleificazione e formazione delle partite

Viene introdotta l’opportunità di utilizzare anche l’aria come sistema di pulitura delle olive nel caso che siano introdotti i nuovi sistemi tecnologici sviluppati dalle aziende costruttrici e già applicati in altri paesi produttori, ai fini di una sempre maggiore attenzione al risparmio di acqua.

 

Validità del certificato di idoneità

L’olio conforme alle norme del disciplinare può essere imbottigliato entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello della raccolta delle olive nel caso in cui venga sottoposto a processo di filtrazione brillantante entro il 31 dicembre, e comunque entro la data di richiesta di certificazione. Quando l’olio presenta le caratteristiche chimiche ed organolettiche previste nel disciplinare ed è correttamente conservato, può durare nel tempo con modeste variazioni qualitative, tali da non inficiare i requisiti dell’olio Dop Chianti Classico. Si introduce il concetto della pratica della filtrazione specificando che si intende quella per la brillantatura (e non una semplice sgrossatura), da eseguirsi per lo meno entro il 31 dicembre, al fine di iniziare a formare gli olivicoltori sulle tecniche di conservazione più idonee per la commercializzazione di un prodotto di qualità.

                             

Viene inoltre chiarito che le caratteristiche fisiche dell’olio dovranno essere quelle definitive al momento del prelievo e cioè se si vorrà imbottigliare l’olio conforme entro il 31 ottobre dell’anno successivo alla raccolta, la filtrazione brillantante dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre o comunque prima del prelievo del campione nel caso in cui tale richiesta pervenga prima del 31 dicembre.

Si introduce anche l’opportunità di «non filtrare» per non limitare la libertà imprenditoriale ma si impone che l’olio venga conservato sotto gas inerte per mantenere al meglio le caratteristiche qualitative.

 

Confezioni

I contenitori metallici possono essere adottati anche per formati inferiori ai 3 e 5 litri.

Inoltre, si sono introdotti formati con capacità anche inferiore a 100 ml purché questi non vengano venduti singolarmente ma siano immessi sul mercato in confezioni il cui volume totale rientri tra quelli ammessi dalla normativa. La modifica è dettata dall’esigenza di rispondere alle richieste di mercato che vedono in questi formati minori la necessità di soddisfare le richieste del mondo della ristorazione che non apprezza l’utilizzo di bottiglie già avviate e quello della promozione per il conseguente aumento della visibilità del prodotto.

Il presente regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.