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UE, caramello autorizzato nella birra senza malto: l’ennesimo inganno

19 Maggio 2014
UE, caramello autorizzato nella birra senza malto: l’ennesimo inganno

Dopo la birra con ridotto grado saccarometrico (poi “aggiustata” con aggiunta di zuccheri, ed in presenza di scarso contenuto di malto), un altro inganno viene reso possibile dall’Europa: quello della possibilità di aggiungere colorante caramello a “bevande a base di malto” (sostituti economici della birra, per intenderci, che non possono fregiarsi della denominazione di vendita “birra”).

Se nel primo caso il problema nasce da una mancata armonizzazione tra normative nazionali, e in assenza di una legge comunitaria sulla birra, nel secondo caso… nasce proprio da una “cattiva volontà” europea. Ma in entrambi i casi, si cerca di nascondere al consumatore… la bassa presenza di malto, certo più costoso di zucchero o …coloranti.

Stout Lineup

Il Regolamento 505/2014 dell’Unione, pubblicato lo scorso 15 maggio, apparentemente sembra una mera autorizzazione di additivi. Ma nei fatti, è un atto normativo in grado di falsare ancora di più la concorrenza tra imprese oneste e meno oneste, e anche ingannare i consumatori (che magari si aspettano una doppio malto, dal colore scuro, e invece si trovano…davanti ad una bevanda a base di malto, rettificata con caramello per donarle migliore aspetto).

Insomma, il punto è abbastanza semplice: una bevanda cosiddetta a base di malto contiene al massimo un 6% di malto, contro il 20% necessario per la birra. D’ora in poi, queste stesse bevande potranno “ingannare legalmente” i consumatori ed essere additivate con colorante caramello (E 150 a-d), per sopperire ad un colore pallido (proprio in ragione del basso contenuto di malto).

caramel color gallon

 Il tutto, ed in modo paradossale, nel nome di una presunta “necessità tecnologica” dell’uso del caramello, che già molti Stati autorizzano per la “birra”. E del presunto “gradimento dei consumatori”. Tale scelta ricorda da vicino l’altro espediente (inizialmente proibito dalla normativa italiana 286 del 1961!) ovvero, di usare coloranti per bevande con un contenuto di frutta minore del 12% (norma di buon senso, proprio per prevenire frodi di furbastri vari). Il riferimento a coloranti arancio per bevande di fantasia "pseudo-aranciata" (ossia con meno del 12% di frutta) è immediato.

Le istituzioni UE erano intervenute con la legge comunitaria del 2008 per consentire un più libero uso dei coloranti.

E la storia si ripete: oggi l’Europa fa ancora una volta il contrario delle attese dei consumatori, delle imprese (oneste), e  dei principi ispiratori del diritto alimentare in Italia, che si dimostra più avanti in questo senso. Ma di che "libero mercato" si stia parlando, non è ancora perfettamente chiaro.