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Succhi di frutta, ricezione italiana della direttiva 2012/UE

12 Marzo 2014
Succhi di frutta, ricezione italiana della direttiva 2012/UE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 marzo, è in vigore il Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 20, in attuazione della Direttiva 2012/12 UE, che a sua volta modifica la normativa europea sui succhi di frutta e prodotti analoghi (Direttiva 2011/112 CE). La ricezione arriva con un qualche ritardo (se si pensa che le autorità nazionali hanno 18 mesi e qui ne sono passati 23), e come è stato fatto rilevare, ha creato diseguali condizioni di concorrenza tra imprese collocate in territorio nazionale rispetto a imprese estere con possibili disguidi pratici e mancanza di armonizzazione della normativa europea.

Le novità principali- diverse, come già avevamo avuto modo di sottolineare della normativa, possono essere così espresse:

–          Il pomodoro entra nella lista dei frutti utilizzabili nella produzione di succhi;

–          i succhi di frutta non potranno contenere zuccheri aggiunti o edulcoranti. Ne consegue che l’utilizzo in etichetta della dicitura “senza zuccheri aggiunti” non sarà più consentito dal 28 aprile 2015. Fino ad oggi il divieto era riservato a succhi di uva e pera.

–          Inoltre e di conseguenza, le imprese potranno dichiarare che “dal 28 aprile 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti”, al fine di informare correttamente i consumatori. Gli operatori potranno utilizzare una menzione simile fino al 28 ottobre 2016.

–          Circa i nettari di frutta, sono consentiti: aggiunta di zuccheri fino al 20% del prodotto finito (o miele) , ed edulcoranti. In ogni caso,

–          Per evitare confusione nei consumatori e per tutelare le persone affette da diabete, i nettari contenenti dolcificanti artificiali non potranno utilizzare in etichetta l’indicazione “senza zuccheri aggiunti”. Per la stessa ratio, se il nettare contiene naturalmente zuccheri, dovrà indicarsi in etichetta “contiene naturalmente zuccheri”, come disclaimer.

–          Circa la chiarezza della denominazione di vendita, Il tipo di frutta contenuto nel prodotto dovrà essere indicato nella denominazione commerciale del succo, in modo da impedire – ad esempio – che un prodotto composto da una miscela del 90% di mela e dal 10% di succo di fragola venga etichettato come succo di fragola (dovrà essere invece necessariamente essere commercializzato con la denominazione “mela e succo di fragola”). Nel caso invece che il succo utilizzi tre o più tipi di frutta, si dovrà mettere in etichetta l’indicazione generica “più specie di frutta” o “più frutti”, o simili.

–          Si allinea l’aggiunta di vitamine e minerali (a norma del Reg.(CE) 1925/ 2006) al quadro europeo armonizzato.

Il Governo ha pubblicato nei mesi scorsi (dicembre 2013) una relazione illustrativa in cui motiva l’attuazione della Direttiva.