Il Ministero della Salute fa un passo avanti verso la certezza legale. Dopo anni di incertezze, e con una piena responsabilità però nella gestione del rischio (risk management) – e quindi negli aspetti di autorizzazione di prodotti alimentari che potessero essere definiti “senza lattosio” o “a basso contenuto di lattosio”, la Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della nutrizione ha pubblicato una nota esplicativa.
In precedenza, il dubbio infatti riguardava la soglia: per alcuni 0,01 g per 100 g /ml; per altri, 0,1 invece veniva considerato sufficiente.

Semplificazione
Certo, la normativa armonizzata a livello europeo prevede che i cosiddetti ADAP (Alimenti Destinati ad una Alimentazione Particolare) vadano assoggettati al regime di etichettatura ordinario (articolo 36 del reg. 1169/2011. In tal senso, prodotti senza glutine o con un basso contenuto, così come i prodotti senza lattosio o a basso contenuto, non saranno più “prodotti dietetici” soggetti a preventiva prassi di autorizzazione ministeriale, con registrazione nell’apposito elenco. E questo è un primo passo verso la semplificazione.
Tornando al lattosio- ed è questa la vera novità- in attesa di una normativa UE analogamente armonizzata-il Ministero ha precisato le soglie per “senza lattosio” e “a basso contenuto di lattosio”.
Lattosio
In attesa di una norma Europea che armonizzi il quadro legislativo in modo simile a quanto fatto sul glutine – e che da rumors si presume verrà pubblicata dopo il 20 luglio 2016, data di entrata in vigore saranno da considerarsi valide le considerazioni presenti nella Nota Ministeriale in oggetto
- Verrà eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura “dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o ml e sulle cui etichette andrà aggiunta la dicitura meno di… (riportante la soglia residua di lattosio)
- Solo per i latti e i latti fermentati si potrà usare la dicitura a ridotto contenuto di lattosio, solo se il lattosio è inferiore a 0,5 g per 100 g o ml. Sulle etichette in questione andrà riportata l’indicazione che il tenore di lattosio è meno di 0,5 g per 100 g o ml
- Le due precedenti diciture dovranno necessariamente essere integrate da una indicazione del tipo: “il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio”.
Scompare “per diabetici”
Non risultando infine più ammissibili per gli alimenti indicazioni del tipo “prodotto per diabetici”: l’uso in prodotti alimentari -come pure negli integratori- di suddette denominazioni prospetterebbe benefici verso una malattia come il diabete che invece va adeguatamente trattata e disciplinata in altro modo.
Glutine
Per il glutine le cose sono chiarite in modo sufficiente nel reg. 828/2014 che indica le soglie necessarie (20 mg e 100 mg) rispettivamente per utilizzare in etichetta e promozione le indicazioni “senza glutine” e “ a basso contenuto di glutine” o analoghe perifrasi.
Health claims: non usabili per Alimenti a Fini Medici Speciali
Un ultimo chiarimento viene poi avanzato dal Ministero: per gli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS), categoria che invece continua ad esistere a livello europeo, questi non potranno utilizzare- in quanto apertamente in ambito terapeutico- i claim di salute ordinariamente utilizzabili per alimenti comuni, claim riferiti a prodotti di largo consumo e che non possono in alcun modo vantare proprietà curative o terapeutiche.