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Prodotto di montagna, atti delegati della Commissione

28 Marzo 2014
Prodotto di montagna, atti delegati della Commissione

L’indicazione è facoltativa, ma dovrebbe consentire- in base alle intenzioni del legislatore UE- di aiutare le aziende agricole situate in contesti oro geografici sfavorevoli, che necessitano di una particolare attenzione. Questo in linea con la politica agricola di qualità dell’Unione, che intende trasformare in risorsa contesti territoriali peculiari, periferici, ma anche fonte di biodiversità e produzioni caratteristiche che fanno la “differenza” del modello agricolo europeo rispetto a quelli “commoditizzati” di altri paesi e continenti.

L’atto delegato arriva dopo 3 consultazioni con i rappresentanti degli Stati membri, nel corso degli ultimi mesi.

Viene chiarito che -per evitare che i consumatori siano indotti in errore-, è opportuno chiarire l’uso del termine «prodotto di montagna» per i prodotti di origine animale. A partire dalla definizione di base, “zone di montagna”, definite all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Prodotti di origine animale:

Per i prodotti animali (latte, uova..), la produzione dovrebbe avere luogo nelle zone di montagna.

Per i prodotti derivanti da animali, quali le carni, gli animali dovrebbero essere allevati in zone di montagna. Poiché gli agricoltori spesso acquistano animali giovani, tali animali dovrebbero trascorrere almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in zone di montagna e poi trasformati in tali zone.

Per gli animali che trascorrono almeno un quarto della loro esistenza in montagna per la pratica della transumanza, si può ugualmente usare il termine “prodotto di montagna”.

 

Mangimi

I mangimi sono considerati di montagna se la restante parte non supera il 50% o il 40% per i ruminanti (percentuale di materia secca). Per i suini tale parte non deve eccedere il 75% sulla dieta annuale.

Apicoltura

Per i prodotti dell’apicoltura, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti dell’apicoltura se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna (lo zucchero per l’alimentazione delle api però può non essere di montagna).

Prodotti vegetali

Per i prodotti di origine vegetale conta la coltivazione esclusiva in zone montane.             

Ingredienti

Per gli alimenti composti, sono inoltre definiti gli ingredienti e le rispettive quantità che possono essere usati per poter ancora beneficiare della menzione “prodotto di montagna”.

Trasformati, le deroghe

Per i prodotti trasformati, salvo quanto diversamente consentito (in modo più restrittivo) dagli stati membri, si può consentire una deroga di 30 kilometri rispetto alla zona di montagna propriamente intesa.

La procedura normativa ed i tempi

La Commissione ha adottato tale atto delegato lo scorso 11 marzo. Ora, il Parlamento Europeo ed il Consiglio avranno un paio di mesi per sollevare obiezioni (diversamente l’atto verrà pubblicato). Al momento attuale il comitato del Parlamento competente (COMAGRI) non sembra avere particolari rilievi.