Il 13 novembre scorso il Consiglio dei Ministri dell’UE ha adottato il regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari. L’adozione segue l’accordo politico raggiunto lo scorso 20 giugno tra le tre istituzioni europee, Consiglio, Parlamento e Commissione (il cosiddetto “trilogo”) e al voto favorevole del Parlamento europeo del 13 settembre 2012.
Il nuovo regolamento abroga la normativa precedente (Reg. Ce 509 e 510 del 2006), nasce dai principi ispiratori del “Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli” nel 2008 e la “Comunicazione al Parlamento Europeo e al consiglio sulla politica di qualità dei prodotti agricoli” nel 2009. A questi documenti hanno fatto seguito anche vari studi di impatto della Commissione.
Tra le novità principali:
– viene fortemente estesa la base giuridica per lottare contro le imitazioni (di cui abbiamo dato ampio spazio su questo sito anche grazie ai reportage di Striscia La Notizia). Le autorità nazionali sono così obbligate ad effettuare controlli ex officio per prevenire tali frodi e imitazioni, anche in prodotti usati come ingrediente. Ma pure a controllare, nell’ambito del reg. 882/2004 sui controlli ufficiali, la sicurezza di tali prodotti, che nel cono d’ombra dell’illegalità può risultare compromessa. E’ una vittoria del vero Made in Italy, che vede migliorare le prospettive sul mercato interno dei prodotti italiani (si stima un giro di affari del taroccato pari a 60 miliardi di euro all’anno). Questa tutela potrà essere effettuata non solo in Europa, ma anche su scala internazionale (art. 41.2) con fondi appositi provenienti dal FEASR.

– viene rafforzato l’ancoramento geografico delle DOP e IGP ai territori, con possibilità di indicare nel campo visivo in etichetta un riferimento alla regione/zona di provenienza, anche tramite loghi e "marchi d’area";
– viene posta una "base giuridica" per la creazione di nuovi termini di qualità facoltativi "orizzontali", quali ad esempio: "prodotto di montagna”, “prodotto dell’agricoltura delle isole”, “prodotto locale”. Alla Commissione tocca stabilire sia la necessità di creare tali indicazioni (serve uno studio di fattibilità) sia di stabilirne poi il contenuto con atti delegati.
– solo la menzione "Prodotto di montagna", viene già da ora formalmente istituita. Sebbene si intenda per prodotto di montagna quello che risulti da input agricoli (foraggi, mangimi) di montagna e da una trasformazione sempre in "montagna", la Commissione valuterà l’opportunità di deroghe rispetto a tale requisito sia per gli input agricoli che per il processo di trasformazione. Con il termine "montagna" non si fa riferimento ad una altitudine assoluta, ma in base al reg. CE 1257/1999, significa semplicemente che "Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilita di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo
del lavoro"
– Indicazioni "prodotti locali" e da vendita diretta, "prodotti delle isole": entro il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla qualità, la Commissione europea dovrà condurre uno studio sull’opportunità di tali indicazioni facoltative;
– Sulle DOP e IGP viene poi rafforzato il ruolo dei gruppi di domanda di registrazione di nomi per quanto riguarda il monitoraggio, promozione e comunicazione;

– STG: il campo di applicazione del sistema viene aperto ai prodotti primari e non più solo ai trasformati, come richiesto dalla Commissione. Tuttavia, la condizione è che i prodotti siano presenti sul mercato da almeno 30 anni. La Commissione potrà definire, mediante atti delegati, le condizioni di deroga per determinati prodotti o piatti pronti.
– Le STG attualmente registrate senza riserva di nome (è il caso della mozzarella e della pizza napoletana STG), potranno continuare a essere utilizzate fino a 10 anni dall’entrata in vigore delle nuovo regolamento sulla qualità.
Gli Stati membri entro 3 anni dall’entrata in vigore, possono presentare alla Commissione l’elenco delle STG che intendono mantenere anche dopo il termine dei 10 anni. Prima di avviare la procedura a livello UE, lo Stato membro deve però aver avviato la procedura di opposizione a livello nazionale.
Tra gli aspetti che il Regolamento non risolve, e che demanda alla più ampia discussione sulla nuova Politica Agricola Comunitaria, la possibilità per le DOP e IGP di programmare l’offerta, come ad esempio accaduto con il cosiddetto "Pacchetto Latte" (Reg. 261/2012) in modo da prevenire squilibri di mercato e rafforzare la posizione contrattuale dei produttori.
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