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Origine, gara di appalto della Commissione

29 Luglio 2013
Origine, gara di appalto della Commissione

Secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 1169/2011, la Commissione Europea si trova a dover effettuare una valutazione costi-benefici per l’etichettatura di origine di alcuni prodotti agroalimentari. In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 26.5 del detto regolamento, entro 13 dicembre 2014 la CE presenterà relazione al PE e Consiglio su idoneità  di etichettare obbligatoriamente circa l’origine:

·         tipi di carne non trasformata (es, coniglio, equina…) diversi da pollame, bovina, suina, ovicaprina;

·         latte e latte come ingrediente;

·         alimenti non trasformati;

·         prodotti monoingrediente;

·         ingredienti oltre il 50% sull’alimento.

Nella gara di appalto ora pubblicata dalla Commissione, e con scadenza il prossimo 9 settembre, si dovrà condurre uno studio costi-benefici su obbligo origine per le prime due categorie elencate.

Il calendario

Volendo visualizzare il calendario entro cui la Commissione Europea si muoverà nei prossimi mesi, circa l’origine di alcuni prodotti agroalimentari, di seguito alcune date.

Entro 13 dicembre 2013:

– Relazione CE al PE  e Consiglio circa idoneità country of origin/place of provenance (carne suina, caprina, ovina, pollame (pollame, anatre, oche, tacchini, faraone- ad eccezione dei fegati).

Entro tale data, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente. Ad oggi una difficoltà maggiore deriva: dalla mancata chiarezza su cosa si intenda place of provenance, con possibili problemi per la parte agricola (vedi nota Copa Cogeca in merito).

-Entro tale data inoltre la CE propone definizione circa “ingrediente primario” (tale definizione a norma dell’art. 26.3 è rilevante in quanto in caso provenienza ingrediente primario sia diversa da alimento finale, va indicata). Opzione Copa attuale: ingrediente primario è quello cui si fa riferimento in etichetta-denominazione di vendita-denominazione commerciale,o altrimenti enfatizzato dinanzi al consumatore. Inoltre, deve essere presente in % almeno pari al 50%.

Entro 13 dicembre 2014:

La CE presenta relazione al PE e Consiglio su idoneità di etichettare obbligatoriamente con country of origin/place of provenance:

·         altri tipi di carne (es, coniglio, equina…)

·         latte e latte come ingrediente

·         alimenti non trasformati

·         prodotti monoingrediente

·         ingredienti oltre il 50% sull’alimento.

Altri aspetti

Circa il tema dell’origine-provenienza dei prodotti-ingredienti, il Reg. 1169 se ne occupa in modo dettagliato, prevedendo:

Obbligo di indicare origine del prodotto ricorre qualora le immagini o la presentazione generale dello stesso lascino intendere una provenienza diversa da quella reale. (es, bandiere o immagini di luoghi in etichetta che suggeriscono l’Italia, ma con “country of origin” diversa (con tale denominazione si intende il luogo in cui è effettuata al’ultima trasformazione sostanziale). Esempio della mozzarella tedesca è classico. Tale obbligo è già in vigore con la Direttiva 13 del 2000 (art. 3) recepita dal D. lgs 109/92 (art. 3);

– obbligo di indicare origine del prodotto per carni suine, ovine caprine,e pollame;

-se si indica volontariamente la origine/provenienza di un prodotto, e se l’ingrediente principale non ha la stessa origine/provenienza corre l’obbligo di segnalarlo. Tuttavia tale opzione non è possibile -nemmeno su base volontaria- per gli IGP (in cui trasformazione e origine prodotto non coincidono).