Una informazione semplificata, in etichetta sul cibo, anche tramite supporti tecnologici (QRcode, codici, riferimenti web): questa l’apertura che la Commissione europea ha portato avanti entro la sua “Better Regulation Agenda”, una delle proposte del più ampio “REFIT”- che serve a eliminare inefficienze, sovrapposizioni e vuoti dell’attuale legislazione UE, senza modificarne in profondità la portata e l’impatto.
Verso la fine dello scorso Maggio, la Commissione europea ha infatti pubblicato il suo pacchetto “Migliore legislazione” (Better Regulation”) al fine di semplificare e armonizzare la normativa, con un occhio particolare per le Piccole e Medie imprese. Tale quadro assicura che ogni corso di azione normativa sia preparato, sviluppato e revisionato in modo aperto, trasparente e con piena informazione del pubblico esterno, tenendo in considerazione le migliori evidenze.
L’aspetto interessante è che entro la Better Regulation Agenda ricade pure il “Regolamento per l’Informazione Alimentare ai Consumatori”, entrato a pieno regime lo scorso 13 dicembre 2014- reg. 1169/2011. Senza la pretesa di innovare o rivoluzionare una normativa “nuova”, la Better Regulation sta proponendo aspetti innovativi. Come la sostituzione di etichette cartacee o fascette-sigilli con strumenti informativi elettronici.

In realtà già il cuore del reg. 1169 consente l’utilizzo di forme alternative di tecnologia per informare correttamente i consumatori, fermo restando che la Commissione dovrà disporre in tal senso di ulteriori atti normativi (delegati), prontamente sollecitati proprio dalla Better Regulation e nel senso di una semplificazione per le imprese.
Sugli allergeni, la Commissione aveva chiarito che tale informazione fosse obbligatoria sul luogo stesso della vendita anche tramite registri semplificati, e che -almeno in linea di principio-, fosse possibile usare anche supporti informativi diversi -ma solo quando espressamente previsti a livello nazionale. Ma il Ministero della Salute, con una circolare interpretativa, ha poi chiarito per l’Italia che tale informazione non potrà in nessun modo essere fornita via web, o tramite QR code o analoghi supporti tecnologici, dovendo essere immediatamente reperibile. Per contro, è stato concesso un ventaglio di possibilità di informazione preliminare orale – e ferma restando la necessità di ulteriore informazione scritta obbligatoria sul posto.
Ricordiamo infine che per le vendite a distanza (via web) le info di etichetta debbano invece essere fornite necessariamente su supporto tecnologico (sito web o email, etc) prima della conclusione dell’acquisto in modo da correttamente informare il consumatore finale, fermo restando il fatto che poi dovrà essere fornita una etichetta completa a norma di legge.

La formula tecnica per adottare forme di comunicazione alternative alla etichetta passerà attraverso atti di implementazione, sui quali il voto degli Stati membri dell’Unione è determinante (entro il Comitato permanente per la filiera alimentare ed il benessere animale) circa le modalità precise. Il Parlamento e il Consiglio avranno poi potere di veto ma senza entrare nel dettaglio delle proposte.
Inoltre in tal caso, è previsto espressamente che potranno essere usate forme alternative come simboli o pittogrammi, provato che si fornisca lo stesso livello di informazione ai consumatori.