In Italia l’abbiamo scampata da poco: dopo l’intervento dell’Antitrust, la proposta di decreto sul quadro sanzionatorio “Healh claims” è stato ritirato. Con gran soddisfazione delle piccole e medie imprese, verso le quali, come abbiamo più volte spiegato, la bozza si mostrava particolarmente arcigna, accordando invece un apparente vantaggio per i “grandi”. Non solo l’Italia sarebbe stata l’unico paese UE ad avere una attribuzione del quadro sanzionatorio ad organi nuovi rispetto a quelli che disciplinano la pubblicità, informazione e comunicazione ai consumatori; ma le stesse fondamenta giuridiche per riferire al Ministero della Salute le sanzioni sono state giudicate inadatte (nel regolamento 1924 non a caso mai si fa riferimento al sistema dei controlli ex Reg. 882/2004 della Commissione). Se quindi un sospiro di sollievo è perlomeno lecito, nemmeno si può sperare che a distanza di ormai 7 anni, la questione relativa a health claims e PMI sia arrivata ad una definitiva composizione. Come sottolineato da diversi autorevoli opinionisti in rete, vi sono almeno due ordini di problemi apparenti. Che proviamo a ricapitolare.
Mancanza di Profili nutrizionali: cui prodest?
Infatti, da un lato la questione dei profili nutrizionali (art.4: ovvero, le soglie di sbarramento su nutrienti quali sale, zuccheri e grassi saturi ritenute necessarie per impedire un uso indiscriminato degli health claims su alimenti invece “a rischio”) è ancora irrealizzata. In questo modo, inevitabilmente, si favoriscono produttori che possono destinare alla ricerca (anche dura, costosa e difficile in base a guidance EFSA) per l’approvazione degli health claims i denari risparmiati con l’uso di ingredienti poco costosi ma insalubri (appunto, grassi tropicali e zuccheri). L’ottimizzazione di marketing per la grande impresa è certa: ma i consumatori o le imprese che hanno una attenzione maggiore alla qualità? Sui profili nutrizionali Borg (Commissario alla Salute) ha fatto diversi passi avanti e indietro, promettendo un impegno nel 2013 ma poi inciampando sulla definizione dei tempi, anche in ragione dell’insediamento del nuovo esecutivo UE.

Prodotti alla base delle diete nazionali: ovvero tradizionali?
Strettamente connessa poi con la questione dei profili nutrizionali –con gli effetti succitati- è quella relativa alla possibile esenzione degli stessi per gruppi alimentari alla base delle popolazioni nazionali e in grado di fornire nutrienti essenziali altrimenti non disponibili –magari in riferimento a particolari gruppi demografici. Al considerando 13 del regolamento 1924 si legge infatti: “Possono essere necessarie esenzioni dall’obbligo di rispettare i profili nutrizionali stabiliti per determinati alimenti o categorie di alimenti a seconda del loro ruolo e della loro importanza nella dieta della popolazione”. L’esenzione- mirata e circostanziata, in una logica di costi benefici dovrebbe beninteso essere assai diversa dalla giungla attuale: dove, a titolo esemplificativo, biscotti e snack con alto contenuto di zuccheri non hanno problemi a vantare tutta una serie di proprietà nutrizionali e di salute). La mente corre a prodotti tradizionali e altamente rappresentativi delle diete nazionali: il Parmigiano Reggiano (raccomandato da pediatri per alimentazione di bambini e sportivi), è un fulgido esempio, su cui tutti gli opinionisti concordano. I prodotti tradizionali, spesso organizzati intorno a consorzi di tutela e GI (indicazioni Geografiche come DOP) sono di fatto rappresentativi di una struttura produttiva frammentata, a partire per lo più da PMI. E’ evidente quindi come proprio le PMI potrebbero realmente avvantaggiarsi di tali esenzioni mirate al quadro “Claims”, una volta constatato il consumo abitudinario (quindi normato e regolare, guidato dalla tradizione d’uso). Certo, il dettato del 1924 è piuttosto oscuro in materia e non fa riferimenti espliciti, se non ad atti tecnici complessi con parere preventivo di EFSA. Qui abbiamo proposto due punti che per così dire fanno parte del dettato regolamentare. Già solo agendo su questi, si avrebbe- immaginiamo- un sostanziale riequilibrio della situazione competitiva delle PMI rispetto alle grandi imprese, entro un modello produttivo certamente più rispettoso della base agroalimentare europea: improntata a qualità e differenzialità più che a volumi.
Ulteriori spunti
Ma ci sono almeno altre 3 strade, seppur tutte da esplorare, che ci sentiamo di suggerire, come contributo alla discussione. La prima riguarda l’uso dei “descrittori generici”. In base ad un Regolamento della Unione del 2013 (907/2013), infatti, le associazioni di categoria possono fare istanza di registrazione dei cosiddetti “descrittori generici”: claims che per tradizione, sembrano attribuire apparenti proprietà benefiche o di funzione corporea ai prodotti alimentari. Un caso esemplificativo è quello del “digestivo”, dove la denominazione di vendita (o descrittore) diventa un qualcosa assurto nel tempo a vero e proprio nome commerciale, con minore enfasi sulle proprietà di salute (o corporee) implicite. Pochi insomma potranno obiettare che non vi è sufficiente scienza per giustificare un’azione di facilitazione della digestione. Questo in ragione dei mores d’uso, preparazione e vendita tradizionalmente ritenuti accettati. Certo la strada non è facile, e sono richieste precise condizioni (come dimostrare l’esistenza del prodotto da almeno 20 anni, con quel nome), ma almeno ci si può lavorare, con un’operazione “estrattiva” di denominazioni che possono essere “messe a catalogo” e poi a sistema, pur nell’inevitabile rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dei singoli marchi e imprese. Una seconda operazione, riguarda la possibilità di aggregare la ricerca delle PMI, tramite fondi virtuosi, che facilitino quella messa a disposizione monetaria che serve per sostenere la ricerca vera. In tal senso, e con un occhio ai crescenti costi di salute pubblica che obesità e malattie collegate hanno in Europa, sarebbe davvero interesse dei decisori provare a dedicare bandi in tal senso, con proprietà intellettuale diffusa a consorziati. O facilitare luoghi di incontro -anche virtuali- tra imprese che fanno ricerca e sviluppo sugli stessi prodotti ma che non hanno fondi sufficienti. La chiave è il pensiero creativo, ma le opzioni potrebbero essere diverse, con vari sistemi incentivanti. Uno degli obiettivi di salute della Commissione riguarda proprio l’Ageing Better, l’invecchiare meglio, stando in salute più a lungo. Necessaria quindi una svolta complessiva del sistema alimentare e della ricerca sulla salute e proprietà degli alimenti. Favorendo nel caso sinergie tra PMI con interessi simili e che lottando su mercati diversi, possono aver interesse a cooperare (data anche la contestualità della produzione e consumo).
Una terza opzione, più agibile forse, e sulla scorta della FDA USA, potrebbe poi essere quella di chiedere diversi profili di evidenza scientifica a supporto dei vanti nutrizionali e salutistici, per diverse “gradazioni” di comunicazione. L’esempio delle noci e salute cardiovascolare è emblematico: recitando il claim USA “l’evidenza disponibile sebbene non definitiva, suggerisce che consumare 42,5 grammi di frutta secca (…) può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari “. Si lascia così libero il consumatore di assumersi una parte del rischio derivante dall’incertezza che effettivamente le noci facciano bene. Ma è una comunicazione corretta e seria, quella dei “claim” con “disclaimer”,ovvero contesto che precisa le circostanze e limitazioni (cosiddetti “qualified health claims”). Il dibattito in Europa sui livelli di evidenza richiesti sui cosiddetti “botanicals” (piante ed estratti vegetali) va nella stessa direzione di chiedere un approccio scientifico appena più lasco per sostanza innocue dal punto di vista della sicurezza tossicologica, che hanno una tradizione d’uso e che sono state usate in risposta a determinate necessità fisiologiche. Non a caso in diversi studi di approvazione di sostanze erboristiche la Agenzia Europea per la Medicina (EMA; l’organo incaricato) ha usato non studi sull’uomo, ma “consuetudine d’uso stabilita”. Lo scorso ottobre, per la prima volta il Panel di EFSA competente (NDA) ha adottato un approccio che va in questa direzione, supportando un vanto di salute su estratti botanici con ben stabilita storia d’uso. Per molti prodotti a cavallo tra il botanical ed il food , di derivazione agricola o poco trasformati, potrebbe essere una soluzione interessante.

Principio di precauzione “al contrario”
L’Europa si sa ha seguito un’altra strada rispetto agli USA. E questa volta il rigore scientifico, il principio di precauzione, l’alta “risk –adversion” di noi europei premiano una intensità della ricerca a vantaggio delle grandi più che delle piccole imprese. Che guarda a caso, paradossalmente costituiscono la spina dorsale dell’agroalimentare UE. Un disallineamento certo, che in qualche modo si auspica trovi una soluzione. Se il Principio di precauzione in altri campi (es, additivi) ha portato l’Europa a tutelare meglio i consumatori dall’ingestione di sostanze rischiose, in questo caso vale il contrario: li sta mettendo al riparo (fino a prova contraria)da possibili effetti positivi derivanti da alimenti o sostanze che non possono ancora essere reclamizzati. La Commissione ed EFSA hanno seguito una strada difficile e certo impopolare, che ha finito per scontentare tanti-anche grandi gruppi industriali- si pensi alla questione dei probiotici- e chiedendo studi che al momento rappresentano il gold standard (trial controllati randomizzati, per minimizzare risultati dovuti al caso o a variabili latenti). Ma altrettanto evidente è il fatto che l’attuale sistema di health claims è ricco di effetti perversi, che stanno premiando prodotti costosi per i consumatori, raramente sani, e spesso al limite della pubblicità ingannevole. Il rischio quindi è proprio quello di incentivare un sovra consumo di pochi prodotti, di pochi marchi, con health claims apparenti ma con una non salubrità generale del prodotto. Proprio gli effetti che il regolamento 1924 voleva evitare.
Ogni riflessione è quindi benvenuta, a oltre 7 anni di attuazione della normativa UE.

