ARTICOLO | Archivio

Forti limiti al sottocosto con l’art. 62

18 Luglio 2012
Forti limiti al sottocosto con l’art. 62

"Con l’articolo 62 abbiamo introdotto norme di trasparenza all’interno della filiera agroalimentare con contratti scritti e tempi di pagamento certi per le merci, in modo da sostenere la crescita del comparto eliminando alcune storture del sistema che si traducevano in un peso e un costo per troppi agricoltori e imprenditori. Con questo decreto abbiamo provveduto a definire i criteri di attuazione per dare certezza applicativa alla norma. Una regolamentazione che è stata frutto del proficuo dialogo con tutti gli attori della filiera, con i quali abbiamo condiviso un percorso, prendendo in esame le proposte e le esigenze emerse nei numerosi incontri tra tutte le parti in causa".
Questo il commento del Ministro Mario Catania, in merito al nuovo testo dell’articolo 62 per regolare le relazioni di filiera.

Nella nuova norma, che recepisce molte delle istanze avanzate da Coldiretti e Copa Cogeca entro l’High Level Forum for a better functioning of the food supply chain-,viene esplicitato come la vendita cd "sottocosto" debba essere fortemente ristretta nella sua applicazione rispetto a quanto fatto fino ad oggi. Nello specifico, si legge, sono considerate sleali prassi commerciali che "determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli. "

Tale misura è in effetti fondamentale: sia per dare al consumatore corretti segnali sulla qualità reale di ciò che sta acquistando (quando diventa un fenomeno strutturale, il sottocosto implica scadimento degli standard qualitativi: l’olio extravergine di oliva ne è un fulgido esempio); sia per garantire ai produttori un prezzo equo e remunerativo.

Già il Parlamento Europeo con la Relazione di Josè Bovè nel 2010 "Entrate più eque per gli agricoltori" si era focalizzata su tale richiesta, chiedendone l’adozione a livello di mercato interno.

Uno degli aspetti che andrebbero infatti tenuti debitamente in conto nelle analisi sulla struttura di mercato, oltre alla concentrazione dei player della distribuzione e industria, è anche il livello dei prezzi. Se prezzi troppo alti e al di sopra di quelli comunemente considerati "prezzi competitivi" dimostrano una posizione dominante (con danno dei consumatori), viceversa prezzi troppo bassi e sottocosto dimostrano che si sta stressando la filiera alimentare, arrivandone a comprometterne la sostenibilità. Proprio Coldiretti aveva chiesto, entro la bozza di Josè Bovè del 2010 di rivedere i principali indicatori econometrici per verificare la presenza di abuso di posizione dominante tramite "significant market power".

Vai al sito del Ministero delle Politiche Agricole per leggere il testo e l’allegato (prassi commerciali inique) dell’art. 62.

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5250