E’ stato pubblicato il DM 876 del 16/01/2015, relativo a “Nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativo all’ etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine".
Il legislatore si preoccupa in particolare di garantire tracciabilità e nesso tra partite di carne e info di dettaglio; nonché verificabilità delle informazioni volontarie, e più in genere, una non ingannevolezza. Requisiti ritenuti indispensabili per il mantenimento della fiducia dei consumatori nei confronti della carne bovina. E nel solco della normativa in vigore, nel “post- Mucca Pazza”.
Novità
Il nuovo DM prescrive la necessità di mantenere un disciplinare produttivo per i singoli od organizzazioni che intendano avere info volontarie sulla carne bovina (sistema di allevamento, razza e tipo genetico, tipologia alimentazione, trattamenti terapeutici e periodo di sospensione degli stessi, benessere animale, periodo di frollatura…).
E di conseguenza, “blinda” la tutela delle info della carne bovina “volontarie” in etichetta, sgombrando il campo dai sospetti di una deregulation selvaggia. Tuttavia, la novità è che -rispetto alla normativa precedente-, i disciplinari così intesi possono essere proposti anche da singoli, e non solo da organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle procedure e verifiche da seguire.
Info volontarie “fuori disciplinare”
Un’altra novità del Decreto è costituita dal fatto che le info volontarie diverse da quelle su esposte (e relative ad animale, allevamento o macellazione) possono essere escluse dal disciplinare, purché veritiere ai sensi della normativa orizzontale europea (reg. 1169/2011 dell’Unione). Un approccio semplificato per gli aspetti considerati più “orizzontali”, sui quali il produttore si assume le proprie responsabilità.
La Banca dati informatica
Per le informazioni volontarie desumibili direttamente dalla documentazione ufficiale che gli operatori devono tenere, questi dovranno poi predisporre una Banca Dati informatica da tenere a disposizione per le autorità di controllo, almeno per le fasi di propria competenza, inclusi:
– Elenco aziende allevamento e numero iscrizione anagrafe nazionale allevamenti
– Elenco animali e numero identificazione
– Elenco macelli e codice univoco identificazione
– Elenco laboratori di sezionamento e codice univoco identificazione
– Lotti commerciali
– Esercizi di vendita
– Scarico singoli animali e lotti.
Tale banca dati dovrà essere aggiornata almeno su base settimanale, e gli operatori dovranno mantenere la documentazione pertinente almeno per un anno.
Organizzazione produttori
Nel caso di organizzazioni che intendano adottare un disciplinare di etichettatura facoltativa, di queste non possono far parte coloro che sono stati sanzionati per reati legati all’uso di sostanze vietate o per reati legati al mancato rispetto delle norme sul benessere animale.
Le organizzazioni adottano inoltre misure disciplinari apposite –entro il disciplinare- che sanzionino o espellano membri che non si conformano al disciplinare stesso, pregiudicandone l’efficacia.