Il d.l. 91/2014 prevede novità di rilievo circa le procedure sanzionatorie di tipo amministrativo nel settore alimentare, in caso di infrazioni di lieve entità e per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria.
All’articolo 1, comma 3, è previsto che l’Amministrazione procedente, prima di irrogare la sanzione, in caso di fattispecie di lieve entità emendabili direttamente dall’Operatore della Sicurezza Alimentare (OSA) debba procedere con una diffida dello stesso, intimandogli di cessare la condotta illecita e rimuoverne gli effetti entro 30 giorni. Solo laddove l’OSA rimarrà inattivo, l’Amministrazione procederà ad una sanzione pecuniaria.
Inoltre è prevista (art.1, co. 4) la possibilità di un pagamento in misura ridotta del 30% della sanzione originale se la multa viene pagata entro 5 giorni dall’irrogazione, se è già consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16, primo comma, della legge n. 689 del 1981.
Le disposizioni si applicano anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale, con esclusione delle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare.
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