L’alimentazione biologica è un requisito fondamentale per disciplinari specifici di alimentazione di animali da allevamento, e che richiedono un apposito riconoscimento a norma del reg. 1760/2000. Ma quali sono le novità previste? Già il regolamento 889 del2008 aveva un occhio di riguardo alle modalità di produzione dei mangimi nei pressi degli allevamenti bio, riducendo trasporto e quindi impatto ambientale. Insomma, una visione del “bio” che agli aspetti di salute alimentare univa anche quelli di modalità produttiva rispettosa del’ambiente. Nel nuovo regolamento tale visione è rafforzata:
– il mangime destinato agli erbivori va prodotto per almeno il 60% entro lo stesso allevamento;
-per suini e pollame tale soglia è al 20%.

Se l’azienda agricola zootecnica non riesce a essere autosufficiente rispetto a tale quota, può arrivare a tali percentuali in cooperazione con altre aziende agricole biologiche entro la stessa regione.
Prorogata fino al 31 dicembre 2014 – in caso di necessità – la possibilità di utilizzare nell’alimentazione animale dei monogastrici fino al 5% di mangimi proteici non biologici. Questo perché l’offerta di proteine biologiche sul mercato dell’Unione non è ancora sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche. È pertanto opportuno consentire l’uso di una piccola proporzione di mangimi proteici non biologici, a titolo eccezionale e per un periodo di tempo limitato.
Novità anche riguardo l’uso di alcuni prodotti e sostanze non necessariamente bio contenute nei mangimi di cui non si abbia il biologico, a condizione che non siano stati trattati con solventi chimici.