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Allergeni, Europa (e Italia) ancora in alto mare?

28 Novembre 2014
Allergeni, Europa (e Italia) ancora in alto mare?

Per Santa Lucia, 13 dicembre 2014, finirà il periodo di pahsing in del regolamento “Informazione Alimentare ai Consumatori”, l’ormai famoso regolamento (UE) 1169/2011: con diversi obblighi in capo alle aziende. Ma ancora latita la chiarezza: la Santa protettrice della vista stavolta non ci fa vedere chiaro.

Uno degli aspetti più delicati- e che quindi richiederebbero maggiore chiarezza- è purtroppo uno dei più controversi. Si tratta delle modalità di indicazione degli allergeni, non tanto sugli alimenti preconfezionati- per i quali l’obbligo sussiste sempre- quanto per lo sfuso e assimilato (inclusi i preincartati, che per la Commissione europea coincidono con lo sfuso, mentre per l’Italia sono a tutti gli effetti una categoria a parte), nonché per le vendite tra operatori della filiera (“Business to Business”).

Domande e  (poche) risposte

Intanto la Commissione UE aveva pubblicato (a gennaio 2013) un documento “Domande e Risposte” per dare linee guida sulle modalità di indicazione degli allergeni in ristorazione, sfuso e casi simili (punti 2.5. 2 e2.5.3). Tuttavia tale linea guida sembrava poco chiara e sicuramente contradditoria. Da un lato non si ammetteva la possibilità di indicare soltanto su richiesta dei consumatori la lista degli allergeni; dall’altro, si lasciavano le autorità nazionali libere di intraprendere propri percorsi di comunicazione ai consumatori, anche in forma non scritta, e con supporti diversi (ad esempio, telematici).

Cosa che qualcuno ha fatto (Regno Unito), con informazioni proprio orali e su richiesta da parte dei consumatori pacificamente ammesse e regolate dalla Food Standard Agency. E che qualcun altro è in procinto di fare (la Spagna, con un regio decreto), ammettendo spazi di azione simili e per così dire, abbastanza “liberi”.

Tuttavia, tali scelte…. Ancora non vedono la pubblicazione del secondo documento interpretativo della Commissione, che era atteso proprio per novembre 2014, ad un soffio dall’entrata in vigore del reg. 1169….

Certo tale documento non ha valore giuridico ma solo indicativo e non avrà valore legale tale da mettere in discussione scelte nazionali. Epperò, in tutto questo, si fatica a intravedere una regia chiara.

Consultazione della CE

Non a caso, la Commissione Europea sta proponendo una consultazione pubblica proprio sulle modalità più adeguate di indicare gli allergeni. Un ulteriore elemento di incertezza insomma, che lascia le porte aperte a future attività di regolamentazione. Anche perché-lo scopo della consultazione è di produrre linee guida sulle modalità di comunicazione degli allergeni, che andranno lette insieme alla normativa in vigore.

Italia

Per quel che concerne l’Italia, in base ad una bozza di decreto della presidenza del consiglio dei Ministri (DPCM) in circolazione, si prevedono le seguenti disposizioni:

– tutti i preconfezionati ricadono sotto le previsioni del reg. 1169, senza eccezioni, e con norma UE con obbligo di indicazione scritta degli allergeni;

– nel caso dello sfuso possono valere cartelli e registri o menù per ristorazione;

– nel caso del preincartato (su richiesta del consumatore, o preparato dal distributore in locali adiacenti quelli di vendita ma in regime “preincartato”) invece il legislatore italiano sembrerebbe optare per una indicazione in etichetta, quindi scritta, ammettendo semmai tempi tecnici di entrata in vigore dilazionata (al momento, si parla di un anno per prevedere adeguamento dei macchinari di etichettatura).

Comunicazione tra gli operatori di filiera

Un altro aspetto da chiarire riguarda le informazioni sugli allergeni- e le modalità  di indicarli- per operatori diversi dal consumatore finale. Il regolamento all’art. 8 co.6. richiede che “Gli operatori del settore alimentare (…) assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.”

In base all’articolo 8, co7 poi, si prevede che alcune indicazioni vadano anche sull’imballaggio esterno (anche se il testo della Commissione non è chiarissimo…): denominazione dell’alimento, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore. Qui mancano gli allergeni.

Nel caso di vendita di prodotti preconfezionati ma a collettività, e destinati a essere ad queste aperti per la preparazione e successiva somministrazione, si presume che tutte le info obbligatorie possano essere veicolate anche con documenti commerciali, “se si può garantire che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna”.

Ma gli aspetti di complicazione derivano dalle scelte che farà il legislatore nazionale, che sembra voler normare (sulla carta almeno) in modo più rigido la materia.

Efsa….

E sempre dall’Europa, Efsa… ha appena pubblicato un rapporto su una consultazione pubblica con gli stakeholder, sempre in merito agli allergeni in etichetta. La consultazione, aperta da maggio ad agosto 2014, ha cercato un feedback proprio sulle modalità di indicazione degli allergeni, in particolare, se vi siano soglie sotto le quali non si renda necessario indicarli. Tanti i commenti su modalità correnti di indicazione degli allergeni, con alcuni paesi (come Svizzera e Giappone) che hanno posto delle soglie necessarie per l’indicazione in etichetta; mentre altri (Francia) faticano a usare termini “probabilistici” (“Può contenere”).

Efsa chiarisce in ogni caso che allo stato attuale delle conoscenze non sia possibile determinare analiticamente delle soglie sotto le quali non sia richiesta l’indicazione degli allergeni. Forse in futuro si riuscirà, per dosi davvero molto basse, ma al momento non è un’opzione percorribile.