Circa la possibilità di fornire informazioni solo per via orale sugli allergeni (in alimenti preincartati, sfusi o in somministrazione), il Ministero della Salute ha fornito una circolare interpretativa, al fine di bilanciare le esigenze di semplificazione per le imprese con quelle di tutela della salute pubblica, e nell’alveo delle possibilità fornite alle autorità nazionali da parte del regolamento europeo 1169/2011 e dal successivo documento “Domande e Risposte” della Commissione Europea.
Sulla scorta di iniziative simili, come in Inghilterra e Spagna, dove le informazioni-in uno spirito pragmatico- possono essere fornite in modo orale, almeno in prima battuta (e fermo restando l’obbligo di disporre di documentazione scritta nei locali), rimane infatti possibile fornire informazioni semplificate e su richiesta, sugli allergeni.
L’operatore può quindi indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura come:
“ le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio”.
In alternativa, su menù o registro o cartello:
“per qualsiasi informazione su sostanze o allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio”.
Le comunicazioni tramite codici a barre, app per smartphone o codici QR non possono essere considerate quali unici strumenti per riportare le dovute informazioni.

La Commissione europea inoltre ha sottoposto a consultazione pubblica con le parti interessate- tra cui Coldiretti- su modalità idonee di etichettatura degli allergeni. Ne risulta che:
-latticini (yogurt, latte, formaggio, burro) non richiedono più precise specifiche (il consumatore intollerante al lattosio è già consapevole della presenza);
– denominazioni comuni possono supplire alla più precisa denominazione di cui all’allegato II del reg. 1169/2011 (tonno, pesce spada, polpo, vongole… sono tutti considerati sufficientemente chiari).
– i cereali contenenti glutine vanno indicati con denominazione (grano, farro, orzo, …) senza fare riferimento al glutine;
– la frutta secca va individuata facendo riferimento al nome preciso della frutta (nocciole, noci, macadamia, mandorle…);
– alimenti composti come sotto-ingredienti richiedono il riferimento all’allergene (es, sandwich con maionese: ingredienti: …… , maionese (uova).
Rimane invariata la necessità di indicarli in modalità di rilievo (grassetto, corsivo, etc). Chiarimenti utilissimi, e che aiutano gli operatori a dare seguito alla normativa.