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Alimentazione animale: autorizzato un nuovo additivo per mangimi a base di selenio

10 Febbraio 2014
Alimentazione animale: autorizzato un nuovo additivo per mangimi a base di selenio

Con il Regolamento di Esecuzione (UE) n.121/2014 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’ 8 febbraio 2014 la Commissione europea ha autorizzato l’impiego della L – seleniometionina – un composto organico di selenio- quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

                     

Il parere dell’Efsa

A seguito della domanda di autorizzazione lo scorso 2 maggio l’Efsa ha espresso un parere sulla sostanza. L’Authority alimentare ha concluso che, alle condizioni d’impiego proposte, la L-seleniometionina non produce effetti dannosi per la salute animale e umana o l’ambiente e che il suo impiego può essere considerato una valida fonte di selenio per tutte le specie animali. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Dalla valutazione della sostanza risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, pertanto la Commissione europea conformemente al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ne ha autorizzato l’impiego secondo determinate modalità:

1) L’additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2) Sicurezza dell’utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza;

3) Additivi tecnologici o materie prime contenute nella preparazione dell’additivo devono garantire un potenziale di polverizzazione < 0,2 mg di selenio/m3 di aria;

4) Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di magazzinaggio;

5) Integrazione con selenio organico massima: 0,20 mg Se/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

6) Nel caso in cui il preparato contenga un additivo tecnologico o materie prime per mangimi per i quali è fissato un tenore massimo o che siano soggetti ad altre restrizioni il fabbricante dell’additivo per mangimi è tenuto a informarne i clienti;

 

Il presente regolamento entrerà in vigore il prossimo 28 febbraio, mentre la data di scadenza del periodo di autorizzazione è prevista per il 28 febbraio 2024.