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Agricoltura biologica: chiarimenti del MIPAAF sul cambio di Organismo di controllo

9 Aprile 2014
Agricoltura biologica: chiarimenti del MIPAAF sul cambio di Organismo di controllo

Con la Nota n. 23622 del 28 marzo 2014, il Ministero ha fornito alcune indicazioni e chiarimenti in relazione alle modalità di compilazione delle notifiche presentate sul Sistema Informativo Biologico, in caso di cambio di Organismo di controllo, cioè nel caso in cui un operatore presenti una notifica di variazione per passaggio ad altro OdC.

Secondo le indicazioni ministeriali, quando un operatore presenta una notifica di variazione per cambio di ODC, il sistema invia un alert all’Organismo di Controllo uscente che viene informato. In questo caso, gli ODC interessati sono tenuti a collaborare per assicurare la continuità delle attività dell’operatore. Il documento giustificativo, di cui all’art. 29 del reg. CE n. 834/07, emesso dall’ODC precedente è valido fino al rilascio del documento giustificativo da parte del nuovo Organismo di controllo.

Tuttavia, prima che il nuovo organismo di controllo possa rilasciare il documento giustificativo, intercorre un certo lasso di tempo.

In tal caso le procedure del SIB prevedono che l’ODC uscente continui ad avere visione delle notifiche dell’operatore.

Quando il nuovo Odc inserisce nel SIB il nuovo documento giustificativo prima che lo stesso compaia nell’elenco pubblico, può intercorrere un periodo di 30 giorni che può essere ridotto se la Regione o le Province Autonome competenti assegnano alla notifica lo stato di pubblicata in tempi brevi.

Secondo il MIPAAF è opportuno che gli Odc interessati nei casi in questione, segnalino alla Regione e alla Province A.A. la necessità di assegnare lo stato di pubblicata rapidamente.

Il MIPAAF è disposto a modificare il sistema al fine di azzerare nel caso di cambio dell’Odc, l’intervallo di 30 giorni. L’Amministrazione competente dispone della funzione cancellazione per eliminare un operatore dall’elenco.

Il MIPAAF ha chiesto alle Regioni e Province Autonome di  far conoscere, entro 15 giorni dal ricevimento della nota, se condividono la necessità di modificare il sistema al fine di eliminare l’intervallo di tempo. Se le Amministrazioni regionali e le Province A.A. non esprimono parere motivato contrario nei tempi indicati, il Ministero procederà alla modifica del sistema.

Infine, la nota ministeriale chiarisce che il cambio di ODC deve essere notificato esclusivamente attraverso il caricamento di una notifica di variazione e né gli operatori, né gli organismi di controllo devono utilizzare la funzionalità recesso. Quest’ultima comporta, infatti, l’uscita dell’operatore dal sistema di controllo e la necessità di effettuare una nuova prima notifica con azzeramento dell’eventuale periodo di conversione trascorso.