Pane nero con carbone vegetale? Meglio quello di segale o ai cereali

12 Gennaio 2016
Pane nero con carbone vegetale? Meglio quello di segale o ai cereali

 Con una circolare interpretativa a firma del Dott. Giuseppe Plutino, avente ad oggetto: “Prodotti della panetteria con aggiunta di carbone vegetale”, il Ministero della Salute chiarisce diversi aspetti sul “pane nero”, ovvero il pane addizionato di carbone vegetale (E153) e che acquista il caratteristico colore nero. Tutt’altra cosa insomma dal tradizionale “pane nero” di segale o integrale o ancora, ai cereal.

“Pane nero”

Si tratta di pane ottenuto dai normali blend di farine, ma con aggiunta di carbone vegetale quale colorante o comunque addititvo- anche se è proprio il ruolo dell’utilizzo che può determinare una possibilità di impiego. Infatti l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) aveva valutato la sicurezza d’uso dell’additivo, riscontrandone la sostanziale innocuità- anche se molto dipende dalla condizioni in cui viene prodotto, stante la possibile presenza di residui tossici della combustione se non opportunamente trattato.

Non solo, Efsa aveva anche autorizzato –a seguito di particolari condizioni d’uso- una indicazione nutrizionale, oggi usata per lo più su integratori e tavolette a base di carbone vegetale- circa la riduzione del gonfiore post-prandiale-a patto di assumerne una certa quantità prima e dopo il pasto.

Ma la normativa UE cionondimeno restringe l’uso del colorante a prodotti da forno fini escludendo il pane. Quindi, molto semplicemente, nessuno può venderci "pane nero" contenente carbone vegetale, e sotto il nome "pane".

Ricetta carbone vegetale

I chiarimenti del Ministero della Salute

Il Ministero non a caso chiarisce che, alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia si ritiene che:

1. è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E);

2. non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67);

3. non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.