Nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue L179 del 19.6.2014 sono stati pubblicati ben tre regolamenti riguardanti l’applicazione del regolamento (UE) n° 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari:
· Regolamento delegato (UE) N. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune procedurali e ad alcune transitorie supplementari;
· Regolamento delegato (UE) N. 665/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”;
· Regolamento di esecuzione (UE) N. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Il primo regolamento delegato N. 664/2014 precisa che i mangimi e le materie prime per i prodotti di origine animale registrati come DOP devono provenire integralmente dalla zona geografica delimitata e che qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, i mangimi provenienti al di fuori della zona geografica definita non possono superare in un anno il 50% della sostanza secca per il bestiame.
Si ritiene utile segnalare che se si verificano carenze impreviste di mangimi nelle zone di produzione (ad esempio a causa di siccità, aflatossine o altro) occorre chiedere allo Stato Membro una deroga temporanea al disciplinare, come previsto dall’art. 53 del Reg. 1151/12.
L’atto delegato, inoltre, stabilisce i simboli per i prodotti Dop, Igp ed Stg (gli stessi loghi finora in vigore) ed infine procedure semplificate per le modifiche minori ai disciplinari di produzione, tra cui il silenzio assenso trascorsi tre mesi dalla data dell’istanza, come richiesto dai produttori.
Il secondo regolamento, il N. 665/2014, chiarisce le condizioni d’uso del termine «prodotto di montagna» per i prodotti di origine animale, per evitare che i consumatori possano essere indotti in errore, rimarcando che questa indicazione facoltativa di qualità può essere applicata ai prodotti forniti da animali solo se allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone (per la definizione delle zone di montagna vedasi l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012).
In deroga a tale principio, gli animali devono essere stati allevati per almeno due terzi del loro ciclo di vita nelle zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone, o almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna
Anche per i mangimi degli animali sono previsti requisiti specifici: quelli che non possono essere prodotti nelle zone di montagna non devono superare il 50% della dieta annuale per gli animali, espressa in percentuale di materia secca, il 40% nel caso di ruminanti e il 75% per i suini. Tali limitazioni non si applicano ai transumanti, quando sono allevati fuori dalle zone di montagna.
Per il miele il regolamento prevede che per usufruire dell’indicazione facoltativa di qualità il nettare e il polline deve essere raccolto nelle zone di montagna, mentre lo zucchero di alimentazione delle api non deve provenire necessariamente dalle stesse zone.
Lo stesso principio vale per i prodotti di origine vegetale, per cui le piante devono essere coltivate nelle zone di montagna, mentre i prodotti non compresi nell’allegato I del Trattato, usati come ingredienti, così come le erbe, le spezie e lo zucchero, possono provenire fuori dalle zone di produzione a condizione che non rappresentino più del 50% del peso totale degli ingredienti.
In deroga al Reg. (UE) 1151/2012 alcune operazioni di trasformazione possono avvenire al di fuori delle suddette zone, ma ad una distanza non superiore ai trenta chilometri dalle zone di montagna e gli Stati membri possono ridurre o annullare tale distanza. La deroga riguarda le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e dei prodotti lattiero caseari in impianti in funzione il 3/1/2013, la macellazione di animali e il sezionamento e disossamento delle carcasse e la spremitura dell’olio di oliva.
Questo nuovo regolamento pone alcuni interrogativi per quanto riguarda l’utilizzo di termini similari che possono confondere il consumatore: infatti, l’uso corrente di termini similari, come ad esempio il “prosciutto di montagna” – molto diffuso presso la distribuzione italiana – dovrebbe essere esaminato dallo Stato membro, alla luce del nuovo dispositivo regolamentare, per valutare se risulti fuorvianti per il consumatore.
Per quanto riguarda i controlli, la Commissione non intende emanare disposizioni minime essendo questi di competenza degli Stati membri, anche per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni.
Il terzo regolamento di esecuzione, infine, perfeziona alcuni aspetti applicativi del Reg. 1151/12, quali le procedure per le domande di registrazione di una IG, le informazioni e la modulistica da utilizzare e le indicazioni grafiche (pantone) per la riproduzione dei loghi Dop, Igp ed Stg, stabiliti nel precedente regolamento N. 664/2014.
Il settore delle indicazioni geografiche è un settore importante per l’Italia, che detiene il primato in Europa per numero di registrazioni: 264 per i prodotti Dop, Igp e Stg a cui si aggiungono 523 vini Docg, Doc e Igt. Tuttavia, la registrazione di una denominazione a livello comunitario non basta da sola a raggiungere il successo sul mercato, se non è accompagnata da una adeguata organizzazione dell’offerta, con la piena condivisione e partecipazione delle imprese, nonché una efficace comunicazione, capace di far apprezzare al consumatore la qualità e la storia del prodotto.