Dopo i casi estivi di decessi da parte di turisti che avevano consumato gelato o altri alimenti con allergeni evidentemente non segnalati nel modo migliore, il Ministero dello Sviluppo Economico ha cercato di promuovere una migliore informazione.
Anche perché nel frattempo, la Commissione europea, nell’ambito della procedura di infrazione 2009/4583, ha formulato alcune osservazioni sul recepimento in Italia della direttiva 2000/13/CE, relativa alla informazione, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, con specifico riferimento alle disposizioni relative all’indicazione degli ingredienti allergenici nei casi particolari di indicazione e di esenzione, ravvisando elementi di non sufficiente chiarezza.
L’intervento meglio precisa le disposizioni relative all’indicazione degli allergeni alimentari in etichetta per evitare, da parte degli operatori interessati, difficoltà interpretative ed applicazioni non conformi alla legislazione comunitaria vigente.
Rimane insomma valido il principio per cui “gli ingredienti utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito”.
Come si legge sul sito, “l’intervento del Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito della disposizione UE, mira pertanto a difendere e tutelare i consumatori e, contestualmente, a tenere conto delle esigenze delle imprese, imponendo non solo una costante trasparenza delle informazioni presenti nelle etichette alimentari, ma anche ad elevare la qualità e la sicurezza dei prodotti."
Le norme UE
A livello legislativo gli allergeni alimentari si suddividono in 14 categorie tra cui rientrano i cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, ecc.); crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland), sedano, senape, semi di sesamo, lupini, molluschi con i derivati di tutti questi prodotti, nonché anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 1° mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.
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