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Regimi di qualità e prodotti agricoli e alimentari, il regolamento pubblicato

14 Dicembre 2012
Regimi di qualità e prodotti agricoli e alimentari, il regolamento pubblicato

L’agricoltura UE ha le norme più severe al mondo e possiede eccellenze agroalimentari inestimabili: giusto allora che gli imprenditori agricoli siano adeguatamente remunerati per il loro lavoro, e supportati in questo da una corretta comunicazione ai consumatori, in grado di identificare queste produzioni.

E’ stato pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 343/1, il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che si trasmette in allegato nella versione in lingua italiana. Già avevamo dato notizia del testo.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (ovvero il 4 gennaio 2013) e abroga la normativa precedente, in particolare  i regolamenti 509/2006 e 510/2006, i cui registri di prodotti vengono automaticamente trasferiti nel nuovo regolamento.

All’articolo 12, il paragrafo 3 recita: “Nel caso dei prodotti originari dell’Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell’Unione associati a tali prodotti figurano nell’etichettatura. Inoltre, il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP» possono figurare nell’etichettatura.”

All’articolo 23, paragrafo 2, si stabilisce la presenza di un simbolo dell’Unione inteso a dare pubblicità alle specialità tradizionali garantite (STG); allo stesso articolo, al paragrafo 3 si afferma che:

“Per i prodotti originari dell’Unione, commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 2 figura nell’etichettatura, fatto salvo il paragrafo 4. Inoltre, il nome del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Può inoltre figurare nell’etichettatura l’indicazione di «specialità tradizionale garantita» o la corrispondente sigla «STG».”

Le disposizioni del regolamento applicano a decorrere dal 4 gennaio 2016, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data.

Inoltre entro il 4 gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’opportunità di istituire un nuovo regime di etichettatura relativo all’agricoltura locale e alla vendita diretta al fine di assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello locale. [Articolo 55 -Relazione su agricoltura locale e vendita diretta

Gli obiettivi del nuovo regolamento 1151/2012 sono chiari:

-favorire una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari su prodotti ad alto valore aggiunto;

-fornire ai consumatori informazioni attendibili riguardo a tali prodotti;

-garantire  il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

-promuovere l’integrità del mercato interno.

Vai al Regolamento 1151/2012

Si ringrazia Coldiretti -Rappresentanza per le Relazioni con le Istituzioni Comunitarie per la collaborazione