I mangimi sono stati per la sicurezza alimentare europea degli ultimi anni uno dei più delicati vettori di rischi per la salute umana ed animale: a partire dalla BSE; fino alla diossina nei polli e uova della fine degli anni ’90 in Belgio o alla più recente contaminazione irlandese (2008) della carne di maiale, o tedesca (2010) sempre nei mangimi. Non è un caso che le attenzioni della Commissione Europea siano andate verso un rafforzamento delle misure di controllo e monitoraggio della filiera mangimistica, al fine di prevenire situazioni a rischio e frodi.
Il 15 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un Regolamento 225/2012 che modifica in parte il reg. 183/2005, sull’igiene dei mangimi. In base alle nuove disposizioni, successive a quelle del reg. 575/2022 (catalogo delle materie prime per mangimi), ci si rivolge in particolare al rischio rappresentato dagli oli e grassi come ingredienti per mangimi. In base infatti ai risultati dei controlli ufficiali e volontari, materie prime contaminate da diossina e sostanze tossicologicamente assimilabitli (PCBs) sono state rinvenute e hanno portato a superare i limiti massimi di diossina (Direttiva 2002/32 del Parlamento Europeo e del Consiglio). Quali sono le disposizioni del nuovo regolamento?
1. gli stabilimenti che trasformano ulteriormente oli vegetali greggi o che fabbricano prodotti derivati da oli di origine vegetale e che miscelano i grassi – previsto che l’uso finale sarà di alimentazione animale- devono essere soggetti al riconoscimento a norma del regolamento 183/2005;
2. tali stabilimenti devono mantenere una separazione fisica tra prodotti destinati all’alimentazione degli animali e altri prodotti che rispondano a scopi diversi; l’etichettatura dei prodotti deve rendere immediatamente riconoscibile l’uso ultimo degli stessi. E’ fatto divieto di utilizzare vettori di trasporto o stoccaggio che possano dare problemi di cross contamination.
3. E’ necessario istituire un monitoraggio rafforzato sulla diossina e sostanze diossina-simili per limitare rischi per la salute pubblica. Il reale rischio attuale di contaminazione deve servire come base per un piano di monitoraggio. Tale piano di monitoraggio va però accompagnato alle regole dei principi già applicati dell’HACCP.
4. Le puntuali disposizioni in materia di campionamento e di analisi sono in capo gli Stati Membri. I laboratori che svolgono le analisi e che rinvegono livelli massimi superiori rispetto a quelli di legge, sono tenuti a comunicarli all’autorità competente e non più solo all’operatore del settore dei mangimi. Questo obbligo non esonera l’operatore economico del settore a comunicare il superamento dei livelli all’autorità competente.
Vai al Regolamento (UE) 225/2012