Il Ministero della Salute ha pubblicato il Rapporto sul PNAA 2009-2011 (Piano Nazionale Alimentazione Animale) sul proprio sito web e scaricabile. Obiettivo fondamentale del nuovo PNAA è quello di assicurare, in accordo a quanto già stabilito dal Regolamento (CE) n. 178/2002 e dal Regolamento (CE) n. 882/2004, un sistema ufficiale di controllo dei mangimi lungo l’intera filiera alimentare al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell’ambiente.
Le Autorità Competenti programmano i controlli ufficiali sulla base dell’anagrafe degli operatori del settore dei mangimi prevista dal Regolamento (CE) n.183/2005 e della categorizzazione degli OSM in base al rischio.
Nel delineare i risultati del triennio, emergono alcuni aspetti qualificanti.
- Dalle analisi effettuate, ad opera dei Laboratori degli II.ZZ.SS., sono emersi n. 82 campioni non rispondenti a quanto richiesto dalla normativa, lo 0,65% dei campioni prelevati un dato positivo che dimostra la conformità dei mangimi (mangimi composti, materie prime, additivi, e acqua di abbeverata) alla normativa. Analizzando i dati, dell’anno 2011, la percentuale delle non conformità è lievemente aumentata di 0,17 punti percentuali passando dallo 0,48% dell’anno 2010 allo 0,65% del 2011.
- Le n. 82 non conformità rilevate nel corso dei controlli ufficiali del 2011 hanno riguardato:
– n. 31 per presenza di principi attivi ed additivi vietati o in concentrazione non consentita;
– n. 3 nel programma di sorveglianza riguardante i principi attivi ed additivi vietati;
– n. 19 per contaminazione da Salmonella spp.;
– n. 1 per presenza di Diossine;
– n. 4 per presenza di Micotossine;
– n. 2 per presenza di sostanze contaminanti;
– n. 22 per presenza di Organismi Geneticamente Modificati.
Tali non conformità derivano spesso da problemi di carry-over durante la produzione, inadeguate condizioni di stoccaggio in allevamento o contaminazioni ambientali. Per quanto attiene le non conformità per OGM è necessario sottolineare che sono tutte dovute ad errata etichettatura.
- La programmazione dei controlli ufficiali e quindi il PNAA triennale, ha subito alcuni aggiornamenti (Addendum 1/2010) nel corso del triennio. In virtù delle osservazioni ricevute dalla FVO durante apposita ispezione, 8321 del 2009 è stato modificato il paragrafo "Anagrafe delle imprese del settore dei mangimi" in quanto è emersa la necessità di fare in modo che tutti gli operatori del settore alimentare che forniscono materie prime (sottoprodotti) al settore mangimistico vengano registrate, conformemente all’art. 9 del regolamento (CE) n. 183/2005. Inoltre, vista la necessità di aggiornare costantemente tali elenchi, è stato disposto un invio trimestrale degli elenchi aggiornati al Ministero della Salute.
- L’assenza di un sistema informatizzato. Si apprende che il sistema informatizzato di trasmissione dei dati "é ora in fase di studio ed in attesa di ottenere la necessaria autorizzazione all’avvio della sua progettazione", il che consentirà di monitorare l’applicazione del piano da parte dell’Autorità centrale e dalle Regioni, una trasmissione di dati più accurata e la possibilità di un monitoraggio costante in "tempo reale" del piano di controllo durante l’anno.
- La programmazione dei controlli ufficiali nella filiera alimentare animale prevede due tipi di attività differenti, che coerentemente con il Regolamento 882/2004, nel PNAA 2012/2014 vengono rinominate. Infatti, l’attività di campionamento volta alla raccolta di dati al fine di valutare l’evoluzione di un determinato fenomeno, definita nel precedente piano come attività di “Sorveglianza”, ora è denominata attività di “Monitoraggio”. L’attività di campionamento volta alla verifica della conformità alla normativa, definita nel precedente piano come attività di “Vigilanza”, ora è denominata attività di “Sorveglianza”.
Vengono inoltre fissati gli obiettivi per il PAAN 2012-2014, che prevedono una specifica attenzione a precisi fattori di rischio dei mangimi (diossine, micotossine, proteine animali trasformate, contaminanti inorganici, sostanze vietate, salmonella spp, OGM)
Ricordiamo che dal 1 gennaio 2006 con l’applicazione del Reg.(CE) 183/05, l’obbligo di adottare procedure basate sui principi Haccp è stato esteso per la prima volta anche al settore mangimistico, produzione primaria esclusa.
A distanza di cinque anni dall’applicazione del regolamento, l’adozione del sistema Haccp da parte delle imprese mangimistiche post-primarie mostra ancora delle carenze, come evidenziato dall’attività di AUDIT del Ministero della Salute e della stessa Commissione Europea.
A tal proposito si richiamano le due rilevanti raccomandazioni scaturite in seguito dell’ispezione FVO 8321 del 2009 – official controls on feed legislation – che ha avuto luogo in Italia dal 17 al 27 Novembre 2009:
1) Fare in modo che i funzionari responsabili dei controlli sulle imprese del settore dei mangimi possiedano conoscenze aggiornate sufficienti per l’esercizio dei loro compiti, conformemente ai requisiti di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 882/2004 segnatamente per quanto riguarda la valutazione delle procedure basate sull’HACCP;
2) Assicurare l’effettiva osservanza con i requisiti concernenti le procedure relative al sistema HACCP e i controlli di qualità di cui rispettivamente all’articolo 6 e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 183/2005 e del suo allegato II.
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