Come previsto dall’articolo 2 del Reg. (UE) 1169/2011, dallo scorso 1° giugno in Europa varrà la "lista unica degli additivi" alimentari autorizzati. Gli additivi risultano regolati ad un livello europeo da qualche tempo, prima con una serie di Direttive e poi con Regolamenti (immediatamente applicabili negli Stati nazionali).
Di conseguenza la valutazione e la gestione degli additivi risultano armonizzate, rispettivamente tramite pareri di EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e normativa comunitaria dedicata.
Ciò significa che prima di poter essere utilizzati, tutti gli additivi devono essere approvati come “sicuri”, rispetto a dosi di riferimento stabilite, e grazie ad una procedura di autorizzazione comune per queste sostanze (Il regolamento (CE) n. 1331/2008).Il regolamento (CE) n. 1333/2008 circa gli additivi alimentari ha quindi istituito un elenco unico europeo di additivi alimentari autorizzati, pubblicato integralmente nel Regolamento (UE) n. 1129/2011, che lo aggiorna e fissa nuovi limiti di legge (Allegato II).
Dove stanno gli additivi?
La normativa europea impone l’obbligo di indicare gli additivi sull’ etichetta dei prodotti alimentari, giudicandone la presenza fondamentale per una corretta informazione sulle proprietà più generali dell’alimento (es, freschezza, genuinità, possibilità di conservazione, etc), al fine di non indurre in errore il consumatore. L’etichetta pertanto indica sia la funzione tecnologica svolta (es, emulsionante, antiossidante, acidificante…) seguita dalla sostanza usata (anche con codice europeo “E” seguito dal numero corrispondente all’additivo autorizzato sul mercato interno).
In base alla definizione UE sugli additivi derivante dal Reg.(CE) 1333/2008 (riprendendo la Direttiva del Consiglio 89/107/CEE), all’articolo l’ “additivo” è definito come:
“qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente presumere che diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o indirettamente".

In base sempre alla normativa europea sugli additivi (art. 6 del reg. 1333/2008), questi devono;
– essere tecnologicamente giustificati in funzione di finalità (ad esempio di conservazione, shelf life, etc), che presentino vantaggi e benefici per i consumatori
– essere sicuri alle dosi stabilite di utilizzo
– non indurre in errore i consumatori circa la reale natura e proprietà dell’alimento
Efsa sta rivalutando entro il 2020 (a partire dalle scadenza più precisamente indicate nel Reg. 257/2010) tutti gli additivi alimentari presenti sul mercato prima del 2009.