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Monta il dibattito sull’origine: nascita e macellazione in etichetta per suino, pollame e ovicaprini

18 Settembre 2013
Monta il dibattito sull’origine: nascita e macellazione in etichetta per suino, pollame e ovicaprini

Dopo l’ennesimo scandalo circa la carne suina olandese spacciata per inglese, l’origine delle carni fresche resta uno dei temi caldi del dibattito attuale, anche a livello normativo UE. In base al regolamento (UE) 1169/2011, l’indicazione dello Stato di origine o del Posto di provenienza è obbligatoria per carni non trasformate di maiale, pollo/pollame, ovicaprine. Entro dicembre 2013 la Commissione produrrà proposte in tal senso.

Origine…si ma quale?

 Uno snodo poco chiaro riguarda infatti il reale significato di origine. Una volta deciso, la nuova forma di etichettatura di origine verrà considerata applicativa da Aprile 2015. Quali i tempi previsti dalla normativa UE?

Entro 13 dicembre 2013, sarà pubblicata una relazione della Commissione al Parlamento  e Consiglio circa idoneità  di menzione "country of origin" o invece  "place of provenance" (carne suina, caprina, ovina, pollame= (pollame, anatre, oche, tacchini, faraone- ad eccezione dei fegati).

Stanno cominciando a filtrare alcune opzioni, che valutano anche i costi di etichettatura e certificazione necessari. La Commissione sembra orientata per un modello ibrido, che senza rimanere troppo vago (origine Ue/origine extra Ue), non sia però dettagliato come il modello bovino (ex. Reg. 1760/2000), che prevede luogo di nascita, allevamento e macellazione.

La Commissione proporrà un modello di informazioni in etichetta con: luogo di allevamento e macellazione. I costi aggiuntivi di tale opzione, minori rispetto al modello “bovino esteso”, sono minori, ma impatterebbero (in base ad uno studio dei servizi della Commissione):

–          Per i suini: 1,5% del costo finale (2,3% nel caso si adottasse il modello bovino)

–          Per il pollame: 0,97% del costo finale (1,3% nel caso si adottasse il modello bovino).

Costo in %  del prezzo all’ingrosso

Modalità etichetta

UE-Non UE

Luogo allevamento e macellazione

Luogo nascita, allevamento, macellazione

Maiale

0.0 %

1.5 %

2.3 %

Pollame

0.0 %

0.97 %

1.3 %

Ovicaprini

0.0 %

0.29 %

0.64%

Sempre entro tale data, la Commissione è poi tenuta a presentare una relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente.

Entro tale data inoltre la CE propone definizione circa “ingrediente primario” (tale definizione a norma dell’art. 26.3 è rilevante in quanto in caso provenienza ingrediente primario sia diversa da alimento finale, va indicata).                               

Entro il 13 dicembre 2014 la CE deve presenta relazione al PE e Consiglio su idoneità (fattibilità +opportunità) di etichettare obbligatoriamente con country of origin o invece place of provenance:

·         altri tipi di carne (es, coniglio, equina…)

·         latte e latte come ingrediente

·         alimenti non trasformati

·         prodotti monoingrediente

·         ingredienti oltre il 50% sull’alimento.