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L’approdo del glutine: finalmente pubblicato reg. 828/2014

31 Luglio 2014
L’approdo del glutine: finalmente pubblicato reg. 828/2014

Il glutine, sostanza chiave per soggetti con celiachia o intolleranza a cereali e derivati, verrà definitivamente considerato entro il Reg. (CE) 1169/2011: in quanto la sua assenza o presenza ridotta può essere a tutti gli effetti interpretata… come utile per fasce sempre più ampie dei consumatori. 

Significa che l’obiettivo generale della Commissione è avere una etichettatura semplice e uguale per tutti i consumatori. Implicitamente, la Commissione riconosce quindi la pervasività di tali allergie- intolleranze, e come standard la richiesta di informazioni in merito da parte dei consumatori. Tali aspetti non sono di poco conto, come sancito dal nuovo regolamento 828/2014, che conferma i valori soglia per definire un prodotto "senza glutine" o ancora, "a basso contenuto di glutine"

gluten

 Il Food Information to Consumer Regulation (Reg. UE 1169/2011) stabiliva, peraltro, già l’obbligo dell’indicazione “positiva” del glutine (“contiene glutine”), all’articolo 9, in quanto allergene.

Circa la assenza di glutine, che invece risulta una possibilità di comunicazione non obbligatoria sarà possibile indicare l’assenza o presenza ridotta di glutine, su base volontaria (criteri di marketing). Normativamente, tale processo ha visto due passaggi, per spostare il glutine dalle previsioni del Regolamento 41/2006 con un atto delegato inizialmente (con possibilità per il Parlamento di opporre un veto) e poi con atti di implementazione per il dettaglio della norma.

Che fare?

Fino ad oggi gli alimenti (in base al Reg. 41/2009) potevano usare la menzione "senza glutine" (ma solo dietro registrazione apposita come alimenti dietetici) ed è importante portare a coerenza tale aspetto con il reg. 1169. Il regolamento 828 è insomma una sorta di atto dovuto, che mantiene i valori già indicati e rafforza semmai le previsioni normative precedenti.

Alimenti comuni e  “vanto sulla salute”

La proposta contenuta nel reg. 1169 e successivi atti delegati, come quello appena pubblicato (reg. 828/2014), consiste di fatto nello spostare gli alimenti senza glutine (<20 ppm) o a ridotto tenore di glutine (<100  ppm) nella categoria degli alimenti comuni.
Da un lato la previsione circa gli allergeni (che vanno comunicati a tutti i consumatori, come da reg. 1169); dall’altro, la previsione stessa del regolamento 1924 (a sua volta assunto nell’alveo del reg. 1169) in particolare al considerando 21, che prevedeva una futura armonizzazione UE per glutine e lattosio.

Tale proposta conseguentemente cancella la definizione di "prodotto dietetico" e riconduce la dicitura "senza glutine" ad una etichetta generica della normativa sull’etichettatura alimenti.

 

La recente storia dei prodotti per celiaci

Può essere utile ripercorrere la recente “storia” e inquadramento giuridico dei prodotti “senza glutine”o “a ridotto contenuto di glutine”. Il regolamento odierno porta infatti a compimento un processo normativo di revisione complicato da un lato dalla nuova normativa orizzontale sull’etichettatura, e dall’altro, dalla revisione circa le norme sugli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, con una "sponda" nel campo dei claims sulla salute (come accennato sopra).

Vai al Reg. (UE) 828/2014

–        Il regolamento (CE) n.41/2009 della Commissione stabiliva norme armonizzate in tema di informazioni da fornire ai consumatori sull’assenza di glutine («senza glutine») o sulla sua presenza in misura ridotta («con contenuto di glutine molto basso») negli alimenti. Qui sono stabilite le soglie a 20 ppm e 100 ppm (adatta anche per soggetti non celiaci ma intolleranti al glutine).

–       Nel quadro della revisione della normativa sui prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare è stato poi approvato il Regolamento Ue 609/2013 (che definisce le prescrizioni in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso). I prodotti senza glutine che, prima dell’approvazione del Regolamento n.609/2013 venivano considerati prodotti destinati ad alimentazione particolare (“dietetici”), sono stati esclusi da questo ambito perché il legislatore Ue ha scelto di disciplinarne la presentazione e l’etichettatura all’interno del Regolamento Ue n.1169/2011 (Fic – Food information to consumers), il quale stabilisce semplicemente quali informazioni sugli alimenti devono essere fornite ai consumatori. Questo comporta che le norme in vigore sui prodotti senza glutine e con contenuto di glutine molto basso (Reg. Ce n.41/2009) devono essere abrogate e trasferite all’interno del Fic prima dell’entrata in vigore del Regolamento Ue n.609/2013 (cioè entro il 20 luglio 2016), ma con la garanzia che i consumatori continuino ad essere correttamente informati e non siano indotti in errore o confusi dalle informazioni sull’assenza di glutine o alla sua presenza in misura ridotta negli alimenti fornite dagli operatori del settore alimentare.

–        il Regolamento delegato (Ue) n.1155/2013 della Commissione ha di fatto dato potere alla Commissione di adottare atti delegati proprio circa le modalità di indicazione del glutine (ha  aggiunto la lettera d) al par. 3 dell’articolo 36 del Reg. UE 1169/2011:  la lettera d) riguarda le informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti). La modifica dovrebbe consentire alla Commissione di stabilire condizioni uniformi in merito all’assenza di glutine o alla sua presenza in misura ridotta negli alimenti che possono essere fornite dagli operatori del settore alimentare.

Le novità ed i dubbi

Di conseguenza, il 30 luglio 2014 la Commissione ha pubblicato il Regolamento 828/2014, per dare pieno compimento ai passaggi normativi previsti (“Regolamento “relativo alle prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti”).

 A parte le soglie, che sono confermate (20 ppm e 100 ppm), la Commissione riconosce che l’avena sembra essere un cereale privo degli effetti negativi del glutine, almeno per gli intolleranti (ma non per i celiaci!) sebbene servano ulteriori studi.

Inoltre, viene chiarita la fondamentale differenza tra alimenti naturalmente privi di glutine (per i quali sembra facile arrivare a valori non oltre i 20 ppm) e invece alimenti contenenti naturalmente glutine, ma di questo privati (che sembrerebbero più adatti per prodotti soltanto “ a basso tenore di glutine”).

 

Il paradosso del glutine… 

Se solo i prodotti naturalmente privi di glutine sembrano soddisfare le condizioni per l’indicazione “senza glutine”; tuttavia proprio tali prodotti vedono un uso più difficile del claim “senza glutine” (in quanto accomuna tutti i prodotti similari: il che potrebbe risultare in pubblicità comparativa ingannevole).

Allo scopo, il regolamento 828 chiarisce (considerando 10) che:

Un alimento contenente ingredienti naturalmente privi di glutine dovrebbe inoltre poter recare un’etichettatura indicante l’assenza di glutine, in conformità delle disposizioni di cui al presente regolamento, purché siano rispettate le condizioni generali sulle pratiche leali di informazione di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011. In particolare le informazioni sugli alimenti non dovrebbero indurre in errore suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche.”

Non si capisce fino in fondo insomma quali alimenti "adatti ai celiaci"(informazione sussidiaria autorizzata pure per i prodotti che rientrano nella soglia < 20 pm di glutine) potranno vantare l’indicazione "senza glutine" senza danneggiare prodotti simili che non lo fanno, e quali criteri di confronto possono essere adottati.