Con ricorso 14014 del 2014, proposto da:Soc Named- che commercializza il noto integratore a base di papaya fermentate “Immun’Age”, il TAR del Lazio ha pronunciato una sentenza destinata a far discutere. In base infatti a tale sentenza, sarebbero ammissibili indicazioni sulla salute contro l’AIDS, il cancro e altre malattie, senza adeguati riscontri scientifici- come peraltro richiesto da almeno 35 anni di normativa europea. Parkinson e Alzheimer le altre due malattie degenerative che la papaya può dichiarare di contrastare, e apparentemente-stando al TAR Lazio- senza profili di ingannevolezza per i consumatori.
La papaya Immun’Age, usata a suo tempo anche da papa Wojtila, è stata validate dal Premio Nobel per la Medicina 2008, Prof. Luc Montagnier.
Ma il punto a ben vedere è un altro: la normativa europea non consente di paragonare i cibi a farmaci, impedendo loro di vantare proprietà terapeutiche o di prevenzione delle malattie.

La sentenza del TAR riguarda una precedente azione della Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (Antitrust), che aveva sanzionato NAMED, l’azienda produttrice- proprio per profili di pubblicità ingannevole e concorrenza sleale, inducendo i consumatori a credere a proprietà terapeutiche e di prevenzione di malattie anche gravi-cosa peraltro proibita sia dal reg. 1924/2006, sia dal reg. 1169/2011, sia più in generale dalla normativa sugli integratori. La sanzione, di 250.000 euro, verrerbe ora ritirata.
Antitrust, la posizioneSecondo il Garante della Concorrenza, in tutta l’attività promozionale del suddetto prodotto si faceva ampio riferimento ad alcune specifiche caratteristiche di natura salutistica, in primis la sua efficacia contro numerose gravi patologie (Alzheimer, Morbo di Parkinson, ecc.) ovvero contro altre malattie e stati fisiologici ampiamente diffusi, quali invecchiamento cellulare, influenza e raffreddori, vaccinazioni e stati di debilitazione, che si sono rivelate non veritiere o comunque ambigue.
L’Antitrust inoltre riteneva che Immun’age fosse in realtà un integratore alimentare per il quale fosse possibile soltanto vantare un’efficacia antiossidante, risultando privi di validazione scientifica e di relativa autorizzazione dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) i numerosi benefici salutistici ricondotti alla sua assunzione, così da indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche del prodotto, al quale la pubblicità attribuisce effetti normalmente attribuibili alle funzioni proprie di un farmaco.
Si attende ora una presa di posizione del Consiglio di Stato, nel pieno rispetto della tutela del Codice del Consumo e della consolidata normativa europea in materia di indicazioni nutrizionali e salutistiche.
In passato, il TAR si era dimostrato ancora più cautelativo e restrittivo dell’Antitrust, e la sentenza fornisce quindi spunti di riflessione, in quanto adotterebbe un approccio diverso.