Un voto preliminare, con emendamenti che tendono a garantire maggiore sicurezza e tutela per le scelte dei cittadini europei: questo il risultato del voto del PE della giornata del 17 giugno. In base alle valutazioni di Efsa di tipo scientifico e a quelle di tipo etico del Gruppo Europeo sull’Etica (EGE), la clonazione degli animali non è conforme alla Direttiva del Consiglio 98/58/CE sul benessere degli animali e va quindi fermata– sostiene il Parlamento europeo. Non semplicemente sospesa, in attesa di nuovi ed ulteriori elementi- come proposto dalla Commissione, ma proprio vietata in via indefinita. L’obiettivo del regolamento sarà quello di rispondere alle preoccupazioni in materia di salute e benessere degli animali nonché alle percezioni dei consumatori e alle considerazioni etiche riguardanti la tecnica della clonazione, tenendo in considerazione quanto pensano i cittadini europei secondo i dati Eurobarometro. Quali i punti qualificanti del voto di ieri?

Regolamento e non direttiva
Un primo passo in avanti deriva dallo strumento giuridico che sarà un regolamento e non una direttiva. Garantendo così una maggiore certezza del diritto ed una armonizzazione del mercato interno, senza punti deboli di entrata per Stati membri che volessero perseguire gli stessi fini con mezzi diversi-e quindi, con una frammentazione normativa.
Estesa la definizione di clonazione
La stessa definizione di clonazione viene allargata a tutte le tecniche diverse, oltre al Trasferimento di Nucleo di Cellula Somatica (Somatic Cell Nuclear Transfer –SCNT) sul quale Efsa aveva effettuato, a più riprese, proprie valutazioni circa il benessere animale, la sicurezza alimentare e l’equivalenza nutrizionale.
Tutti gli animali d’allevamento
La normativa inoltre estenderebbe il divieto su tutti gli animali d’allevamento e non solo su bovini, suini , ovicaprini ed equini-come proposto inizialmente dalla Commissione.
Progenie e materiale germinale
La progenie di animali clonati, nonché il materiale germinale, sono parimenti sottoposti a divieto, come anche alimenti e mangimi provenienti da cloni e loro progenie.
Import
Per le importazioni, sarà necessario un certificato di importazione che attesti che gli animali non sono cloni o progenie di animali clonati e che i prodotti non sono derivati da animali clonati o dalla loro progenie. Con un aggiornamento nell’ambito del reg. 882/2004 circa i controlli ufficiali e le garanzie ritenute adeguate.
Questioni in sospeso
Tra le questioni ancora in sospeso, la tracciabilità di cloni e progenie nonché di materiale germinale di cloni e progenie è affidata a misure della Commissione, tramite atti delegati – al fine di meglio entrare nel dettaglio tecnico- entro 6 mesi dall’adozione del regolamento.

Un secondo punto in sospeso e rimesso alla futura valutazione della Commissione riguarda la richiesta di una Relazione da parte della Commissione sull’esperienza acquisita in merito all’applicazione del regolamento, cinque anni dopo la sua entrata in vigore; mentre agli Stati membri è chiesto di riferire alla Commissione non solo sull’applicazione, ma anche tutte le prove scientifiche e tecniche disponibili dei progressi avvenuti (riguardanti in particolare aspetti della clonazione legati al benessere degli animali e alle questioni di sicurezza alimentare) così come sui sistemi di tracciabilità e l’evoluzione delle percezioni e delle preoccupazioni dei consumatori nei confronti della clonazione. A questo riguardo, è stato infine adottato un emendamento volto a chiedere alla Commissione europea una consultazione pubblica volta a verificare eventuali nuove tendenze nella percezione dei consumatori relative ai prodotti alimentari ottenuti da cloni animali.