L’EFSA gli scorsi giorni (Novembre 2015) non è riuscita a trarre conclusioni sulla sicurezza dell’etossichina usata come additivo nell’alimentazione degli animali. La sostanza è attualmente aggiunta ai mangimi in virtù delle sue proprietà antiossidanti.
Neppure è riuscita a trarre conclusioni sulla sua sicurezza per i consumatori e l’ambiente. Ciò è dovuto a una complessiva carenza dei dati necessari per valutare la sicurezza della sostanza. In breve:
· Come sostanza in sé l’etossichina non è considerata genotossica.
· L’EFSA, però, ha scoperto che uno dei suoi metaboliti, l’etossichina-chinone-immina, potrebbe essere genotossico – cioè può danneggiare il DNA – il che indicherebbe un problema di sicurezza.
· Oltre ai metaboliti a rischio, l’impurità (la p -fenetidina), è un possibile mutageno.
La valutazione è stata eseguita nel contesto della procedura di valutazione ex novo che è in corso su tutti gli additivi per mangimi già autorizzati ai sensi della normativa precedente.
FITOSANITARI
In base ad una precedente opinione di Efsa de 2013, “per le pere è stato constatato un rischio per i consumatori e quindi è opportuno fissare gli Limiti Massimi Residuo allo specifico limite di determinazione analitica”, dato che non può essere escluso un rischio per i consumatori a livelli di residui inferiori agli attuali LMR. Le pere sono infatti la categoria alimentare più a rischio di aumentare drasticamente l’assunzione della sostanza tossica.

Autorizzazioni revocate- ammessi solo usi emergenza
In base poi ad un regolamento di revisione delle sostanze ammissibili a livello comunitario, ancora in fase di gestazione, si precisa che già la non iscrizione dell’etossichina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stabilita dalla decisione 2011/143/UE della Commissione. E che “Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti etossichina sono state revocate”. Gli LMR fissati per tale sostanza attiva negli allegati II e III dovrebbero quindi essere soppressi, a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento.”
In ogni caso, il parere di Efsa non riguarda gli usi di emergenza a livello nazionale di cui all’articolo 53 del Regolamento (EC) 1107/2009. Da qui le disparità normative, in assenza di certezze sul rischio e con molte ombre sulla sicurezza alimentare.
Il caso è interessante: mette in evidenza come la valutazione del rischio in Europa sia un processo complesso, con varie implicazioni anche della stessa sostanza che può venire a contatto in diverse modalità con l’uomo e l’ambiente.