Indicazione obbligatoria ingrediente principale negli alimenti, la Commissione in ritardo

13 Gennaio 2016
Indicazione obbligatoria ingrediente principale negli alimenti, la Commissione in ritardo

Il caso specifico riguarda un tema di sicurezza alimentare, gli interferenti endocrini. Ma la portata del principio stabilito dalla Corte di Giustizia UE, fa riflettere anche su un caso analogo- stavolta di qualità alimentare, e più precisamente, relativo alla indicazione dell’origine dell’ingrediente principale. Indicazione che, in base al regolamento del 2011 sull’Informazione Alimentare ai Consumatori – avrebbe dovuto vedere la presenza di atti di esecuzione, per ora non pervenuti. E qui si apre il dibattito.

Interferenti endocrini

Con una propria sentenza la Corte di Giustizia ha finito per dare una più ampia dimensione a un tema che già rischia di esplodere.
Dopo infatti i controversi pareri assolutori di Efsa sul Bisfenolo A e sul glifosato– sostanze che hanno visto pareri di segno opposto da parte di organismi scientifici di primo rango, con una querelle destinata a perdurare- arriva la bacchettata della Corte di Giustizia. Che ritiene inadempiente l’esecutivo europeo.

In base infatti ai rilievi mossi dalla Corte, la Commissione avrebbe dovuto da tempo produrre criteri guida per valutare in modo idoneo gli interferenti endocrini, ovvero quelle sostanze che perturbano il metabolismo e l’equilibrio ormonale anche a dosi molto basse, e che alla lunga potrebbero causare disfunzioni maggiori all’apparato riproduttivo e anche favorire la comparsa di tumori. Lo snodo della questione sembra ancora una volta dipendere dai sostanze attiva (nel caso in esame i biocidi). Sebbene infatti la Corte riconosca la necessità di un loro utilizzo per contrastare organismi nocivi all’uomo e agli animali, tali prodotti possono presentare rischi per gli animali, l’uomo e l’ambiente. Proprio per questo motivo, l’Unione, con il regolamento 528/2012, aveva disposto quali sostanze attive non potessero essere utilizzate, sulla base di criteri da stabilire, in ragione di proprietà disregolatrici del metabolismo endocrino (cd “endocrine disruptor”).

Tuttavia, sebbene la data limite per tale valutazione fosse il 13 dicembre 2013, la Commissione non ha ancora a tutt’oggi prodotto atti delegati per stabilire i criteri di definizione delle sostanze in questione.

La Svezia allora ha sottoposto il caso alla Commissione europea, il 4 luglio 2014- in ragione dell’infrazione dell’articolo 265 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (relativo proprio alla inadempienza delle istituzioni a normare).

…. E origine degli alimenti- ingrediente primario

Sebbene apparentemente limitato nello scopo-gli intereferenti endocrini-, il caso apre la strada a tutta una serie di precedenti, tra cui i vari atti delegati promessi dal regolamento 1169/2011, in particolare circa l’indicazione dell’origine su ingrediente primario in alimenti trasformati pluri-ingrediente.

Infatti, l’art. 26 del regolamento suddetto si premura di precisare che saranno adottati atti di esecuzione, entro il 13 dicembre 2013, per dichiarare l’origine “Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario.”

Tali atti non sono stati ancora adottati e –in base alla recente sentenza, con colpevole ritardo. In base al dichiarato della Corte, anche in questi casi e per stretta analogia, infatti:

“Dato che il testo del regolamento è perfettamente chiaro e non dà luogo ad alcuna ambiguità, non vi è alcuna ragione per interpretare altrimenti l’obbligo alla luce del suo contesto o il suo scopo”.

La Corte chiarisce poi un altro aspetto rilevante anche per la normativa alimentare e di informazione ai consumatori: nessuna analisi di impatto, con eventuali scenari messi a disposizione, può supplire alla mancanza di un obbligazione ad adottare atti delegati; né può ritardarla ingiustificatamente- come sembra invece essere accaduto ai vari atti delegati compresi nell’articolo 26 del reg. 1169.

 

Ingrediente primario

La normativa prevede che con atti di esecuzione la Commissione europea avrebbe dovuto disporre, entro il 13 dicembre 2013, misure per

– indicare anche il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario; oppure

– indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario come diverso da quello dell’alimento.

Infatti la Commissione ha stabilito che tali indicazioni vadano obbligatoriamente poste- con libertà di scelta per i produttori tra le due opzioni di cui sopra- “Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario”.

Diverso il discorso per latte e latticini, carni diverse da quelle già con origine, prodotti monoingrediente, per i quali la Commissione prometteva (e ha realizzato) soltanto analisi di impatto- e qui potrebbe fermarsi, da un punto di vista delle obbligazioni legali.

Ma sul caso dell’ingrediente primario, il precedente c’è- e l’esecutivo UE farebbe bene a non perdere ulteriore tempo.

Sentenza Corte Giustizia