Food Information, FAQ parte II

21 Dicembre 2016
Food Information, FAQ parte II

 Con un nuovo documento nella forma ormai abituale di “Domande e Risposte sull’applicazione del regolamento 1169/2011 dell’Unione sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori- parte seconda- la Commissione europea ha avuto modo di chiarire –proprio il giorno dell’entrata in vigore piena del regolamento 1169 circa obbligo di etichettatura nutrizionale-…. alcuni aspetti. Sia della etichettatura generale… che della stessa etichettatura nutrizionale (!). Insomma, la Commissione ci arriva tardi, su chiarimenti da tempo promessi e pulsati (si riprenda ancora ad esempio l’interrogazione con risposta scritta alla Commissione europea a nome dell’onorevole Gardini lo scorso maggio, con risposta molto vaga di VYtenis Andriukaitis), e con il parterre delle autorità nazionali che si sono attivate (pure tardivamente) per chiarire altri aspetti in sospeso.

In tutto questo, occorre rilevare, a perderci è la struttura produttiva delle aziende agroalimentari, che si trovano in condizioni di incertezza, ma con l’unica certezza… che la normativa è in pieno vigore, quindi, con profili di sanzionabilità, a questo punto a discrezione del controllore.

Il documento QANDA parte II , che segue al primo pubblicato il 31 gennaio 2013-  è stato discusso- fa sapere l’esecutivo UE- con gli Stati membri, in un gruppo di lavoro, prima della pubblicazione.

E nonostante l’appeal indiscutibile che questo modo crescente di fare “soft law” stia ricevendo, la Commissione si premura di sottolineare:

–          Che la responsabilità dell’enforcement normativo – quindi i controlli – sia in carico alle autorità nazionali (con il margine di discrezione ad esse assegnato)

–          Che la Corte di Giustizia UE è l’unica titolata a dare interpretazioni autenticate del significato della normativa.

Sul punto, occorre rifarsi almeno en passant alla causa C 113/2015, laddove proprio la Corte di Giustizia ha platealmente sconfessato l’interpretazione data dalle linee guida della Commissione europea  (QANDA parte I) nel loro valore sia legale che interpretativo, addirittura ribaltando l’opinione data dall’esecutivo. Considerando così le porzioni individuali come unità di vendita, con la conseguenza che le informazioni da fornire andassero poste non solo su macro-imballo esterno  ma anche sulle singole porzioni.

Alcuni punti

  • Se prodotti che sono considerati vini e affini sono esentati da indicazione TMC-data di scadenza, non allo stesso modo i prodotti che consistono di mix tra alcol e succhi di frutta-che invece dovranno recare tali informazioni  (2.1)
  • Inoltre (punto 2.3.), si chiarisce come – (udite udite) formaggi e carne “vegani” non possano esistere, dal momento che le norme di commercializzazione europee impongono limiti nell’utilizzo delle denominazioni di vendita rispetto a precise caratteristiche dei cibi. 
  • Circa modalità di congelamento veloce, queste non potranno essere indicate, in quanto la data (obbligatoria) di congelamento da mettere in etichetta  è semplicemente “congelato il giorno gg/mm/aaaa.
  • Nel caso poi di informazioni specifiche su alimenti particolari (es, elevato tenore di caffeina, stanoli e steroli vegetali, etc), queste potranno essere indicate in caratteri inferiori al tradizionale 1,2 mm, purchè non facciano parte del nome dell’alimento.

Informazioni sulla nutrizione

 Le fibre non possono essere espresso come valori di riferimento in quanto ne mancano di armonizzati, impregiudicata la possibilità di indicarne il contenuto insieme eventualmente ai claim “fonte di fibre”, “ad alto contenuto di fibre” nonché altri più precisamente depositati entro la lista positiva dei claim (reg. 432/2012 e successivi).

La Commissione inoltre chiarisce che .. la normativa sulla dichiarazione nutrizionale del reg. 1169 non si applica agli integratori, e che la direttiva 2002/46 CE dovrebbe essere piuttosto presa a riferimento. In particolare, laddove si fa riferimento a i Valori Nutrizionali di Riferimento (Nutrient Reference Values). Almeno per gli integratori.

Al punto 3.3. poi si chiarisce che gli integratori che abbiano health claim o nutrition claim siano esentati dall’obbligo previsto per il food della tabella nutrizionale in forma complete almeno per gli elementi obbligatori. Unica precauzione, nel caso appunto di claim, indicare la dose giornaliera di confronto e la quantità del nutriente rispetto ad essa.

Esenzioni tabella nutrizionale

Infine la Commissione fornisce alcuni chiarimenti circa matrici alimentari più precise che possano essere esentate dal riportare la tabella nutrizionale.
Tali matrici sono il miele, la farina –purchè derivi solo dalla macinatura dei cereali e non abbia altri additivi aggiunti-erbe e spezie (già esentate) ma anche contenenti additivi (aromi e regolatori di acidità); pure esenti gli aceti fermentati con aromi.

Non risultano invece esentati lo zucchero, sale iodato, riso parboiled o cotto, oli vegetali, aceti fermentati con sale. La Commissione indirettamente sembra chiarire le ambiguità di cui all’allegato V, punto II, laddove si ammettevano all’esenzione “prodotti trasformati costituiti da un solo ingrediente o da una sola categoria di ingredienti che siano stati soltanto sottoposti a maturazione”.

In  breve, si chiarisce che (considerando caso del riso parboiled e linea interpretativa seguita) l’unica trasformazione ammissibile risulta la stagionatura-maturazione, a patto sempre che non siano stati aggiunti altri ingredienti.

L’interpretazione convince, soprattutto considerando l’originale inglese “Processed products which the only processing they have been subjected to is maturing and that comprise a single ingredient or category of ingredients.”