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Combattere le frodi alimentari: un confronto tra paesi europei nel post-Horsegate

14 Aprile 2015
Combattere le frodi alimentari: un confronto tra paesi europei nel post-Horsegate

Può essere imposto un obbligo di richiamo del prodotto alimentare, in caso di frode ?” è la domanda che si sono posti alcuni ricercatori di diritto agroalimentare, in seguito allo scandalo dell’Horsegate- e leggendo in controluce l’esperienza di diversi paesi UE.

La domanda non è banale: infatti il regolamento UE 178/2002 – General Food Law- presenta un articolato variegato che si presenta a varie interpretazioni. Così, se l’articolo 19 stabilisce che “ un Operatore Alimentare che consideri o abbia ragione di credere che un alimento che ha importato, prodotto o trasformato e confezionato-o distribuito- non sia rispettoso dei requisiti di sicurezza alimentare” ne possa decretare il ritiro.

Allora il punto centrale riguarda la natura stessa di questi requisiti: come sono stati interpretati? Il regolamento 178 poi sembra rilanciare ad altre parti, ovvero l’articolo 14, laddove –sotto il titolo “Food Safety Requirements”, ovvero proprio “requisiti di sicurezza alimentare” di cui all’art. 19. All’articolo 14 si farebbe chiaro riferimento non tanto alla sicurezza alimentare come stato tal quale, quanto piuttosto alle “condizioni per stabilire la sicurezza alimentare”. Concetto più ampio, che include necessariamente anche la rintracciabilità e comunque, una conoscenza adeguata del cibo che si sta vendendo o confezionando.

Concetto comunque ampio e fumoso che ha dato origine a diverse interpretazioni.

Le frodi alimentari denotano quindi a tutti gli effetti un buco normativo: a cavallo tra aspetti di incerta qualità commerciale e invece – proprio in ragione della mancata tracciabilità- emergenti aspetti di sicurezza alimentare (perlomeno come “non garantita”).

Gli autori dell’articolo analizzano così i casi di diversi paesi: Olanda, Germania, Francia, Spagna, Grecia, e Italia. Se in Olanda la carenza di tracciabilità è stata a tutti gli effetti interpretata direttamente come un rischio (sebbene probabilistico) per la sicurezza alimentare, in un paio di sentenze (cd Selten B.V. e Van Hattem B.V.) l’ordine della Autorità Olandese per la Sicurezza Alimentare ha ingiunto così il ritiro dei prodotti con incerta tracciabilità. La motivazione è stata che l’acquisto di carne senza adeguata documentazione di supporto impedisce di escludere eventuali rischi per la sicurezza alimentare. 

In Germania, nel caso della Corte Amministrativa di Gottingen, la corte non è riuscita a decidere invece se la mancanza di tracciabilità, nemmeno in certe circostanze, potesse tradursi in rischi per la salute. Ciononostante è stato ingiunto un blocco della commercializzazione dei prodotti alimentari contenenti carne di dubbia provenienza in ragione dell’incapacità del fornitore di tracciarla. Nel giudizio successivo sulla stessa casistica, da parte della Alta Corte di Luneburg, si è precisato che l’azienda privata non avesse alcun obbligo di ritiro, in quanto non poteva sospettare l’origine incerta della partita fornita (in quanto frode: una cosa dichiarata per un’altra). Inoltre l’operatore a valle che aveva ricevuto la partita, non era obbligato a conoscere tutta la filiera-ma- in accordo con il reg. 178- solo “un passaggio avanti e un passaggio indietro” entro tale catena di fornitura. Le autorità tedesche si sono poi appoggiate alla valutazione olandese: il fatto che siano stati ordinati colà richiami, è motivo sufficiente da un punto di vista legale- perché le autorità tedesche indichino un richiamo del prodotto in suolo tedesco. Inoltre i tedeschi-in modo meno restrittivo- benché ammettano che una carente tracciabilità non produca ipso facto problemi di sicurezza alimentare- considerano che nel caso del manzo tale rischio è reale, in ragione della necessità dei test per la BSE (Mucca Pazza).

La risposta italiana è stata difforme: solo frode commerciale, dopo i test per verificare la presenza di fenilbutazone (il farmaco inizialmente incriminato e destinato ai cavalli, di cui il Governo inglese aveva ammonito la presenza). “Bute” risultato assente. Anche in caso il Bute fosse stato presente, la quantità riscontrata- dalle 10mila alle 100mila volte più bassa rispetto a quella usata nei trattamenti per l’uomo- non avrebbe creato problemi di salute pubblica. Non sono state quindi previste misure di ritiro del prodotto basate sul reg. 178.

In Grecia la EFET (autorità preposta) ha ordinato un ritiro preventivo dei prodotti importati (non vi sono macelli di cavalli in Grecia) come risposta alla scarsa tracciabilità- in ragione del fatto che l’etichettatura degli alimenti poteva ingannare i consumatori.

In Portogallo, come in Italia, si è inquadrato il fatto come mera frode commerciale e non come problema di sicurezza alimentare.

In Francia, nonostante non vi siano state decisioni di Corte sulla parte relativa a “frode”, l’Horsegate ha prodotto effetti giuridici. Con la “Loi Hamon” nel marzo 2014 infatti, si introduce per la prima volta la possibilità di un richiamo dei prodotti alimentari in caso di frode in etichettatura o mancanza di tracciabilità- quali unici fattori necessari-e anche in assenza di più fondati rischi di sicurezza alimentare.

Il caso spagnolo poi rivela come siano qui già ben delineate due distinte previsioni circa frodi relative alla lesione di interessi commerciali e invece frodi con conseguenze anche per la salute. In questo secondo caso, si applica il codice penale -art.363 e 364 del Codice Penale-. Sembra però che il caso Horsegate non sia stato al centro di decisioni sia amministrative che giudiziali.

Per concludere: gli autori sottolineano come sarà necessaria una interpretazione univoca della Corte di Giustizia UE, al fine di creare un terreno comune pan-europeo per dirimere casi simili di frodi alimentari, in futuro. Le differenze di trattamento nazionali, come emerse, non sono infatti sopportabili nel lungo termine senza creare danno alla libera circolazione di merci e all’integrità giuridica europea: almeno per quanto riguarda i principi ispiratori del reg. 178 (i famosi articoli 14 e 19).

Il livello di proporzionalità delle sanzione invece richiederà di considerare se vi sono o meno rischi per la sicurezza alimentare: con valutazioni di merito meglio stabilite a livello degli Stati membri.

Ricordiamo che la UE ha stabilito un team di lotta alle frodi, e sta contando sul supporto delle autorità nazionali e degli Stati membri in tale contrasto.

Sofie van der Meulen, Gilles Boins, Ioanna Bousoula, Nicola Conte-Salinas, Valeria Paganizza, Francesco Montanari, Vincente Rodriguez Fuentes, Bernd van der Meulen (2015) Fighting food fraud- Horsemeat Scandal; Use of Recalls in Enforcement throughout the EU- European Food and Feed Law Review n. 1, pp1-13.