ARTICOLO | Energie rinnovabili

Rintracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica, le indicazioni del Ministero

23 Dicembre 2016
Rintracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica, le indicazioni del Ministero

Il Ministero delle Politiche agricole ha adottato una circolare esplicativa sul sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera per la produzione di energia elettrica per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016 (annualità 2016). In particolare, si forniscono indicazioni relative all’applicazione, per l’anno 2016, dell’articolo 4 del decreto ministeriale del 2 marzo 2010, che definisce le modalità operative di dettaglio cui gli operatori della filiera devono conformarsi in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse da filiera, ai fini dell’accesso al nuovo regime incentivante.

Nel documento, quindi, sono  descritte in dettaglio le modalità di formulazione e trasmissione dell’istanza di accesso al regime incentivante per l’anno corrente. Oltre alle informazioni anagrafiche necessarie e all’indicazione della scadenza per l’invio della domanda, fissata per il 31 gennaio 2017, infatti, vengono specificati gli allegati da produrre e fornite alcune precisazioni anche alla luce di specifici quesiti pervenuti all’Amministrazione.

Tra le questioni affrontate si segnalano i chiarimenti in merito alle modifiche, apportate dal decreto 6 agosto 2015, del periodo di riferimento per la certificazione della tracciabilità delle biomasse utilizzate dall’operatore elettrico (OE) per richiedere il coefficiente moltiplicativo (1,8) dei certificati verdi.

Più in particolare, la domanda dovrà includere le quantità di biomassa da filiera necessaria alla produzione riferita al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 (annualità 2016). Nell’istanza, e nei relativi allegati, dovrà essere indicata obbligatoriamente anche la quantità complessiva di biomassa – da filiera e non da filiera – utilizzata nel periodo di riferimento, con l’obbligatorietà dell’indicazione degli elementi essenziali dei contratti  che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, corredata delle indicazioni relative durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto,  prezzo,  modalità di consegna e di pagamento. Questo adempimento può avere luogo anche attraverso il rinvio, da parte del contratto di cessione o dei documenti considerati equivalenti, ai contratti quadro, accordi quadro, contratti di base e accordi interprofessionali.

Nel caso le biomasse non siano conferite all’operatore elettrico direttamente da un produttore ma il conferimento avvenga tramite un collettore, i contratti di fornitura delle biomasse utilizzate devono essere esibiti al momento del controllo per la tracciabilità. L’elenco dei produttori conferenti la biomassa inviata dal Collettore devono essere esibiti o inviati per e mail a richiesta dei Funzionari Mipaaf incaricati di effettuare i controlli, e devono contenere in ogni caso le informazioni riferite ai soggetti produttori della biomassa, compresi il CUAA, il numero degli ettari e i quantitativi ottenuti, le autorizzazioni al taglio dei boschi ecc. . Resta fermo, in ogni caso, il diritto a presentare l’istanza esclusivamente da parte dell’operatore elettrico titolare dell’impianto di produzione presso cui avviene l’utilizzo della biomassa oggetto della richiesta di certificazione. In ogni caso, la provenienza delle biomasse deve essere chiaramente identificabile e gli operatori elettrici devono garantirne l’intera tracciabilità in sede di controllo da parte dei soggetti incaricati. La quantità di biomasse prodotte per unità di superficie, inoltre, devono essere coerenti con i valori potenzialmente producibili, nell’ambito delle normali pratiche colturali.

La dichiarazione che attesta la provenienza della biomassa da non più di 70 km – integrata nel modulo di domanda –deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore Elettrico (OE). In caso di contratti quadro, i Controllori del Mipaaf potranno richiedere all’Operatore Elettrico ulteriori informazioni sulla corretta applicazioni dello stesso e sulle ricadute dei benefici che ne derivano a tutta la filiera di produzione della biomassa.

Si fa presente che per alcune tipologia di biomassa, il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA) può essere sostituito dal codice fiscale in caso di soggetti giuridici che non siano tenuti all’obbligo di costituire il fascicolo aziendale. Si ricorda, inoltre, la documentazione da esibire per la certificazione della tracciabilità delle biomasse di origine forestale. Per questa tipologia i contratti che legano gli operatori elettrici, o gli eventuali collettori, e i produttori di biomassa (contratti di taglio), devono essere accompagnati dall’autorizzazione (autorizzazione al taglio) emessa dall’Autorità competente a livello regionale o provinciale, al cui interno devono essere indicati in dettaglio i quantitativi stimati di produzione legnosa, suddivisi secondo le diverse tipologie ottenibili. Se tale informazione, relativa alla stima delle rese del materiale legnoso, non fosse presente nell’autorizzazione citata, deve essere comunque riportata nella relazione, firmata da un tecnico abilitato, che ha accompagnato l’iter autorizzativo e che deve essere in questo caso allegata in copia ad ogni contratto.

Per quanto riguarda i documenti di trasporto che servono a documentare la tracciabilità della biomassa, questi devono contenere le informazioni che riguardano la descrizione della tipologia del prodotto e la sua origine. Qualora un operatore intermedio (collettore) utilizzi una piattaforma logistica, potrà fornire – sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – un elenco dettagliato dei produttori conferenti completo  delle informazioni dei documenti di trasporto e delle relative fatture dei prodotti entrati nella piattaforma logistica. In fase di controllo, i Funzionari incaricati verificheranno il bilancio di massa di tali biomasse e, eventualmente, potranno richiedere visione dei documenti di trasporto e delle relative fatture che si riferiscono alla biomassa entrata nella piattaforma logistica, in originale.

Per quanto riguarda la biomassa legata ai residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari zootecnici e forestali al momento del controllo si dovrà esibire una relazione sottoscritta dal produttore del residuo, che descriva brevemente il ciclo di lavorazione utilizzato, la tipologia e l’origine della materia prima.

Relativamente ad ogni tipologia di biomassa, ogni operatore elettrico è tenuto a presentare una dichiarazione sotto forma di autocertificazione sulle caratteristiche tecniche della biomassa utilizzata e del proprio processo di produzione di energia elettrica, tenendo conto sia delle biomasse da filiera sia di quelle non da filiera.

La quantità di biomassa da filiera e i quantitativi di biomassa non da filiera, riportati nell’allegato all’istanza, dovranno essere coerenti con quanto accertato dai controlli. In caso di difformità, il GSE terrà comunque conto di quanto riportato dal verbale di verifica.

Si ricorda, infine, che la richiesta di certificazione presentata al Mipaaf non sostituisce la richiesta di incentivo previsto per la biomassa da filiera corta.

Il GSE, a seguito dell’invio degli esiti delle certificazioni di tutti gli operatori, informerà, mediante pubblicazione di apposita news, sul sito istituzionale http://www.gse.it/ circa la possibilità di presentare richiesta per l’annualità 2016.

Nel corso delle procedure di verifica delle informazioni ricevute, i soggetti incaricati dei controlli possono richiedere ai soggetti che hanno presentato l’istanza ulteriori informazioni o documentazione a supporto della stessa.

La circolare ministeriale è consultabile/scaricabile a questo link