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1.
FIGURA DEL CONSIGLIERE ECCLESIASTICOCCLESIASTICO
Il primo articolo dello Statuto descrive la Coldiretti come "organizzazione
di rappresentanza delle persone e delle imprese che operano in agricoltura";
e aggiunge: "la Confederazione ispira la propria azione alla storia
e ai principi della scuola cristiano sociale". 1.1. La figura del Consigliere Ecclesiastico si colloca entro questa specifica identità della Confederazione, ed è richiesta dai Responsabili
dellOrganizzazione come servizio per essere in grado di attuare pienamente i dettati della propria ispirazione statutaria.
1.2. Il Consigliere Ecclesiastico non fa parte degli organi istituzionali, né ha diritto di voto nelle delibere degli organi costituiti; egli
è invitato dallOrganizzazione a dare un parere consultivo sulle scelte che coinvolgono valori etici collegati con i principi morali
e sociali che la Chiesa insegna e riveste un particolare ruolo formativo secondo quanto esplicitato nei paragrafo 2 e ss della presente Nota.
1.3. Il Consigliere Ecclesiastico è chiamato a svolgere il suo compito con competenza e partecipazione nel rispetto della legittima autonomia
dellOrganizzazione. I Responsabili, da parte loro, si impegnano a valorizzare nel modo più opportuno la figura del Consigliere
Ecclesiastico. 1.4. Il C.E., in quanto espressione della sollecitudine pastorale della Chiesa per la formazione dei laici nel mondo del lavoro, opera ai diverse
livelli, per mantenere rapporti di collaborazione tra CNCD, la CEI, lUfficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro e tra le singole Federazioni
della Coldiretti, i Vescovi e le strutture diocesane che animano la pastorale sociale e del lavoro.
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2.
RUOLO DEL CONSIGLIERE ECCLESIASTICO
In coordinamento con il programma organico di formazione permanente della Confederazione e
in costante collaborazione con i Quadri Dirigenti, il compito del Consigliere Ecclesiastico si attua:
2.1. come contributo di formazione ai contenuti della dottrina sociale della Chiesa, attraverso appositi incontri e/o integrando i percorsi formativi
dellOrganizzazione; 2.2. come guida nelle azioni liturgiche previste, in particolare la Giornata annuale del Ringraziamento, la Messa in preparazione al Natale e alla
Pasqua, gli eventuali incontri organizzati per la formazione cristiana dei componenti dellOrganizzazione;
2.3. come contributo alla vita dellAssociazione, in ordine allelaborazione-attuazione
di progetti formativi adeguati alle singole realtà locali e ai
Movimenti o Associazioni della Coldiretti (Epaca, Federpensionati, Movimento
giovanile, Coordinamento femminile, Terranostra);
2.4. come presenza e stimolo nel coinvolgere lOrganizzazione nellimpegno
di evangelizzazione della Chiesa nei confronti del mondo rurale, curando
il raccordo con i programmi di pastorale del lavoro della Chiesa italiana.
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3.
IL CONSIGLIERE ECCLESIASTICO NAZIONALE
3.1.
Il Consigliere Ecclesiastico Nazionale si dedica, con piena disponibilità,
al servizio della Coldiretti.
3.2. Partecipa, con ruolo consultivo, al Consiglio Nazionale e alla Assemblea
Nazionale e può essere invitato dalla Giunta ad esprimere il suo
parere su questioni di carattere etico.
3.3. Partecipa alle riunioni o incontri di studio organizzati dai Movimenti
o Associazioni quando facciano riferimento o richiedano la riflessione
sui principi dellinsegnamento sociale della Chiesa.
3.4. Gli ambiti nei quali si attua il suo compito implicano:
3.4.1. la formazione permanente alla dottrina sociale dei Quadri Dirigenti,
dei futuri Dirigenti e dei Soci, nelle forme previste dal programma formativo
e in collaborazione con i Responsabili nazionali e locali;
3.4.2. la formazione dei formatori, inserendosi in modo organico nei corsi
di formazione professionale, per portarvi il contributo dellinsegnamento
sociale cristiano e orientare ad una cultura dellimpresa ispirata
"ai valori etici e sociali di cui la Confederazione è portatrice"
(Statuto, titolo II, art.2);
3.4.3. portare la parola del Vangelo sociale della Chiesa agli incontri
nazionali dei Dirigenti e nelle assemblee nazionali della Confederazione;
3.4.4. dare il proprio sostengo, in collaborazione con lUfficio
nazionale per i problemi sociali e il lavoro, alla Giornata nazionale
del Ringraziamento e guidare i momenti liturgici della vita associativa;
3.4.5. curare il coordinamento e laggiornamento dei Consiglieri
Ecclesiastici Regionali, Provinciali e Diocesani,
sia con opportune iniziative quali il Convegno Nazionale, il Viaggio-Studio
dei C.E. Regionali e gli incontri regionali con i C.E.,
sia con la pubblicazione di un "Foglio di Collegamento" e le
iniziative ritenute più opportune,
sia tramite specifici momenti di collegamento con la pastorale del lavoro
della Chiesa ai diversi livelli.
3.4.6. convocare la consulta dei C.E. e progettare insieme ai C.E. Regionali
il servizio di formazione alla scuola sociale cristiana nella Confederazione.
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4.
IL CONSIGLIERE ECCLESIASTICO REGIONALE
Il Consigliere
Ecclesiastico regionale ricalca, per quanto possibile, il ruolo di quello
nazionale nellambito della Regione di competenza, in raccordo con
il C.E. Nazionale.
In collegamento con il C.E. Nazionale e la Consulta dei C.E., il C.E.
Regionale ha la responsabilità:
4.1. di organizzare incontri di formazione dei C.E. della Regione e di
assistere spiritualmente il personale della Federazione;
4.2. di programmare iniziative formative allinsegnamento sociale
della Chiesa per i Quadri Dirigenti e i Soci della Regione;
4.3. di offrire la propria collaborazione per articoli sui valori sociali
cristiani per il giornale o rivista della Federazione;
4.4. di curare la presenza dei C.E. nelle singole Federazioni, prendendo
contatto con i Vescovi per la loro nomina e per la loro partecipazione
attiva alla vita della Coldiretti;
4.5. di curare il coordinamento dellAssociazione con i programmi
dellUfficio regionale per i problemi sociali e il lavoro, collaborando
in particolare alla Consulta regionale dellUfficio stesso
I Dirigenti della Regione si impegnano a valorizzare la figura del C.E.
Regionale, offrendogli gli opportuni sostegni per ladempimento del
suo ruolo.
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5.
IL CONSIGLIERE ECCLESIASTICO PROVINCIALE
La CNCD
tenderà a riorganizzare la presenza dei C.E. in relazione alle
Federazioni provinciali. Di conseguenza, diventerà preminente il
ruolo del C.E. provinciale come primo animatore della dottrina sociale
cristiana allinterno di ogni Federazione provinciale e come coordinatore
del compito dei C.E. diocesani presenti in quella stessa Federazione.
In linea
con quanto delineato al numero 2 della presente Nota, gli ambiti di intervento
del C.E. Provinciale sono:
5.1. curare la formazione dei Dirigenti ai diversi livelli:
consiglieri provinciali e zonali e rispettivi funzionari,
soci, responsabili e appartenenti ai movimenti,
formatori dei corsi professionali (svolti a livello regionale) e in particolare
i "tutors";
5.2. curare le iniziative e i corsi di formazione, anche invitando esperti
sui temi della dottrina sociale cristiana.
I Responsabili delle Federazioni Provinciali, in accordo con quelle Regionali,
si impegnano a coinvolgere la figura del C.E. Provinciale, offrendogli
gli opportuni sostegni per ladempimento del suo compito
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6.
LA CONSULTA DEL CONSIGLIERE ECCLESIASTICO
La Consulta
dei C.E. è formata da tutti i C.E. Regionali ed è presieduta
dal C.E. Nazionale.
La Consulta svolge un ruolo di verifica, consiglio e progettazione per
il servizio che i C.E., ai diversi livelli, sono chiamati ad attuare nella
Coldiretti. Essa si riunisce ordinariamente due volte allanno, previo
invito del C.E. Nazionale.
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7.
NOMINE E RINNOVI
La nomina
del Consigliere Ecclesiastico è di competenza:
per il C.E. Nazionale, del Consiglio permanente della CEI;
per il C.E. Regionale, della Conferenza Episcopale Regionale (su proposta
del C.E. Nazionale dintesa con i responsabili regionali);
per il C.E. Provinciale e Diocesano, dei singoli Vescovi (dintesa
con i Dirigenti locali).
E
auspicata una convinta collaborazione tra i Dirigenti e i CE. Di fronte
ad ogni eventuale difficoltà di rapporti dovrà prevalere
sempre il senso del rispetto per le persone e il bene superiore della
Chiesa e della Coldiretti.
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