Per attività agrituristiche si
intende:
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Attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli
imprenditori agricoli attraverso lutilizzo della propria azienda in rapporto di
connessione e complementarità rispetto allattività agricola, che deve rimanere la
principale. Per attestare tale rapporto di connessione e complementarità è richiesta la
presentazione del "piano agrituristico aziendale" che dovrà in particolare
riportare le seguenti informazioni:
- il numero delle giornate di attività di
somministrazione di pasti e bevande che comunque non potrà superare le 160 in presenza di
80 posti a sedere, o le 210 in presenza di 60 posti a sedere;
- il numero di posti letto, che non potrà essere superiore
a 30;
- il numero delle persone ospitabili in spazi aperti con un
massimo di 30.
- Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori
singoli o associati, che svolgono lattività agricola da almeno un biennio, mediante
lutilizzazione della propria azienda.
- Gli immobili da utilizzare per lattività
agrituristica devono essere i locali siti nellaggregato abitativo, gli edifici o
parte di essi esistenti nel fondo, gli edifici destinati ad abitazione
dellimprenditore agricolo, purchè svolga la propria attività in un fondo privo di
fabbricati e purchè siano siti nel Comune medesimo o limitrofo.
- Nell'utilizzo degli ingredienti per la preparazione di cibi
devono essere rispettati i limiti percentuali di provenienza aziendale delle materie prime
in termini di valore- ritenendo come tale quello riferito al mercato locale - determinati
nel sessanta per cento annuo per le aziende agrituristiche situate in zone di pianura e
collina e nel venticinque per cento per le aziende situate in zona montana.
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| Chi
può presentare i progetti:
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- Imprenditori agricoli singoli o associati come sopra
descritti.
- Associazioni e organizzazioni agrituristiche , costituitesi
per iniziative di studio, ricerca, formazione e qualificazione professionale nel settore
dellagriturismo a favore delle quali la Regione può inoltre concedere contributi
fino al 75% della spesa e fino ad un massimo di 50 milioni , per specifici programmi.
- Province, Comunità montane, e Comuni per la realizzazione
di piani integrati di sviluppo agrituristici.
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| Spese
ammissibili
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- Restauro e adattamento dei fabbricati (4 milioni per i
locali destinati alla conservazione, preparazione, trasformazione, vendita o consumo dei
prodotti prevalentemente ottenuti in azienda, 1 milione per ogni posto letto per i locali
destinati alla ricettività, 30 milioni per ogni alloggio completo)
- Arredamento dei locali (4 milioni per ogni locale destinato
alla conservazione, preparazione, trasformazione, vendita o consumo dei prodotti
prevalentemente ottenuti in azienda, 1 milione per ogni posto letto)
- Installazione, manutenzione straordinaria e miglioramento
delle strutture igienico sanitarie (massimo 4 milioni)
- Allestimento di campeggi (massimo 10 milioni)
- Attrezzature e dotazioni (massimo 7 milioni)
- Ricavo di locali per lesposizione di prodotti e per
lorganizzazione di attività ricreative e culturali (4 milioni per ogni locale).
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Finanziamento
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- contributo in conto capitale;
- contributo in conto interessi su mutui della durata massima
di 20 anni e con limite di 100 milioni per i singoli operatori e di 200 milioni per le
cooperative agrituristiche.
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| Volume
massimo degli investimenti ammissibili
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Nel rispetto dei singoli massimali indicati per ogni
intervento, il contributo massimo erogabile dalla Regione, su un arco di tempo di 3 anni,
è stabilito in 20.000 Ecu nel caso in cui i beneficiari siano imprenditori agricoli, in
40.000 Ecu nel caso di cooperative agrituristiche.
Gli importi indicati vengono maggiorati del 25% per le opere realizzate in zone
montane svantaggiate.
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| Procedure
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Vedi regolamento di attuazione regionale
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Riferimenti legislativi
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Legge n.9 del 1997, BUR del 22 aprile 1997, n.33
Regolamento regionale n.2 del 12 settembre 1997
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