Agriturismo

Veneto

Legge 18 aprile 1997, n. 9
Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica

 

Per attività agrituristiche si intende:

 

 

Attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto all’attività agricola, che deve rimanere la principale. Per attestare tale rapporto di connessione e complementarità è richiesta la presentazione del "piano agrituristico aziendale" che dovrà in particolare riportare le seguenti informazioni:
- il numero delle giornate di attività di somministrazione di pasti e bevande che comunque non potrà superare le 160 in presenza di 80 posti a sedere, o le 210 in presenza di 60 posti a sedere;

- il numero di posti letto, che non potrà essere superiore a 30;

- il numero delle persone ospitabili in spazi aperti con un massimo di 30.

  • Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori singoli o associati, che svolgono l’attività agricola da almeno un biennio, mediante l’utilizzazione della propria azienda.
  • Gli immobili da utilizzare per l’attività agrituristica devono essere i locali siti nell’aggregato abitativo, gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo, gli edifici destinati ad abitazione dell’imprenditore agricolo, purchè svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati e purchè siano siti nel Comune medesimo o limitrofo.
  • Nell'utilizzo degli ingredienti per la preparazione di cibi devono essere rispettati i limiti percentuali di provenienza aziendale delle materie prime in termini di valore- ritenendo come tale quello riferito al mercato locale - determinati nel sessanta per cento annuo per le aziende agrituristiche situate in zone di pianura e collina e nel venticinque per cento per le aziende situate in zona montana.

 

 

Chi può presentare i progetti:

 

 
  • Imprenditori agricoli singoli o associati come sopra descritti.
  • Associazioni e organizzazioni agrituristiche , costituitesi per iniziative di studio, ricerca, formazione e qualificazione professionale nel settore dell’agriturismo a favore delle quali la Regione può inoltre concedere contributi fino al 75% della spesa e fino ad un massimo di 50 milioni , per specifici programmi.
  • Province, Comunità montane, e Comuni per la realizzazione di piani integrati di sviluppo agrituristici.

 

 

Spese ammissibili

 

 
  • Restauro e adattamento dei fabbricati (4 milioni per i locali destinati alla conservazione, preparazione, trasformazione, vendita o consumo dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda, 1 milione per ogni posto letto per i locali destinati alla ricettività, 30 milioni per ogni alloggio completo)
  • Arredamento dei locali (4 milioni per ogni locale destinato alla conservazione, preparazione, trasformazione, vendita o consumo dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda, 1 milione per ogni posto letto)
  • Installazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture igienico – sanitarie (massimo 4 milioni)
  • Allestimento di campeggi (massimo 10 milioni)
  • Attrezzature e dotazioni (massimo 7 milioni)
  • Ricavo di locali per l’esposizione di prodotti e per l’organizzazione di attività ricreative e culturali (4 milioni per ogni locale).

 

 

Finanziamento

 

 
  • contributo in conto capitale;
  • contributo in conto interessi su mutui della durata massima di 20 anni e con limite di 100 milioni per i singoli operatori e di 200 milioni per le cooperative agrituristiche.

 

 

Volume massimo degli investimenti ammissibili

 

 

Nel rispetto dei singoli massimali indicati per ogni intervento, il contributo massimo erogabile dalla Regione, su un arco di tempo di 3 anni, è stabilito in 20.000 Ecu nel caso in cui i beneficiari siano imprenditori agricoli, in 40.000 Ecu nel caso di cooperative agrituristiche.
Gli importi indicati vengono maggiorati del 25% per le opere realizzate in zone montane svantaggiate.

 

 

Procedure

 

 

Vedi regolamento di attuazione regionale

 

Riferimenti legislativi

 

 

Legge n.9 del 1997, BUR del 22 aprile 1997, n.33
Regolamento regionale n.2 del 12 settembre 1997

Altri requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche nella regione Veneto

 

Provenienza dei prodotti

 

i prodotti utilizzati devono essere ricavati in misura superiore al 50% in termini di valore riferito al mercato locale, da prodotti aziendali, compresi alcolici e super alcolici tipici dell'ambito regionale; sono considerati prodotti aziendali, nei limiti di un terzo del totale, quelli provenienti da consorzi o cooperative locali di cui l'azienda faccia parte.

 

 

Posti a tavola e posti letto

 

- massimo 52 coperti;
- limite massimo di 24 posti letto;

 

 

Limiti di tempo

 

 

- i periodi di esercizio devono essere indicati nella domanda di autorizzazione

Legge Regionale