AGRITURISMO

Umbria

Disciplina delle attività agrituristiche
L.R  n. 28/97 integrata dalla L.R n.31/98

 

Chi può presentare
i progetti

 

 

Gli operatori agrituristici iscritti nell’elenco istituito presso la Giunta Regionale, dalla legge stessa.

 

 

Spese ammissibili

 

 

Esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristiche.

 

 

Finanziamento

 

 

- Contributo in conto capitale fissato al 35% della spesa, elevabile al 45% nelle zone di prevalente interesse agrituristico;

- contributo in conto interessi relativi a un mutuo di durata quindicennale , fino al 100% della spesa;

 

 

Volume massimo degli investimenti ammissibili

 

 

È determinato annualmente dalla Giunta regionale; l’ammontare delle agevolazioni concesse a ciascuna azienda agricola ai sensi della presente legge o di altri regimi di aiuto non espressamente autorizzati dalla Commissione Europea , non può in alcun caso superare in un triennio il controvalore in lire italiane di 100.000 ecu calcolato in "equivalente sovvenzione lordo" secondo le modalità stabilite dall’Unione Europea.

 

 

Procedure

 

 

Le domande vanno inoltrate alla Giunta regionale

 

Riferimenti normativi

 

 

B.U.R.del 20 agosto 1997, n. 39

Altri requisiti stabiliti dalla legge regionale

 

Provenienza dei prodotti

 

I pasti e le bevande utilizzati nell'attività di ristoro devono essere costituiti per almeno i 2/3, anche in termini di prezzo applicato al fruitore, da prodotti aziendali e da prodotti locali o regionali. I prodotti aziendali, ancorchè lavorati e trasformati esternamente anche presso strutture cooperative cuiu l'operatore agrituristico aderisce, devono essere prevalenti riepetto a quelli locali e regionali.

 

 

Posti a tavola e posti letto

 

- massimo 60 coperti;
- limite massimo di 30 posti letto;

 

Legge regionale