Toscana
L.R. 17 ottobre 1994, n. 76
Disciplina delle Attività Agrituristiche
(coordinata con la L.R. n.64/95, n.25/97 e n. 48/97)
DISPOSIZIONI GENERALI
E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Art. 1
- Finalità
Art.
2 - Definizione delle attività agrituristiche
Art.
3 - Denominazine delle attività agrituristiche
ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE
Art. 4
- Soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo
Art.
5 - Connessione e complementarietà dell'attività agrituristica.
Principalità dell'attività agricola
Art.
6 - Criteri e modalità d'esercizio delle attività agrituristiche
Art.
7 - Norme particolari per la rivitalizzazione delle zone montane
DISPOSIZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE E SANITARIE
Art. 8
- Disposizioni urbanistiche
Art.
9 - Utilizzazione degli immobili esistenti e disciplina degli interventi
edilizi
Art.
10 - Norme igienico-sanitarie
COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE
Art. 11
- Competenze delle Province
Art.
12 - Elenco regionale dei soggetti abilitati ad esercitare l'agriturismo
Art.
13 -Autorizzazione comunale all'esercizio delle attività agrituristiche
Art.
14 - Obblighi amministrativi
Art.
15 - Pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature
Art.
16 - Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche
PROGRAMMAZIONE E INCENTIVAZIONE FINANZIARIA
Art. 17
- Piano di indirizzo per l'agriturismo e la rivitalizzazione delle aree
rurali
Art.
18 - Commissione tecnica regionale per l'agriturismo
Art.
19 - Incentivi finanziari
VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI
Art. 20
- Vigilanza e controllo
Art.
21 - Sanzioni amministrative
Art.
22 - Sospensione e revoca delle autorizzazioni
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE
Art. 23
- Norma finanziaria
Art.
24 - Norme transitorie
___________________________________________________________________________
DISPOSIZIONI GENERALI
E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
1. La Regione
Toscana, secondo i principi contenuti nelle Legge 5 dicembre 1985, n. 730, sostiene
l'agricoltura anche mediante la disciplina di idonea forma di turismo nelle campagne
(agriturismo) volte:
a) a favorire lo sviluppo agricolo e forestale ed il
riequilibrio del territorio;
b) ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone
rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle
condizioni di vita;
c) al miglior utilizzo del patrimonio rurale naturale ed
edilizio;
d) a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente e a
valorizzare i prodotti tipici;
e) a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative
culturali del mondo rurale;
f) a sviluppare il turismo sociale e giovanile;
g) a favorire i rapporti tra città e campagna.
Art.2
Definizione delle attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si
intendono esclusivamente quelle di ricezione e di ospitalità, esercitate dagli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 4, attraverso l'utilizzazione della propria
azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere
principali secondo quanto disposto dall'articolo 5.
2. Rientrano tra queste attività, secondo i criteri e le modalità di
cui all'articolo 6:
a) dare stagionalmente alloggio, per soggiorno, in appositi
locali aziendali a ciò adibiti;
b) ospitare stagionalmente in spazi aperti turisti campeggiatori
dotati di tende o altro mezzo di soggiorno autonomo;
c) organizzare a favore degli ospiti attività didattiche,
culturali e ricreative nell'ambito dell'azienda, purchè tipiche dell'ambiente rurale, ed
in connessione con le attività agricole aziendali;
d) somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione sul
posto, pasti, alimenti e bevande ivi comprese quelle a carattere alcoolico e
superalcoolico, nei limiti e con le modalità della normativa vigente in materia,
costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda o comunque da prodotti tipici
regionali. Sono altresì consentiti la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali.
Art.
3
Denominazione delle attività agrituristiche
1. I termini "agriturismo", "agrituristico" e similari sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge.
ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE
Art.
4
Soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo
1. L'esercizio dell'agriturismo è
riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati di cui all'articolo 2135 del
Codice Civile, ed ai loro familiari di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile.
2. Gli imprenditori agricoli di cui al primo comma possono associarsi
nelle forme previste dalla legge, al fine dello svolgimento in comune delle attività di
cui al'articolo 2, secondo comma, fatto salvo il rapporto di connessione e
complementarietà di tali attività con le aziende stesse. Per le attività di cui ai
punti a) e b), 2 comma dell'articolo 2, per ogni soggetto associato valgono i limiti di
ricettività previsti al successivo articolo 6.
3. Ove uno stesso soggetto gestisca più aziende agricole, ogni azienda
costituisce una entità autonoma.
Art.
5
Connessione e complementarietà dell'attività agrituristica
Principalità dell'attività agricola
1. L'esercizio dell'agriturismo
presuppone il rapporto di connessione e complementarietà tra l'attività agricola e
quella agrituristica, che si realizza allorchè l'azienda agricola, in relazione alla sua
estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle coltivazioni
e degli allevamenti praticati, agli spazi disponibili negli edifici in essa ricompresi, al
numero degli addetti e al grado del loro impegno agricolo, sia idonea allo svolgimento,
nel rispetto delle disposizioni della presente legge, anche dell'attività agrituristica.
2. Il carattere di principalità delle attività di coltivazione del
fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame rispetto all'attività agrituristica si
intende realizzato quando il valore delle entrate di quest'utlima, al netto della
eventuale intermediazione della agenzia, sia inferiore a quello della produzione lorda
vendibile agricola ed il tempo-lavoro impiegato nella attività agricola sia superiore a
quello impiegato nell'attività agrituristica.
3. I1 rapporto di principalità si intende presunto nel caso di aziende
la cui attività di agritursimo sia limitata alla ricezione e ospitalità di non più di 6
persone in alloggi.
4. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e secondo comma viene
dimostrata mediante la presentazione di una specifica relazione sull'attività
agrituristica prevista per il triennio successivo. Qualora le imprese intendano accedere
ai finanziamenti pubblici, tale relazione è sostituita dal piano agricolo aziendale, con
validità triennale, presentato dalle imprese ai sensi delle leggi vigenti.
5. Dal piano e dalla relazione deve comunque risultare:
a) l'ordinamento colturale e gli indirizzi produttivi attuati
nel triennio precedente alla stesura del piano o della relazione e quelli previsti con gli
interventi programmati;
b) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo,
sia a carattere abitativo che annessi rustici, con l'indicazione della loro utilizzazione:
quelle utilizzate per le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento
del bestiame, quelle destinate o destinabili all'attività agrituristica ed eventualmente
altre strutture edilizie non utilizzate per l'attività agricola;
c) la previsione della produzione lorda vendibile agricola, ivi
compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e delle entrate ottenibili con
l'attività agrituristica nelle sue varie articolazioni di cui all'articolo 6;
d) l'indicazione delle unità lavorative e del monte complessivo
annuo di giornate lavoro utilizzabili per l'attività agricola e per quella agrituristica.
6. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al presente
articolo è effettuato dall'Ente Delegato, ai sensi dell'articolo 20 bis della Legge
Regionale 1 agosto 1981, n. 63, per l'esame dei piani agricoli aziendali. Tale
accertamento avviene sulla base delle attività previste dal piano o dalla relazione.
L'accertamento delle entrate dell'attività agrituristica avviene sulla base dei prezzi
praticati, dichiarati ai sensi dell'articolo 15 della presente legge, e del numero di
presenza presuntivamente determinabili in sede di inizio della attività e sulla base
delle presenze registrate in sede di rinnovo della autorizzazione medesima.
Art.
6
Criteri e modalità d'esercizio delle attivita agrituristiche
1. L'attività di ricezione e
ospitalità è consentita nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:
a) la ricezione in camere o in unità abitative indipendenti,
che risultino destinabili all'attività agrituristica secondo la disciplina di cui al
successivo articolo 9, è consentita fino ad un limite massimo di 30 posti letto. Tale
limite può essere aumentato utilizzando unità abitative indipendenti, per il recupero di
edifici di valore storico, culturale e ambientale, anche con particolare riferimento a
quelli già individuati negli elenchi di cui all'articolo 1 della L.R. 19 febbraio 1979,
n. 10, ed all'articolo 7 della L.R. 21 maggio 1980, n. 59, nonchè di nuclei classificati
zone "A" non urbane ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Il superamento dei
limiti di ospitalità è consentito esclusivamente nelle aree individuate dai Comuni con
le apposite varianti agli strumenti urbanistici di cui al successivo articolo 8, secondo
comma;
b) l'ospitalità in spazi aperti è consentita nelle zone
montane e svantaggiate di cui alla Dir. C.E.E. 28 aprile 1975, n. 268, in aziende di
estensione non inferiore a 2 ettari contigui di superificie agricola utilizzata (S.A.U.)
con i limiti di 12 ospiti, 6 tende o altro mezzo di soggiorno autonomo e 2 ospiti per
ettaro di superficie agricola aziendale. Nell'ambito delle aree diverse da quelle di cui
sopra, l'ospitalità in spazi aperti è consentita solo in zone individuate dai Comuni.
c) le attività didattiche, culturali e ricreative autorizzate
sono organizzate sulla base di specifici e dettagliati programmi proposti
dall'imprenditore agricolo nella relazione o nel piano di cui all'articolo 5; con
riferimento alle solo attività didattiche l'utilizzo pieno delle strutture ai fini del
pernottamento non potrà superare un periodo complessivo di 45 giorni distribuiti
nell'arco dell'anno;
d) la somministrazione di pasti, alimenti e bevande è
consentita esclusivamente agli ospiti che fruiscono della ricezione e ospitalità di cui
alle precedenti lettere a), b) e c). Le Province, sentito il parere dei Comuni
interessati, possono individuare all'interno delle zone montane e svantaggiate di cui alla
direttiva 75/268/CEE, aree territoriali caratterizzate da particolare frammentazione
fondiaria delle aziende agricole, da particolari condizioni di svantaggio socio-economico,
dalla presenza di strutture edilizie agricole di limitate dimensioni, entro le quali è
consentita la somministrazione di alimenti e bevande e di pasti a base di prodotti
prevalentemente aziendali fino ad un massimo di trenta coperti giornalieri,
indipendentemente dall'erogazione dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del presente
comma.
2. Nel caso in cui l'imprenditore agricolo svolga entrambe le attività
di cui alle lettere a) e b), i rispettivi limiti sono ridotti di 1/3.
Art.
7
Norme particolari per la rivitalizzazione delle zone montane
1. Nelle zone montane di cui alla Legge
25 luglio 1952, n. 991, il parametro di riferimento ai fini della determinazione della
principalità dell'attività agricola di cui all'articolo 5 è costituito da1 tempo-lavoro
complessivamente impiegato nell'attività agro-forestale; tale norma si applica anche alle
aziende singole e associate con superficie prevalentemente boscata ricadenti in zone
montane e svantaggiate delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.
2. La presente norma non si applica in caso di superamento dei limiti di
ricettività di cui al 1 comma, lettera a) del precedente articolo.
DISPOSIZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE E SANITARIE
Art.
8
Disposizioni urbanistiche
1. L'esercizio dell'agriturismo è
consentito nelle aree di cui all'art. 1 della L.R. 19 febbraio 1979, n. 10, e nelle zone
classificate, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, A non urbanizzate ed F parchi,
negli strumenti urbanistici comunali, purchè tale esercizio sia svolto comunque in
connessione con l'attività agricola nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 5.
E' altresì consentita l'utilizzazione di locali siti nell'abitazione dell'imprenditore
agricolo ubicata nei centri abitati qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo
articolo 9, primo comma, lettera b).
2. I Comuni, all'interno delle zone di cui al primo comma, individuano, a
mezzo di apposite varianti agli strumenti urbanistici adottate ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 9, secondo comma, lettera d) della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, le aree
dove è consentito il superamento dei limiti di ospitalità di cui all'articolo 6, primo
comma, lettera a) della presente legge.
Art.
9
Utilizzazione degli immobili esistenti e disciplina degli interventi edilizi
1. Possono essere utilizzati per
attività agrituristiche:
a) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo
ubicata nel fondo;
b) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo
ubicata nei centri abitati, individuati per mezzo del Piano di indirizzo di cui al
successivo articolo 17, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un
fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in un Comune limitrofo;
c) gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo, già
utilizzati per l'attività agricola e riconosciuti non più necessari alla conduzione
dello stesso, secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 2 della L.R. 19 febbraio
1979, n. 10. A tale fine il piano aziendale o la relazione di cui all'articolo 5 della
presente legge equivalgono ai piani indicati dal suddetto articolo.
2. Gli edifici utilizzati per attività agrituristica mantengono la loro
destinazione d'uso a fini agricoli.
3. L'utilizzazione del patrimonio edilizio rurale deve avvenire nel
rispetto dei materiali costruttivi tipici, delle tipologie, degli elementi architettonici
e decorativi caratteristici dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili a
monolocali. La realizzazione di opere ed impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso
agrituristico nonché delle aree per la sosta degli ospiti campeggiatori, dovrà avvenire
nel corretto rispetto di un loro inserimento nel paesaggio circostante, con particolare
cura per la sistemazione e gli arredi esterni, e garantendo un efficace sistema di
smaltimento dei rifiuti e di dotazione idrica.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26 della Legge 29
febbraio 1985, n. 47, gli interventi consentiti per il recupero del patrimonio edilizio
esistente sono quelli specificati all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1980, n.
59, fatte salve eventuali disposizioni urbanistiche comunali più specifiche.
5. Non è consentita la ristrutturazione a fini agrituristici degli
annessi agricoli costruiti ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale
19 febbraio 1979, n. 10.
6. Le concessioni edilizie relative agli interventi disciplinati dal
presente articolo sono rilasciate previa sottoscrizione delle convenzioni o degli atti
d'obbligo unilaterale di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge regionale 19
febbraio 1979, n. 10. Tali concessioni sono rilasciate gratuitamente ai sensi del medesimo
articolo.
7. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività
agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti.
8. Gli edifici aziendali già deruralizzati ai sensi della legge
regionale 19 febbraio 1979, n. 10, alla data di entrata in vigore della legge regionale 3
giugno 1987, n. 36, sono utilizzabili per 1'attività agrituristica previa sottoscrizione
o integrazione delle convenzioni o degli atti d'obbligo di cui al sesto comma.
9. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche nelle strutture agrituristiche si applicano le prescrizioni previste per
le strutture ricettive di cui al punto 5.3 del D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236.
Relativamente all'attività di ospitalità in alloggi tali disposizioni si applicano
qualora la ricettività complessiva aziendale superi le sei camere.
Art.
10
Norme igienico-sanitarie
1. I requisiti strutturali
igienico-sanitari degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti
disposizioni e dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali di abitazione.
2. Nella valutazione di tali requisiti deve essere tenuto conto delle
particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare ai fini della
utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie
aero-illuminante previsti dalle norme di cui sopra, purché vengano garantite condizioni
strutturali ed igienico sanitarie.
3. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di servizi
igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone o frazioni di quattro,
comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi, fatti salvi gli alloggi
agrituristici autorizzati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di promuovere ed incrementare l'attività escursionistica, le
aziende agricole ricadenti in zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva
75/268/CEE, possono fornire ospitalità, ai sensi della presente legge, in immobili,
ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri
o altri percorsi di viabilità secondaria, che possiedono i requisiti tecnici ed
igienico-sanitari previsti all'articolo 7 della Legge Regionale 10 gennaio 1987, n. 1.
5. Qualora l'azienda agricola sia autorizzata dal Sindaco allo
svolgimento di attività didattiche, gli immobili destinati ad ospitare gli utenti che
usufruiscono delle suddette attività possono possedere i requisiti tecnici ed
igienico-sanitari previsti all'articolo 3 della Legge Regionale 10 gennaio 1987, n. 1,
modificati con Legge Regionale 25 gennaio 1993, n. 4.
6. Nel caso di ospitalità in spazi aperti i servizi igienico-sanitari
devono essere garantiti all'interno della struttura edilizia della azienda agricola nella
misura di cui al terzo comma. All'interno della struttura edilizia aziendale deve essere
altresì previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.
7. Gli spazi aperti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
- la superficie da destinare a tenda o altro mezzo autonomo di soggiorno deve essere non
inferiore a 60 mq. distinta o meno in piazzola;
- la sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere,
realizzabile anche con inerbimento del terreno;
- la superficie complessiva degli spazi aperti deve essere dotata di almeno un erogatore
di acqua potabile, di idonea illuminazione e di un congruo numero di prese elettriche di
corrente.
8. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la
somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla
Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni. L'accertamento
dell'idoneità dei locali, degli immobili e delle attrezzature utilizzati per tali
attività ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2
della Legge 30 aprile 1962, n. 283, dovrà tenere conto delle particolari caratteristiche
di ruralità degli edifici utilizzati e dell'effettiva dimensione dell'attività svolta,
in applicazione dell'ultimo comma, articolo 28, del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.
9. I1 personale addetto alla preparazione e somministrazione di pasti,
alimenti e bevande dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria.
10. Qualora l'azienda agricola organizzi attività didattiche, culturali
e ricreative nei confronti di ospiti giornalieri, dovrà essere previsto almeno un
servizio igienico ogni 15 ospiti o frazione di quindici.
11. Per la sicurezza degli impianti valgono le norme di cui alla Legge 5
marzo 1990, n. 46.
12. Le piscine facenti parte di aziende agrituristiche, riservate ai soli
ospiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, sono da considerare ad uso privato
qualora presentino i seguenti requisiti e ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano a servizio di una ricettività non superiore a 30
persone;
b) la superficie della vasca non superi i 140 mq;
c) la profondità massima dell'acqua non superi i 140 cm;
d) siano ubicate in un'area adeguatamente separata dalle
restanti pertinenze aziendali.
13. Per le piscine già esistenti all'entrata in vigore della presente
legge è ammessa una difformità fino ad una superficie della vasca non superiore ai 170
mq. E' fatta salva la normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque.
COMPENTENZE DEGLI ENTI LOCALI
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE
Art.
11
Competenze delle Province
1. Le Province provvedono a:
a) trasmettere alla Giunta regionale le proprie proposte in
merito al contenuto del Piano di Indirizzo per l'Agriturismo, secondo quando previsto
all'articolo 17;
b) curare l'attuazione del Piano di Indirizzo per l'Agriturismo;
c) tenere la sezione provinciale dell'elenco regionale dei
soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica istituito ai sensi
dell'articolo 12;
d) acquisire dati statistici riguardanti le strutture ricettive
ed il movimento clienti, ai sensi della L.R. 23 febbraio 1988, n. 9, del Programma
Statistico Nazionale di cui al D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, nonchè del Programma
Statistico Regionale di cui alla L.R. 2 settembre 1992, n. 43.
2. Le Province provvedono a trasmettere alla Giunta regionale, secondo le
forme e i modi stabiliti dalla Giunta stessa, l'elenco ufficiale dei prezzi comunicati dai
titolari di autorizzazione nonchè i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola
struttura ricettiva, opportunamente confermati o rettificati.
3. Le Province individuano, altresì, le eventuali aree territoriali in
cui è consentita la somministrazione di alimenti e bevande e dei pasti, secondo quanto
previsto dall'articolo 6, primo comma, lett. d).
Art.
12
Elenco regionale dei soggetti abilitati ad esercitare l'agriturismo
1. E' istituito l'elenco regionale dei
soggetti abilitati ad esercitare l'agriturismo secondo le norme della presente legge. Tale
elenco è suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle Province.
2. La Provincia provvede, su domanda dell'interessato, alla iscrizione
nella sezione provinciale dell'elenco, rilasciando apposito certificato.
3. L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che non abbiano ottenuto la
riabilitazione, a coloro che:
a) abbiano riportato nel triennio precedente, con sentenza
passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,
513 bis, 515, 516 e 517, del Codice Penale, ovvero per uno dei delitti in materia di
igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti in leggi speciali;
b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o siano stati dichiarati delinquenti
abituali;
c) siano sottoposti a misure di prevenzione o abbiano
procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi
dell'articolo 7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.
4. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si
aplicano il primo comma dell'articolo 688 del Codice di procedure penale, l'articolo 10
della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e il secondo comma, articolo 7 della Legge 19 marzo
1990, n. 55.
5. La Provincia provvede a effettuare verifiche periodiche sul
mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nella sezione provinciale
dell'elenco.
6. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco; tale
cancellazione viene comunicata al Comune che prowede alla revoca dell'autorizzazione
comunale di cui al successivo articolo 13.
7. Nella sezione provinciale dell'elenco, su segnalazione del Comune,
viene annotata per ciascun soggetto iscritto la data di rilascio dell'autorizzazione
comunale di cui al successivo articolo 13, la data di inizio e cessazione dell'anività
agrituristica.
Art.
13
Autorizzazione comunale all'esercizio delle attività agrituristiche
1. Gli imprenditori agricoli che
intendono svolgere attività agrituristica devono presentare al Comune dove ha sede
l'immobile apposita domanda, cui devono essere allegati:
a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui
agli articoli 11 e 92 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e all'articolo 5
della Legge 9 febbraio 1963, n. 59;
b) copia del piano aziendale o della relazione di cui
all'articolo 5 della presente legge, trasmesso all'Ente Delegato competente per
territorio;
c) il certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo
12;
d) l'autorizzazione del proprietario alla utilizzazione, per
attività agrituristica degli immobili, nel caso in cui la richiesta venga effettuata
dall'affittuario, colono o mezzadro del fondo e/o degli immobili;
e) copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciato al
personale addetto alla preparazione e somministrazione dei pasti, alimenti e bevande;
f) la dichiarazione di conformità degli impianti di produzione,
trasporto, distribuzione e utilizzazione di energia elettrica alle norme di cui alla Legge
5 marzo 1990, n. 46.
2. Ai fini della istruttoria delle domande il Comune acquisisce:
a) il parere del competente servizio dell'Unità Sanitaria
Locale relativamente alla idoneità degli immobili, dei locali e delle attrezzature da
utilizzare per l'attività agrituristica;
b) il parere espresso dall'Ente Delegato in agricoltura,
competente per territorio, sulla principalità dell'attività agricola, sulla connessione
e complementarietà dell'attività agrituristica e sulla possibilità di utilizzazione
degli edifici aziendali a fini agrituristici, corredata, a seconda dei casi, da copia del
piano aziendale o della relazione di cui al precedente articolo 5 o copia del piano di
utilizzazione aziendale di cui all'articolo 2 della Legge regionale 19 febbraio 1979, n.
10 approvati dall'Ente delegato.
3. Ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni o concessioni
edilizie per i locali da destinare ad attività agrituristica, il Comune acquisiste il
parere di cui al punto b) del precedente comma.
4. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento
amministrativo ed ha durata triennale, con vidimazione annuale da parte del Comune. Alla
scadenza del triennio o qualora siano intervenute variazioni rispetto alla situazione
esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione stessa, l'imprenditore agricolo
presenta domanda di rinnovo dell'autorizzazione con le modalità di cui al primo comma,
fatta salva la possibilità di autocertificazione per tutte quelle condizioni che non
hanno subito variazioni. I1 Comune, in fase di rinnovo della autorizzazione, verifica
comunque le presenze effettivamente registrate nel triennio precedente.
5. Nell'autorizzazione comunale dovranno essere specificate le attività
agrituristiche ed i relativi limiti di cui all'articolo 6, nonchè, ove necessario, i
periodi di apertura e le utenze annuali ammissibili.
Art.
14
Obblighi amministrativi
1. I soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività agrituristica hanno l'obbligo di:
a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data
fissata nell'autorizzazione;
b) esporre al pubblico copia dell'autorizazione comunale di cui
all'articolo 13;
c) osservare gli obblighi di cui all'articolo 15;
d) rispettare i limiti e le modalità indicate
nell'autorizzazione stessa, nonchè i prezzi comunicati ai sensi dell'articolo 15;
e) tenere un registro con le generalità delle persone
alloggiate;
f) comunicare l'arrivo e la partenza degli ospiti alla locale
autorità di Pubblica Sicurezza;
g) ottemperare agli adempimenti statistici previsti
dall'articolo 2 della Legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9, e dal Programma Statistico
Nazionale di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322;
h) ottemperare agli ulteriori adempimenti statistici previsti
dal Programma Statistico Regionale di cui all'articolo 6 della Legge regionale 2 settembre
1992, n. 43.
2. I1 titolare di autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune la data
di inizio dell'attività, la data di cessazione e, nel caso intenda procedere alla
chiusura temporanea dell'esercizio, la durata di detta chiusura;
3. I soggetti autorizzati sono tenuti a fornire, se richiesti, tutte le
informazioni di cui al comma precedente al Comune, alla Provincia e all'Ente Delegato
competente per territorio.
Art.
15
Pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature
1. Ai sensi della Legge 25 agosto 1991,
n. 284, entro il primo ottobre di ogni anno, i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività agrituristica devono comunicare alla Provincia competente per territorio i
prezzi giornalieri minimi e massimi che intendono praticare a partire dal primo gennaio
dell'anno successivo.
2. Entro il primo marzo di ogni anno, ai soggetti che abbiano presentato
regolare comunicazione annuale nell'anno precedente, è consentita la presentazione di una
comunicazione suppletiva contenente i prezzi differenziati che si intendono praticare a
partire dal primo giugno del medesimo anno.
3. Insieme alla comunicazione dei prezzi, i medesirni soggetti comunicano
altresì i dati dei principali servizi e attrezzature dell'esercizio.
4. La comunicazione dei prezzi e dei dati relativi ai servizi e alle
attrezzature deve essere presentata utilizzando esclusivamente gli appositi modelli
predisposti dalla Giunta Regionale e compilati sulla base delle istruzioni ad essi
allegate.
5. E' fatto obbligo ai titolari di esporre in luogo ben visibile, nel
locale di ricevimento degli ospiti, una tabella riassuntiva dei prezzi generali praticati
e completa dell'elenco delle camere e/o delle unità abitative, con l'indicazione, per
ciascuna di esse, dei principali servizi e attrezzature disponibili, dei letti
aggiungibili e dei prezzi massimi applicabili. La tabella è compilata a cura del titolare
su apposito modello stabilito dalla Giunta Regionale, sulla base delle istruzioni ad esso
allegate.
6. E' fatto obbligo ai titolari di esporre in ogni camera o unità
abitativa, in luogo ben visibile, un cartellino, predisposto dalla Giunta Regionale,
contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso strettamente
collegati.
Art.
16
Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche
1. La Regione Toscana con apposito
provvedimento effettuerà la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche
entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base dei criteri di cui
ai commi seguenti.
2. Le strutture ricettive agrituristiche sono classificate, in base ai
requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque spighe; la
classificazione viene effettuata con l'attribuzione di un numero di spighe rapportato al
punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti corrispondenti ai singoli requisiti
posseduti.
3. I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si
distinguono in "requisiti obbligati", predeterminati e necessari per ciascun
livello di classificazione, ed in "requisiti fungibili", tra loro sostituibili,
che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene
determinata la classificazione.
4. L'attribuzione della classifica, effettuata ai sensi del primo comma,
è obbigatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione
comunale all'esercizio di attività agrituristiche.
5. La denuncia dei requisiti dell'azienda avviene da parte del titolare
in occasione della presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione comunale
all'esercizio di attività agrituristiche ed è accompaganta da una richiesta di
assegnazione di una determinata classifica presentata utilizzando appositi modelli
predisposti dalla Giunta regionale. Sulla base di tale richiesta, il Comune assegna la
relativa classifica.
PROGRAMMAZIONE E INCENTIVAZIONE FINANZIARIA
Art.
17
Piano di indirizzo per l'agriturismo e la rivitalizzazione delle aree
1. Il Consiglio regionale, in armonia
con gli indirizzi della programmazione agricola comunitaria e nazionale approva, su
proposta della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale 9 giugno
1992, n. 26, il Piano di indirizzo per l'agriturismo e la rivitalizzazione delle aree
rurali (P.D.I.), predisposto con il concorso della Commissione Tecnica Regionale di cui
all'articolo 18 della presente legge. Il P.D.I. viene ordinariamente aggiornato ogni
triennio, in conformità all'arco di validità temporale del Programma Regionale di
Sviluppo (P.R.S.). Il P.D.I. tiene conto degli atti di pianificazione territoriale di cui
all'articolo 6 della L.R. 26/92 sopra citata.
2. IL P.D.I. viene redatto sulla base delle proposte delle Province, le
quali, sentiti i Comuni e le Comunità Montane, trasmettono alla Giunta regionale le
proprie proposte conformi agli obiettivi e agli atti di programmazione e pianificazione
regionali e locali.
3. I1 P.D.I. può definire, ad integrazione dei criteri e delle strategie
del P.R.S., specifici obiettivi al cui perseguimento è volta la presente legge.
4. I1 P.D.I. dispone:
a) le modalità tecniche, procedurali e operative per
l'applicazione della presente legge;
b) l'individuazione dei Comuni di cui all'articolo 3, 2 comma
della Legge 5 dicembre 1985, n. 730;
c) gli indirizzi tecnici, organizzativi e di merito per le
attività di conoscenza, di studio e di ricerca, da svolgere anche d'intesa con gli Enti
Locali e con gli altri soggetti pubblici e privati, volte ad una migliore conoscenza e
programmazione dell'attività.
5. Nei casi in cui il P.D.I. preveda che il perseguimento di obiettivi
programmati avvenga mediante progetti operativi di iniziativa regionale, la Regione
procede all'approvazione di piani-programma ai sensi dell'articolo 9 della Legge regionale
9 giugno 1992, n. 26.
6. Per gli aspetti connessi con l'attività di promozione della domanda
agrituristica il P.D.I. deve prevedere specifico rinvio al Programma Promozionale delle
risorse turistiche, che dovrà contenere apposita sezione dedicata alla promozione
dell'agriturismo.
Art.
18
Commissione Tecnica Regionale per l'Agriturismo
1. La Giunta regionale costituisce
presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste la Commissione Tecnica Regionale per
l'Agriturismo, composta da tre rappresentanti delle Associazioni agrituristiche regionali
e da quattro dirigenti o funzionari designati dai Dipartimenti Attività Produttive,
Turismo, Formazione Professionale e Servizi alle Imprese, Agricoltura e Foreste,
Urbanistica e Sicurezza Sociale.
2. La Commissione è presieduta dal dirigente o funzionario designato dal
Dipartimento Agricoltura e Foreste.
3. La Commissione ha il compito di:
a) concorrere alla formazione e attuazione del Piano di
Indirizzo per l'Agriturismo e dei Piani-programma di cui all'articolo 17; b)
esprimere parere in merito ai programmi relativi alla formazione professionale per
l'agriturismo e sui programmi di promozione e pubblicità del settore.
1. Alle imprese agricole singole o
associate che esercitano attività agrituristica si applicano le norme di incentivazione
finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.
2. Il Piano di Indirizzo per l'Agriturismo di cui all'articolo 17 può
prevedere le aree di intervento finanziario, la quota complessiva di risorse da destinare
all'agriturismo, la spesa massima ammissibile per investimenti agrituristici, nonchè
l'entità delle agevolazioni finanziarie.
VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI
1. La vigilanza e il controllo
sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, sono esercitati dagli organi di
polizia municipale e dai Servizi d'Igiene delle Unità Sanitarie Locali territorialmente
competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.
2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui
all'articolo 14 lettere g) e h) e all'articolo 15 sono esercitati dalle Province, oltre
che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.
Art.
21
Sanzioni amministrative
1. Chiunque trasgredisce le disposizioni
di cui all'articolo 3 della presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione
amrninistrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa o occasionale le
attività agrituristiche proprie dell'imprenditore agricolo sprovvisto dell'autorizzazione
di cui all'articolo 13 della presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da L. 2.500.000 a L. 15.000.000. I1 Sindaco con propria
ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione di cui
all'articolo 13. La suddetta autorizzazione non può essere rilasciata per il periodo di
un anno dal provvedimento di chiusura.
3. Il titolare di impresa agrituristica che utilizza i locali e gli spazi
destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello autorizzato
è soggetto al pagamento di una sanzione ammistrativa pecuniaria da L. 1.500.000 a L.
9.000.000.
4. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000 nei seguenti casi:
a) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati
ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, di un'attrezzatura non conforme a quella
esistente o di una denominazione diversa da quella autorizzata;
b) mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati
nell'autorizzazione;
c) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non
altrimenti sanzionati.
5. IL titolare di impresa agrituristica che non ottempera agli obblighi
di cui all'articolo 15 della presente legge ovvero applica prezzi diversi da quelli
comunicati è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L.
250.000 a L. 1.500.000.
6. Qualora sia accertata la violazione di cui al terzo comma, oltre alla
sanzione pecuniaria viene disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da tre a
trenta giorni.
7. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni
successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi precedneti sono raddoppiate; viene
altresì disposta la chiusura dell'esercizio da 3 a 30 giorni. In caso di reiterate
violazioni, il Comune può procedere alla revoca della autorizzazione.
8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono
applicate dal Comune, ed i relativi proventi sono da esso direttamente introitati; le
sanzioni di cui al comma 5 sono applicate dalla Provincia ed i relativi proventi sono da
essa direttamente introitati.
9. Sono fatte salve le altre disposizioni di cui al R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265 "testo unico delle leggi sanitarie".
10. Per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le norme
statali e regionali vigenti.
Art.
22
Sospensione e revoca della autorizzazione
1. Qualora venga meno uno o più dei
requisiti soggettivi e oggettivi in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione
ovvero vengano accertate irregolarità sulla conduzione dell'esercizio, il Comune fissa un
termine entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità
eliminate; nei casi più gravi sospende fino a tale termine l'autorizzazione.
2. Qualora i requisiti non possano essere ripristinati e le irregolarità
sanate, il Comune revoca l'autorizzazione senza fissare il termine ovvero senza attenderne
la scadenza.
3. L'autorizzazione è altresì revocata nei seguenti casi:
a) qualora la regolarizzazione prevista non sia effettuata nel
termine assegnato ai sensi del primo comma;
b) qualora l'interessato non abbia iniziato l'attività entro un
anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, ovvero
abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al Comune.
4. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto
per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
5. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati alla Sezione
provinciale dell'elenco degli operatori agrituristici al fine di un suo aggiornamento
nonchè all'Ente Delegato competente per territorio per l'eventuale revoca di provvidenze
concesse e recupero delle somme erogate.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e decorrenti dall'anno 1994 si provvede con legge di bilancio.
1. E' abrogata la Legge regionale 3
giugno 1987, n. 36, "Disciplina delle attività agrituristiche".
2. Gli atti ed i provvedimenti autorizzatori pendenti sono fatti salvi se
conformi alle disposizioni della presente legge.
3. Fino all'entrata in vigore del P.D.I. di cui all'articolo 17 della
presente legge, restano valide le norme contenute nel Programma regionale Agrituristico di
cui alle Deliberazioni C.R. 4 aprile 1989, n. 104, e 27 febbraio 1990 n. 100, che non
siano in contrasto con la presente legge.
Terranostra provinciale - aziende agrituristiche - itinerari agrituristici