| Chi
può presentare
i progetti
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Gli i imprenditori agricoli singoli o associati di cui
all'articolo 2135 del codice civile e ai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice
civile, regolarmente iscritti nei relativi ruoli previdenziali ai sensi della Legge 2
agosto 1990, n. 233.
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| Spese
ammissibili
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Può essere concesso un contributo per i seguenti scopi:
a) restauro, adeguamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione dei locali da
destinare all'attività agrituristica;
b) realizzazione delle opere relative:
1) alle strade poderali di accesso, all'approvvigionamento idrico e all'eventuale impianto
di potabilizzazione delle acque;
2) all'adduzione e distribuzione dell'energia elettrica per usi
domestici;
3) al trattamento e allo smaltimento delle acque luride;
4) ai locali polifunzionali per la macellazione e lavorazione delle
carni;
5) ai collegamenti telefonici
c) allestimento di piazzole attrezzate per l'agricampeggio e relativi servizi;
d) realizzazione di strutture per le attività ricreative, ivi compresi i recinti e le
scuderie per le attività di turismo equestre;
e) arredamento delle stanze da letto, delle cucine e dei posti di ristoro;
f) restauro e ristrutturazione di strutture tipiche del paesaggio
agricolo tradizionale sardo, tra le quali: muretti a secco di
recinzione, chiudende con siepi di essenze autoctone, piantagioni domestiche, filari
alberati;
g) sistemazione di cartelli e indicazioni stradali;
h) locali e attrezzature per la lavorazione, manipolazione e
conservazione dei prodotti aziendali;
i) realizzazione e allestimento di locali adibiti a esposizioni
etnografiche permanenti;
l) laboratori e attrezzature destinate a lavorazioni tradizionali
riguardanti la cultura della famiglia rurale.
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| Finanziamento
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Il contributo può essere concesso:
a) sotto forma di contributo in conto capitale;
b) sotto forma di mutui a tasso agevolato;
c) sotto forma di una combinazione delle tipologie previste dalle
lettere a) e b).
I mutui sono concessi per una durata massima di dodici anni, al tasso applicato ai mutui
di miglioramento fondiario, disciplinati dalla legislazione vigente in materia di credito
agrario.
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| Volume
massimo degli investimenti ammissibili
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Il contributo è concesso nella misura del 45 per cento
degli investimenti in beni immobili e del 30 per cento per gli altri tipi di investimenti
a favore degli imprenditori le cui aziende siano situate in aree definite svantaggiate ai
sensi del regolamento CE 950/97 del 20 maggio 1997. Il contributo indicato nel comma 1 è
concesso nella misura del 35 per cento degli investimenti in beni immobili e del 20 per
cento per gli altri investimenti a favore degli imprenditori le cui aziende non siano
situate in aree definite svantaggiate ai sensi del citato regolamento CE 950/97.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse
entro un massimale di 300 milioni di lire di spesa ammessa per singola azienda.
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| Riferimenti
normativi
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Bollettino ufficiale regionale n. 20 del 3 Luglio 1998
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