Agriturismo

Sardegna

Legge 23 giugno 1998, n. 18
Nuove Norme per l'esercizio dell'Agriturismo

 

Chi può presentare
i progetti

 

 

Gli i imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del codice civile e ai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, regolarmente iscritti nei relativi ruoli previdenziali ai sensi della Legge 2 agosto 1990, n. 233.

 

 

Spese ammissibili

 

 

Può essere concesso un contributo per i seguenti scopi:
a) restauro, adeguamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione dei locali da destinare all'attività agrituristica;
b) realizzazione delle opere relative:
1) alle strade poderali di accesso, all'approvvigionamento idrico e all'eventuale impianto di potabilizzazione delle acque;
2) all'adduzione e distribuzione dell'energia elettrica per usi
domestici;
3) al trattamento e allo smaltimento delle acque luride;
4) ai locali polifunzionali per la macellazione e lavorazione delle
carni;
5) ai collegamenti telefonici
c) allestimento di piazzole attrezzate per l'agricampeggio e relativi servizi;
d) realizzazione di strutture per le attività ricreative, ivi compresi i recinti e le scuderie per le attività di turismo equestre;
e) arredamento delle stanze da letto, delle cucine e dei posti di ristoro;
f) restauro e ristrutturazione di strutture tipiche del paesaggio
agricolo tradizionale sardo, tra le quali: muretti a secco di
recinzione, chiudende con siepi di essenze autoctone, piantagioni domestiche, filari alberati;
g) sistemazione di cartelli e indicazioni stradali;
h) locali e attrezzature per la lavorazione, manipolazione e
conservazione dei prodotti aziendali;
i) realizzazione e allestimento di locali adibiti a esposizioni
etnografiche permanenti;
l) laboratori e attrezzature destinate a lavorazioni tradizionali
riguardanti la cultura della famiglia rurale.

 

 

Finanziamento

 

 

Il contributo può essere concesso:
a) sotto forma di contributo in conto capitale;
b) sotto forma di mutui a tasso agevolato;
c) sotto forma di una combinazione delle tipologie previste dalle
lettere a) e b).
I mutui sono concessi per una durata massima di dodici anni, al tasso applicato ai mutui di miglioramento fondiario, disciplinati dalla legislazione vigente in materia di credito agrario.

 

 

Volume massimo degli investimenti ammissibili

 

 

Il contributo è concesso nella misura del 45 per cento degli investimenti in beni immobili e del 30 per cento per gli altri tipi di investimenti a favore degli imprenditori le cui aziende siano situate in aree definite svantaggiate ai sensi del regolamento CE 950/97 del 20 maggio 1997. Il contributo indicato nel comma 1 è concesso nella misura del 35 per cento degli investimenti in beni immobili e del 20 per cento per gli altri investimenti a favore degli imprenditori le cui aziende non siano situate in aree definite svantaggiate ai sensi del citato regolamento CE 950/97.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse entro un massimale di 300 milioni di lire di spesa ammessa per singola azienda.

 

Riferimenti normativi

 

 

Bollettino ufficiale regionale n. 20 del 3 Luglio 1998

 

 

Altri requisiti per l'esercizio delle attività agrituristiche

 

Posti a tavola e posti letto

 

1) Per le aziende aventi superficie minore o uguale a 10 ettari il limite massimo per l'ospitalità presso l'abitazione dell'imprenditore agricolo e in altri fabbricati situati nell'azienda agricola è di 6 camere e 10 posti letto. Per lo stesso tipo di azienda il limite massimo per l'ospitalità è di 5 piazzole e 15 campeggiatori.

2) Per le aziende di dimensioni superiori è stabilito un incremento di un posto letto e di un campeggiatore per ogni ettaro oltre i 10, con il limite massimo di 12 camere e 20 posti letto e di 10 piazzole e 30 campeggiatori.

In aggiunta agli ospiti di cui ai punti  1 e 2, possono essere
ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti, e comunque in numero non superiore a 80 coperti per pasto.

 

Legge regionale