Agriturismo

Marche

Legge 6 giugno 1987, n.25
Disciplina dell’agriturismo

 

Per attività agrituristiche
si intende

 

 

dare ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, il somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande, costituiti in quantità non inferiore al 50% da prodotti propri o tipici della zona in cui risiede l’azienda, l’organizzare attività ricreative, divulgative e culturali nell’ambito dell’azienda o secondo itinerari agrituristici integrati.

 

 

Chi può presentare i progetti

 

 

gli imprenditori agricoli, singoli o asssociati, e i loro familiari, che siano iscritti all’elenco regionale degli operatori agrituristici.

 

 

Spese ammissibili

 

 
  • ristrutturazione e sistemazione di stanze, cucine e locali da dedicare all’attività agrituristica in fabbricati accatastati rurali, incluso l’adattamento degli spazi all’aperto da destinare alla sosta dei campeggiatori;
  • installazione nei fabbricati di struttura per la conservazione, per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli;
  • installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico sanitari, idrici, termici ed elettrici;
  • arredamento dei locali dedicati all’attività agrituristica;
  • realizzzazione di strutture sportive e ricreative connesse all’attività agrituristica;

 

 

Finanziamento

 

 

ultimamente la legge non è stata rifinanziata e le iniziative rivolte a questo settore sono state ricondotte nei bandi ob. 5b dei fondi strutturali dell’Unione Europea

 

 

Riferimenti normativi

 

 

BUR del 31 ottobre 1991, n. 121

 

Altri requisiti per l'esercizio delle attività agrituristiche

 

Provenienza dei prodotti

 

l'uso di prodotti aziendali deve essere prevalente e comunque non inferiore al 50%

 

 

Posti a tavola e posti letto

 

- massimo n.coperti non precisato;
- limite massimo di 6 stanze per complessivi 18 posti letto;

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