Agriturismo

Lombardia

Legge 31 gennaio 1992, n. 3
Disciplina regionale dell’agriturismo e valorizzazione del territorio rurale

 

Chi può presentare
i progetti

 

 

aziende agricole turistiche lombarde suddivise per tipologia (tipo di attività esercitata in relazione all’uso delle strutture ricettive), classificazione (indirizzo aziendale specializzato) ,qualificazione (livello qualitativo raggiunto dai servizi forniti);

 

 

Spese ammissibili

 

 

- interventi da eseguire sugli immobili;
- acquisto di dotazioni e servizi da utilizzare per l’attività agrituristica;
Priorità :
- adeguamento e nuova costruzione di servizi igienici destinati agli operatori e agli ospiti;
- acquisto di attrezzature e adeguamento degli impianti tecnologici;
- ristrutturazioni edilizie di parte di fabbricati agricoli da destinare ad attività agrituristiche;
- acquisto di attrezzature destinate ad attività ricreative e culturali,   strettamente connesse con l’attività agricola così come risulta dal certificato di complementarità rilasciato dallo SPAFA (Servizi Provinciali Agricoltura Foreste e Alimentazione) competente per il territorio.

 

 

Finanziamento

 

 

- contributi in conto capitale del 20 % in generale e del 35% nel caso di di investimenti in opere strutturali

- nel caso di domande presentate da operatori che operino nelle aree montane , le precedenti percentuali salgono rispettivamente al 30 e al 45%;

- qualora l’imprenditore agrituristico non presenti contestualmente alla domanda, un piano di miglioramento aziendale (ai sensi del reg. CEE 2328 del 15 luglio 1991) tutti i precedenti contributi verranno ridotti di un quarto

 

 

Volume massimo degli investimenti ammissibili

 

 

la spesa massima riconosciuta ammissibile è 300 milioni

 

Procedure

 

 

Le domande con allegati i documenti previsti dalla legge devono essere presentate agli SPAFA competenti per territorio

 

 

Riferimenti normativi

 

 

B.U.R.del 28 agosto 1996,n. 17 – Parte 1
Regolamento regionale n.3 del 1994

 

 

Requisiti per l'esercizio delle attività agrituristiche stabiliti dal Regolamento regionale del 27 dicembre 1994, n.3 per l'attuazione della legge n. 3/92

 

Provenienza dei prodotti

 

nell'utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei cibi devono essere rispettati i seguenti limiti di provenienza in termini di valore annuo:il 70% dei prodotti deve essere di origine locale, con prevalenza di prodotti aziendali, in termini di valore di trasformazione dei prodotti somministrati.

 

 

Posti a tavola e posti letto

 

- massimo 80 coperti;20 coperti per aziende individuate come "di tipo familiare". in occasione di feste o sagre il sindaco può autorizzare un numero di pasti superiore.
- limite massimo di 15 stanze per complessivi 30 posti letto;

 

 

Limiti di tempo

 

 

i periodi di esercizio devono essere indicati nella domanda di autorizzazione.

.

Legge Regionale