Agriturismo

Lazio

Legge 10 novembre 1997, n.36
Norme in materia di agriturismo

 

Per attività agrituristiche si intende:

 

- dare stagionalmente ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori

- somministrare, per consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri o tipici della zona in cui risiede l’azienda;

- organizzare attività ricreative, divulgative e culturali nell’ambito dell’azienda.

 

 

Chi può presentare
il progetto

 

- imprenditori agricoli singoli o associati che effettuino investimenti in attività agrituristiche ;

- (Comuni, Comunità Montane, Province per la realizzazione di servizi e infrastrutture per lo sviluppo dell’agriturismo, ivi inclusa la realizzazione di itinerari).

 

 

Spese ammissibili

 

- ristrutturazione e sistemazione di stanze, cucine e locali ristoro da dedicare all’attività agrituristica in fabbricati accatastati rurali, incluso il relativo arredamento;

- adattamento di spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori, senza mutamento della destinazione agricola dei terreni;

- installazione nei fabbricati aziendali e sociali di strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli;

-.installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico – sanitari, idrici, termici ed elettrici,

- organizzazione di attività ricreative.

 

 

Finanziamento

 

- agli imprenditori agricoli a titolo principale con aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate, viene concesso un contributo fino al 45% per interventi strutturali sugli immobili e fino al 30 % per altri tipi di investimento.

La misura del contributo, per le aziende ubicate nella altre zone, viene ridotta rispettivamente al 35% e 20%.

- agli imprenditori agricoli non a titolo principale con aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate, viene concesso un contributo fino al 33% per interventi strutturali sugli immobili e fino al 22% per altri tipi di investimento.

La misura del contributo per le aziende ubicate nelle altre zone, viene ridotta rispettivamente al 26% e 15%.

 

 

Volume massimo di investimenti ammissibili

 

- il livello massimo degli aiuti in favore delle aziende agrituristiche è contenuto entro il limite che permette di considerarli aiuti de minimis come stabilito dalla normativa comunitaria (100 mila Ecu)

 

 

Procedure

 

 

in attesa delle direttive attuative

La legge regionale