Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 23  del 2-5-1996
Legge regionale 27 Aprile 1996, n. 24


NUOVA DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO IN BASILICATA

(abstract)



Definizione di attivita' agrituristica
Per agriturismo si intende quel complesso di attivita' dedite alla ricezione, ospitalita', organizzazione di attivita' ricreative e culturali in rapporto di connessione e di complementarieta' alla attivita' agricola di coltivazione, silvicoltura e allevamento del bestiame che deve restare principale, esercitate dai soggetti di cui all'art. 2 della Legge 730/85 che si iscrivano nell'elenco regionale degli operatori agrituristici.

Costituisce, in particolare, attivita' agrituristica:
- dare alloggio stagionale in appositi locali dell'azienda agricola con un minimo di 8 e un massimo di 18 posti letto. (il periodo stagionale non puo' essere superiore a 9 mesi, su base annua, con l'eventuale suddivisione in piu' periodi durante l'anno solare)
- somministrare, per la consumazione sul posto e per un massimo di 60 coperti, pasti e bevande, ivi comprese quelle alcooliche e superalcooliche, ottenuti prevalentemente da produzioni proprie dell'azienda, mediante lavorazioni interne ed esterne ad essa, o da produzioni di altre aziende purche' tipiche della gastronomia lucana;
-  organizzare, nell'ambito dell'azienda, attivita' ricreative, culturali, sportive finalizzate all'intrattenimento degli ospiti;
- vendere agli ospiti e al pubblico prodotti tipici alimentari ed artigianali locali e regionali;
- permettere la sosta di campeggiatori in spazi aperti purche' provvisti di servizi igienici fino ad un massimo di 30 persone (o di 8 posti tenda o roulottes).

Beneficiari della legge : Imprenditori agrituristici - Consorzi Agrituristici

Programmi agrituristici
La Giunta Regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione agricola nazionale e comunitaria, nonche' col programma regionale di sviluppo, nel rispetto delle leggi di settore che individuano particolari priorita' di intervento, ferme restanti le scelte operate con il POP, obiettivo 1, approva, a partire dal 1997, previo parere della Commissione di cui al precedente art. 7 e della competente Commissione Consiliare, programmi annuali di interventi entro il termine perentorio del 31 gennaio.
Il programma annuale indica gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale; stabilisce le zone a prevalente interesse agrituristico in cui intervenire prioritariamente; individua i soggetti beneficiati ai quali approvare e sostenere i progetti con priorita'; definisce gli indirizzi e le modalita' di promozione della domanda agrituristica; ripartisce i fondi regionali in relazione agli obiettivi prefissati; emana la disciplina integrativa e attuativa della presente legge.
Il programma annuale e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Spese ammissibili
- sistemazione, completa di impianti e servizi, dei fabbricati o parte di essi ubicati sul fondo dei soggetti di cui all'art. 2 della legge 730/85 per la loro destinazione all'uso agrituristico (la sistemazione degli immobili  puo' avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro o di ampliamento per l'adeguamento funzionale dell'immobile nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'impianto edilizio preesistente);
-  realizzazione di strutture per attivita' sportive e ricreative all'aperto;
- arredamento posti letto;
-  arredamento locali ristoro;
-  arredamento locali vendita;
- acquisto di cavalli per attivita' sportivo-ricreativa;
- sistemazione ed arredo a verde di aree funzionali alla attivita' agrituristica, nonche' per attivita' sportivo-ricreative ivi compreso il maneggio.

Presentazione delle domande
Le domande di contributo debbono essere presentate al Dipartimento Regionale Agricoltura e Foreste a decorrere dal 60 giorno successivo alla pubblicazione del programma annuale e fino alle ore 12.00 del 90 giorno dalla medesima pubblicazione.

Misura dei contributi
Agli imprenditori agricoli aventi titolo, singoli o associati, iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici, sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 65% della spesa ammessa.
Il contributo non puo' superare, in ogni caso, la somma complessiva di 800 milioni di lire.
Le spese tecniche sono riconosciute nella misura massima del 7% della spesa ammissibile fino a 500 milioni; del 5% fino a 1 miliardo e del 4% oltre il miliardo.

Legge Regionale del 27 aprile 1996 "Nuova disciplina dell'Agriturismo in Basilicata"