Agriturismo

Abruzzo

Legge 31 maggio 1994 n.32
Nuove norme in materia di agriturismo

 

Apertura termine per la presentazione delle domande annualità 1999 - L.R. n. 53/97

Le domande vanno presentate entro il termine di 45 giorni a partire dal 15° giorno dalla pubblicazione sul BURA, cioè entro il 7 maggio 2000.

Per informazioni rivolgersi allo sportello Verdimpresa dell'Abruzzo.

 

 

 

Chi può presentare i progetti

 

- imprenditori agricoli iscritti all’Albo regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’agriturismo istituito presso la Giunta Regionale, Settore Agricoltura e Foreste;
- le Province, i Comuni, e le Comunità Montane, nei cui territori siano comprese aziende agrituristiche operanti (per questi soggetti sono ammesse le spese per la realizzazione e il miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico, nonché le spese per lo studio, la realizzazione e la promozione di itinerari agrituristici).

 

 

Criterio Tempo - Lavoro

 

 

il principio della connessione tra l'attività agrituristica e quella agricola è stabilito con il criterio del tempo -   lavoro: il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola deve essere superiore (almeno il 51%) rispetto a quello indicato all'attività agrituristica.

 

 

Spese ammissibili:

 

- spese per l’esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare alle attività agrituristiche e per il loro arredamento;
- spese per le opere necessarie all’espetamento di attività culturali, ricreative e sportive;

 

 

Finanziamento:

 

- contributo in conto capitale, che può arrivare fino al 40% della spesa ammessa ed è elevabile fino al 50% nelle aree svantaggiate;
- contributo in conto interessi; la Regione può concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi a mutui di durata decennale che coprano anche fino al 100% della spesa ammessa, da contrarsi con istituti autorizzati che abbiano stipulato apposita convenzione con la Regione;
- mutui per il completamento delle strutture agrituristiche già esistenti.

 

 

Volume massimo di investimenti ammissibili:

 

è stabilito in 120 milioni, con applicazione del prezzario ANCE; nella previsione di spesa è ammessa un’aliquota non superiore al 10% per le spese generali.

 

 

Procedure:

 

- le leggi di approvazione o di variazione dei pertinenti Bilanci regionali determinano gli oneri relativi agli interventi previsti nella legge;

- la richiesta va inoltrata alla Giunta regionale - Assessorato all’Agricoltura

 

 

Riferimenti legislativi:

 

BUR del 24 giugno 1994, n.25
Per i criteri di attuazione legge n.75 del 1995

 

 

art.17
Norme per la disciplina del turismo rurale

 

La Regione incentiva il recupero del patrimonio edilizio, sito nei piccoli centri  e nelle campagne, da destinare ad attività di turismo verde ed ambientale. A tal fine la Regione finalizza risorse proprie e quelle derivanti da fonti comunitarie e nazionali a quanti, indipendentemente dall'esercizio dell'imprenditoria agricola, intendano recuperare il patrimonio edilizio sito in ambienti rurali.

 

 

Requisiti per l'esercizio delle attività agrituristiche stabiliti dall'allegato A della legge n.25/94

 

Provenienza dei prodotti

 

i prodotti utilizzati nel ristoro devono essere: per il 50% di provenienza aziendale (30% per le aziende di montagna), per il 40% (60% per le aziende di montagna) da prodotti tipici regionali esclusivamente acquistati da altri produttori agricoli locali singoli o associati.

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Posti a tavola e posti letto

 

- massimo 50 coperti;
- limite massimo di 10 stanze per complessivi 30 posti letto;

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Limiti di tempo

 

 

- il limite massimo dei giorni di apertura per la sola attività di ristorazione è fissato in 290 giorni, frazionabili in più periodi

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Legge regionale