Chi può presentare i progetti
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- imprenditori agricoli iscritti
allAlbo regionale dei soggetti abilitati allesercizio dellagriturismo
istituito presso la Giunta Regionale, Settore Agricoltura e Foreste;
- le Province, i Comuni, e le Comunità Montane, nei
cui territori siano comprese aziende agrituristiche operanti (per questi soggetti sono
ammesse le spese per la realizzazione e il miglioramento di servizi e infrastrutture volte
allo sviluppo agrituristico, nonché le spese per lo studio, la realizzazione e la
promozione di itinerari agrituristici).
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Criterio Tempo - Lavoro
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il principio della connessione tra
l'attività agrituristica e quella agricola è stabilito con il criterio del tempo -
lavoro: il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola deve essere superiore
(almeno il 51%) rispetto a quello indicato all'attività agrituristica.
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Spese ammissibili:
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- spese per lesecuzione di
interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare alle attività agrituristiche
e per il loro arredamento;
- spese per le opere necessarie allespetamento di attività culturali,
ricreative e sportive;
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Finanziamento:
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- contributo in conto capitale, che
può arrivare fino al 40% della spesa ammessa ed è elevabile fino al 50% nelle aree
svantaggiate;
- contributo in conto interessi; la Regione può concedere il concorso sul
pagamento degli interessi relativi a mutui di durata decennale che coprano anche fino al
100% della spesa ammessa, da contrarsi con istituti autorizzati che abbiano stipulato
apposita convenzione con la Regione;
- mutui per il completamento delle strutture agrituristiche già esistenti.
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Volume massimo di investimenti
ammissibili:
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è stabilito in 120 milioni, con
applicazione del prezzario ANCE; nella previsione di spesa è ammessa unaliquota non
superiore al 10% per le spese generali.
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Procedure:
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- le leggi di approvazione o di variazione
dei pertinenti Bilanci regionali determinano gli oneri relativi agli interventi previsti
nella legge;
- la richiesta va inoltrata alla Giunta
regionale - Assessorato allAgricoltura
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Riferimenti legislativi:
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BUR del 24 giugno 1994, n.25
Per i criteri di attuazione legge n.75 del 1995
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| art.17
Norme per la disciplina del turismo
rurale |
La Regione incentiva il recupero del patrimonio edilizio,
sito nei piccoli centri e nelle campagne, da destinare ad attività di turismo verde
ed ambientale. A tal fine la Regione finalizza risorse proprie e quelle derivanti da fonti
comunitarie e nazionali a quanti, indipendentemente dall'esercizio dell'imprenditoria
agricola, intendano recuperare il patrimonio edilizio sito in ambienti rurali.
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