ALIMENTARE:
COLDIRETTI, CONSUMATORI-DETECTIVE CONTRO CARTELLINI FANTASMA
Numero
Verde "Manca l'etichetta !"
"Quasi
un prodotto alimentare in vendita su dieci non riporta sul cartellino o sull'etichetta
le informazioni obbligatorie o contiene invece diciture non consentite. Una percentuale
che sale notevolmente sui banchi di frutta e verdura fresche dove in un caso su
quattro le etichette sono irregolari in quanto prive del tutto o in parte delle
indicazioni obbligatorie previste dalla legge". E' quanto afferma la Coldiretti,
sulla base del rapporto dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi sui controlli
effettuati nel 2003, nel sottolineare che a fine anno saranno ben tre miliardi
i chili di frutta e verdura importati in Italia dall'estero che in assenza di
una adeguata etichettatura rischiano di essere "spacciati" come italiani
all'insaputa dei consumatori e con danni agli imprenditori agricoli nazionali.
Ecco allora attivato da Coldiretti e Adiconsum in vista dell'estate il numero
verde "Manca l'etichetta !" al quale i "consumatori-detective"
potranno rivolgersi dal 20 Maggio 2004 per evidenziare casi di violazione della
normativa vigente in materia di etichettatura. Mancanza dell'etichetta, incompletezza
di dati obbligatori (prezzo esposto, origine degli alimenti, categoria commerciale
a cui appartiene il prodotto), carenza dei requisiti igienico sanitari dei locali
e del personale di vendita e cattivo stato di conservazione degli alimenti potranno
essere segnalati - sottolinea la Coldiretti - al numero verde 800666006 che offrirà
ai consumatori la possibilità di chiamare gratuitamente ed in forma anonima
per lasciare un messaggio con il tipo di infrazione riscontrata con l'indicazione
della città o della zona in cui è stata rilevata. I messaggi ricevuti
e le problematiche sollevate dai consumatori - precisa la Coldiretti - verranno
analizzate e i casi più importanti verranno affrontati direttamente in
collaborazione con l'Ispettorato centrale repressione frodi. Nel mercato globale
- afferma il presidente della Coldiretti Paolo Bedoni - bisogna garantire condizioni
di trasparenza necessarie per fare scelte di acquisto consapevoli e l'etichetta
è lo strumento sul quale si costruisce il rapporto di fiducia tra imprese
e consumatori. Per questo - precisa - occorre rispettare le norme in vigore e
colmare le lacune presenti nella legislazione nazionale e comunitaria che, nonostante
le conquiste recenti, condannano ancora all'anonimato la provenienza nazionale
di molte produzioni, dal pomodoro in scatola al pollame, dai succhi di frutta
all'olio di oliva. Serve una risposta alla domanda di trasparenza che viene dal
mercato dove secondo un recente sondaggio Swg-Cibus - riferisce Bedoni - due italiani
su tre (66%) nel momento di fare la spesa prestano piu' attenzione all'etichetta
degli alimenti piuttosto che alla marca e nel 58% dei casi vorrebbero avere più
informazioni su provenienza e sicurezza dei cibi perché ritengono nella
grande maggioranza (67%) che questa dipenda dalla conoscenza e certificazione
del prodotto dalla sua origine al confezionamento lungo tutta la catena alimentare.
E a sostegno dei "consumatori-detective" che vorranno fare chiarezza
sui "cartellini" la Coldiretti ha messo a punto un breve vademecum sulle
norme in materia di etichettatura degli alimenti che obbligano all'indicazione
dell'origine, della varietà e del livello qualitativo nella vendita di
frutta e verdura fresca, all'etichettatura trasparente dall'allevamento alla tavola
per la carne bovina, alla presenza di un codice di identificazione su ogni uovo
commercializzato e anche alla segnalazione della eventuale presenza di organismi
transgenici.
MANCA
L'ETICHETTA !
1. il 7% dei prodotti alimentari controllati è
risultato con etichette non in regola in quanto prive di indicazioni obbligatorie
o contenenti indicazioni non consentite (es. mancanza del lotto, della ragione
sociale, della data scadenza, della denominazione di vendita o della indicazione
di provenienza o del livello qualitativo, oppure illeciti riferimenti all'origine
geografica negli oli e nei formaggi o ancora pubblicità ingannevole come
l'uso di diciture fuorvianti: naturale per le ricotte, prodotto selezionato per
l'olio, sano per i formaggini o genuino per i pomodori pelati);
2. il 23%
dei prodotti ortofrutticoli freschi nei banchi di vendita al consumo hanno etichette
irregolari in quanto prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie
(es. mancata o errata indicazione relativa all'origine territoriale, alla varietà
o alla categoria commerciale);
Fonte: Elaborazione Coldiretti su dati Ispettorato
Repressioni Frodi 2003
VADEMECUM COLDIRETTI
"OCCHIO
ALL'ETICHETTA"
Frutta
e verdura: sulle etichette di frutta e verdura vendute deve essere visibili
le indicazioni dell'origine, della varietà e della categoria secondo le
nuove norme del decreto legislativo 306/02, entrato in vigore il 15 febbraio 2003,
che definiscono le sanzioni per chi non rispetta i regolamenti dell'Unione Europea
sulla qualità e commercializzazione dell'ortofrutta. I prodotti ortofrutticoli
ai quali si applicano le norme di qualità comunitarie sono elencati nell'allegato
I del Reg. 2200/96 e riguardano:
1.
per gli ortaggi: agli, asparagi, carciofi, carote, cavolfiori, cavoli di Bruxelles,
cavoli cappucci e verze, cetrioli, cicoria Witloof, cipolle, fagiolini, lattughe,
indivie ricce e scarole, melanzane, peperoni dolci, piselli, pomodori, porri,
sedani da coste, spinaci, zucchine; funghi coltivati;
2.
per la frutta: agrumi, albicocche, avocadi, banane, ciliegie, cocomeri, fragole,
kiwi, mele, pere, meloni, nocciole in guscio, noci in guscio, pesche e nettarine,
prugne (susine), uva da tavola.
Per tutti questi prodotti le etichette devono
fornire informazioni obbligatorie relative alla natura del prodotto, alla sua
origine (Nazionalità o zona di produzione come Regione o Comune di provenienza),
alla varietà (ad esempio per arance Tarocco o Moro) e alle caratteristiche
commerciali qualitative (categoria Extra, I o II). Le caratteristiche commerciali
qualitative della frutta e degli ortaggi sono definite sotto molteplici aspetti
(morfologia, assenza di danni, lesioni o ammaccature, odore o sapore estranei)
e classificate nelle categorie extra (qualità superiore, priva di difetti),
I categoria (buona qualità, tollerati lievi difetti di forma, di colorazione,
dell'epidermide, lesioni cicatrizzate) e II categoria (qualità mercantile,
sono tollerati difetti di forma, difetto di colorazione, rugosità della
buccia, alterazioni superficiali).
Uova:
dal primo gennaio 2004 sono entrate in vigore le nuove norme per l'etichettatura
delle uova. Il primo numero consente di risalire al tipo di allevamento (0 per
biologico, 1 all'aperto, 2 a terra, 3 nelle gabbie), la seconda sigla indica lo
Stato in cui è stato deposto (es.IT), seguono le indicazioni relative al
codice ISTAT del Comune, alla sigla della Provincia ed infine il codice distintivo
dell'allevatore.
Carne
bovina: l'etichetta deve contenere le informazioni relative al codice di
identificazione dei bovini e al Paese di nascita e di ingrasso, di macellazione
e di sezionamento. Nel punto vendita, per la carne venduta a taglio, l'etichetta
potrà essere sostituita con una informazione fornita per iscritto e in
modo visibile al consumatore. Inoltre possono essere aggiunte, volontariamente,
notizie relative all'azienda di nascita, alla tecnica di allevamento, al tipo
di alimentazione adottata, alla categoria (vitello, vitellone, toro, ecc.) e alla
razza degli animali (Piemontese, Chianina, Marchigiana, Romagnola, ecc.). Sono
previste multe fino a 12mila Euro a seguito dell'entrata in vigore del Decreto
Legislativo n. 58/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Marzo 2004 che
reca disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE): N.1760
e 1825 del 2000 relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
Alimenti
biotech: I Regolamenti CE 1829/2003 e 1830/2003 entrati in vigore il 18
aprile 2004 sono relativi alla tracciabilità ed etichettatura degli alimenti
e dei mangimi geneticamente modificati. La nuova normativa sull'etichettatura
degli alimenti biotech riguarda attualmente prodotti per alimentazione umana (come
gelati, oli, merendine e farine) contenenti o derivate da soia, colza e mais non
provenienti dall'Italia, dove resta il divieto di coltivazione. Gli Ogm importati
o prodotti nell'Unione Europea dovranno essere identificati con un codice che
sarà trasmesso dagli operatori lungo tutta la catena alimentare e la loro
presenza negli alimenti dovrà essere indicata in etichetta se superiore
allo 0,9% (0,5% per quelli in corso di autorizzazione), mentre non è ammesso
alcun margine per gli Ogm non autorizzati. La presenza di Ogm deve essere indicata
su tutti gli alimenti venduti preconfezionati e sfusi e in particolare ingredienti
e additivi prodotti a partire da Ogm sono assoggettati all'obbligo di etichettatura
Ogm che vale anche nelle ipotesi in cui non siano rilevabili tracce di proteine/DNA
geneticamente modificato (esempio prodotti raffinati come olio di semi Ogm):
1.
Per gli alimenti preconfezionati senza lista degli ingredienti l'indicazione relativa
all'origine Ogm deve apparire sull'etichetta attraverso la menzione "geneticamente
modificato" o "prodotto da (nome dell'ingrediente) geneticamente modificato"
(Esempio:" mais geneticamente modificato" in preparati per polenta);
2.
Per gli alimenti preconfezionati con elenco degli ingredienti l'indicazione dell'ingrediente
deve essere completata dall'informazione sull'origine Ogm (Esempio: "sciroppo
di glucosio prodotto da mais geneticamente modificato");
3.
Per gli alimenti venduti sfusi o imballati in confezioni di superficie inferiore
a 10 cm2 l'informazione relativa all'origine Ogm dovrà essere resa evidente
sull'espositore o sull'imballaggio: (Esempio: "pane con farina di soia prodotta
da soia geneticamente modificata"). Il prodotto contenente o costituito da
un "Ogm" (esempio germogli di soia geneticamente modificati in vendita
al reparto verdure o contenuti in un'insalata) deve venire presentato con indicazione
apposita (Esempio: "questo prodotto contiene soia geneticamente modificata").
La
nuova normativa offre anche una importante opportunità agli allevatori
che decidono di alimentare i propri animali con mangimi tradizionali infatti la
presenza di Ogm deve essere indicata nelle confezioni anche se purtroppo non è
previsto l'obbligo di etichettare latte e carne che derivano da animali nutriti
con mangimi biotech.