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Legge
5 dicembre 1985, n. 730
Disciplina
dell'agriturismo
Art.
1 - Finalità
dell'intervento
Art. 2 - Definizione di attività agrituristiche
Art. 3 - Utilizzazione di locali per attività
agrituristiche
Art. 4 - Determinazione di criteri e limitidell'attività
agrituristica
Art. 5 - Norme igienico-sanitarie
Art. 6 - Elenco regionale
Art. 7 - Disciplina amministrativa
Art. 8 - Autorizzazione comunale
Art. 9- Determinazione delle tariffe
Art. 10 - Programma regionale agrituristico
e di rivitalizzazione di aree rurali
Art. 11 - Attività di studio e di ricerca e
formazione professionale
Art. 12 - Promozione dell'offerta agrituristica
Art. 13 - Interventi degli enti locali e piani
integrati di interventi straordinari
Art. 14 - Incentivi agli imprenditori agricoli
ed alle iniziative collegate all'agriturismo
Art. 15 - Regioni a statuto speciale e province
autonome
Art.
1
Finalità dell'intervento
L'agricoltura,
in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano
agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo
regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee
di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio
del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli
nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il
miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio
rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente,
a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni
e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale
e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.
Art.
2
Definizione di attività agrituristiche
Per
attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione
ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui
all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della
propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto
alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del
bestiame, che devono comunque rimanere principali.
Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di
cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione
agricola dei fondi e degli edifici interessati.
Rientrano
fra tali attività:
a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla
sosta di campeggiatori;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico
e superalcolico;
c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda.
Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e
lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime
dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.
Art.
3
Utilizzazione di locali per attività agrituristiche
Possono
essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione
dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte
di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello
stesso.
Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo art. 10, individuano
i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività
agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore
agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati
sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.
Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio
edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio
di attività agrituristiche.
Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche
ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche
ambientali delle zone interessate.
Art.
4
Determinazione di criteri e limitidell'attività agrituristica
Le
regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale
o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi
per lo svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda
e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente
legge.
Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni
di chi all'articolo 8.
Art.
5
Norme igienico-sanitarie
I
requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività
agrituristiche sono stabiliti dalle regioni.
La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione
di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge
30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni.
Art.
6
Elenco regionale
Le
regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle
attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione
comunale di cui all'articolo 8. L'elenco è tenuto da una commissione nominata
con decreto del presidente della giunta regionale.
L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione,
a coloro:
a) che abbiamo riportato, nel triennio, con sentenza passata in
giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442,
444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia
di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti
in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati
delinquenti abituali.
Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano
l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge
4 gennaio 1968, n. 15.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia,
gli interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di
idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, fermo restando
quanto previsto nel precedente comma.
Art.
7
Disciplina amministrativa
I
soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2, che intendono svolgere
attività agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile,
appositadomanda contenente la descrizione dettagliata delle attività
proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli
edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva,
dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare
nell'anno scorso.
La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare
alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti
di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963,
n. 59.
Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda
deve essere corredata, oltreché dalla documentazione di cui al precedente
comma, da:
a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone
che eserciteranno l'attività;
b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali
da adibire all'attività;
c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa
documentazione;
d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6.
Art.
8
Autorizzazione comunale
Il
sindaco provvede sulle domande di cui al precedente articolo 7 entro novanta
giorni dalla loro presentazione.
Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.
Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla
scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia un'autorizzazione
che abilità allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e
delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.
L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
Al provvedimento di autorizzazione si applica l'articolo 19, commi quarto
e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n.
1111.
Art.
9
Determinazione delle tariffe
Entro
il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune
una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano
a praticare per l'anno in corso.
Art.
10
Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione
di aree rurali
La
regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e
regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico
e di rivitalizzazione di aree rurali.
Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel
territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico
e i comuni di cui all'articolo 3, secondo comma, coordina le iniziative
di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15.
Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite
le autorità di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali,
e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione.
Le proposte devono contenere:
a) la perimetrazione delle zone;
b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente
suscettibile di utilizzazione agrituristica;
d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole
e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico
ed artistico;
e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto
anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione
di alimenti e bevande.
Il programma è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
e al Ministero del turismo e dello spettacolo.
Art.
11
Attività di studio e di ricerca e formazione professionale
La
regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni
agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di
ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione
professionale.
Art.
12
Promozione dell'offerta agrituristica
La
regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni
e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee
forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica
regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziativa
aziendali e interaziendali a carattere sperimentale.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicità
e diffusione delle iniziative regionali.
Art.
13
Interventi degli enti locali e piani integrati di
interventi straordinari
Le
comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o in mancanza
di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse
agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali
e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari,
ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone, con l'indicazione
dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione
dell'attività agrituristica.
Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla regione
che ne determina il relativo finanziamento.
Art.
14
Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative
collegate all'agriturismo
Nelle
zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono incentivi
agli imprenditori per attività agrituristiche.
Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di cui al presente
articolo, sentiti gli enti locali interessati, anche in attesa dell'approvazione
del programma agrituristico regionale e dell'individuazione delle zone
di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo
regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo
agricolo, se esistenti.
Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sullo
stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi
erogati ai sensi del presente articolo.
Art.
15
Regioni a statuto speciale e province autonome
Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive
norme statutarie e delle norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà insertanella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data
a Roma, addì 5 dicembre 1985
COSSIGA, Presidente della Repubblica
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Visto: il Guardasigilli: Martinazzoli
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