| 1. GLI ORGANISMI DI CONTROLLO
Gli organismi di controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche
Agricole sul territorio nazionale sono soggetti privati con due mansioni
fondamentali:
a) verificare l'idoneità e il percorso produttivo delle imprese
che intendono aderire o già aderiscono al sistema di controllo
per le produzioni con metodo biologico;
b) concedere l'uso dei relativi Marchi alle imprese associate, da apporre
sulle etichette dei prodotti controllati e sul materiale divulgativo che
le stesse intendono realizzare.
Gli organismi di controllo, onde evitare conflitti di interessi,
non possono praticare assistenza tecnica alle aziende né vendere
prodotti o avere, in qualsiasi altra forma, rapporti di consulenza con
l'azienda controllata (principio della "terzietà"). Comportamenti
in violazione di tale principio vanno segnalati alla Regione competente
ad esercitare la vigilanza.
L'attività degli organismi di controllo ricade sotto la supervisione
del Ministero delle Politiche Agricole (MiPAF), delle Regioni e delle
Province autonome, per le strutture situate nel territorio di propria
competenza. Gli organismi di controllo devono presentare al Ministero
e alle Regioni un Piano di controllo annuale.
Recenti disposizioni (Reg. CE 2491/2001, in vigore dal 18 febbraio 2002)
hanno contribuito a rendere più rigoroso il sistema di controllo
per gli agricoltori ma anche per gli organismi di controllo ai quali si
richiedono adempimenti precisi per quanto concerne la loro attività
ispettiva in tutte le fasi della filiera produttiva che conduce il prodotto
biologico "dalla terra alla tavola", considerando, quindi, non
solo la fase di produzione ma anche quella di condizionamento, trasformazione
e commercializzazione.
Gli organismi di controllo che certificano le produzioni biologiche in
Italia sono elencati nella tabella sottostante; nel solo territorio della
Provincia autonoma di Bolzano sono riconosciuti anche altri organismi
(Biozert, INAC, IMO).
MODALITÀ ISPETTIVE E SANZIONI:
L'attività ispettiva degli organismi di controllo si compone di
visite ordinarie e straordinarie operate con frequenza perlomeno annuale.
- Ispezioni ordinarie annuali:
Consistono in sopralluoghi all'azienda, dunque controlli "fisici"
completi, effettuati con frequenza perlomeno annuale, finalizzati al
mantenimento della certificabilità.
L'operatore riceverà comunicazione telefonica con adeguato preavviso
e, in caso di impedimento, può delegare terza persona di sua
fiducia. All'ispezione potranno partecipare soggetti esterni vincolati
da segreto professionale ed in particolare ispettori SINCERT.
- Ispezioni straordinarie:
Si tratta di ispezioni addizionali a quelle ordinarie finalizzate al
miglior controllo delle attività.
Durante le visite di controllo possono essere prelevati campioni per
l'individuazione di situazioni non conformi alle disposizioni in materia
di agricoltura biologica. I campioni sono analizzati preferibilmente presso
i laboratori dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAT) o presso laboratori
accreditati SINAL. Al termine di ogni visita è compilata una relazione
di ispezione controfirmata dal responsabile dell'unità sottoposta
al controllo.
Qualora siano riscontrate violazioni a quanto disposto dalla normativa
Comunitaria e Nazionale nell'ambito dei prodotti biologici l'organismo
di controllo provvederà a comunicare il fatto all'Autorità
competente. I provvedimenti sanzionatori possono essere applicati sia
da parte dell'organismo di controllo sia dall'Autorità competente
(REGIONE).
Le sanzioni previste dall'organismo di controllo variano in relazione
alla gravità dell'irregolarità o infrazione e vanno dal
richiamo scritto al ritiro dell'Attestato di conformità dell'azienda.
Tab. Gli organismi di controllo operanti in Italia nell'ambito dell'agricoltura
biologica. (elenco aggiornato a febbraio 2003)
| Denominazione Sede |
Qualifica di CONVERSIONE |
ICEA - Istituto per la Certificazione Etica
e Ambientale
|
Strada Maggiore, 29
40125 – Bologna
Tel. 051/272986 Fax 051/232011
E-mail icea@icea.info |
Associazione Suolo e Salute (ASS)
|
Via Abbazia, 17
61032 - Fano (PS)
Tel. 0721/830373 Fax 0721/830373
E-mail: suoloesa@tin.it
Internet: www.suoloesalute.it |
Bioagricoop (BAC)
|
Via Fucini, 10
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051/6130512 Fax. 051/6130224
E-mail: bioagri@mail.asianet.it
Internet: www.bioagricoop.it |
BIOS srl
|
Via Montegrappa, 7
36063 Marostica (VI)
Tel. 0424/471125 Fax. 0424/476947
E-mail: itbios@tin.it |
Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici
(CCPB)
|
Via J. Barozzi, 8 - 40126 Bologna (BO)
Tel. 051/254688 Fax. 051/254842
E-mail: ccpb@ccpb.itInternet: www.ccpb.it |
Codex srl (CDX)
|
Via Duca degli Abruzzi, 41
95048 Scordia (CT )
Tel. 095/650634/716 Fax. 095/650356
E-mail: codex@libero.it |
Ecocert Italia (ECO)
|
Corso delle Province, 60
95127 Catania (CT)
Tel. 095/442746 433071 Fax. 095/ 505094
E-mail: ecocertitalia@ctonline.it |
Istituto Mediterraneo di Certificazione (IMC)
|
Via C. Pisacane, 53
60019 Senigallia (AN)
Tel. 071/7928725 7930179 Fax. 071/7910043
E-mail: imicert@tin.it
Internet: www.imicert.it |
International Services sas (QC&I)
|
Villa Parigini Loc. Basciano
53035 Monteriggioni (SI)
Tel. 0577/327234 Fax. 0577/329907
E-mail: lettera@qci.it
Internet: www.qci.it |
Eco System International Certificazioni S.r.l. |
Via Monte San Michele 49
73100 Lecce
Tel. e Fax 0832-311589
E-mail info@ecosystem-srl.com
Internet: www.ecosystem-srl.com |
BIOZOO - S.r.l. |
Via Chironi 90
7100 Sassari
Tel. e Fax : 079-276537 |
BIOZERT - zertifizierung okoligisch erzeutger
produkte* |
Auf dem Kreuz 58
D-86512 - UGSBURG
Tel. +49(0)821.3467650 Fax +49(0)821.3467655
E-mail bayern@biozert.de
Internet www.biozert.de |
INAC - International Nutrition and Agricolture
Certification* |
Rudolf-Herzog-Weg 32D
37213 WITZENHAUSEN
Tel. +49(0)5542.911400 Fax +49(0)5542.911401
E-mail: inac@inac-certification.com
Internet: www.inac-certification.com |
MO - Institut für marktökologie* |
I Paradiesstrasse 13D
78462 KONSTANZ
Tel. +49(0)7531.915273 Fax +49(0)7531.915274
E-mail: office@imo.ch
Internet: www.imo.ch |
QC&I – Gesellschaft für kontrolle
und zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen GMBH* |
Gleuelerstrasse 286D
50935-KÖLN Tel. +49(0) 221 943 92-09
Fax +49(0) 221 943 11
Internet: www.qci.de |
*autorizzati ad operare nella sola Provincia Autonoma di Bolzano
2. LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA SUGLI ORGANISMI DI
CONTROLLO
> Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
E' l'autorità preposta al controllo e al coordinamento delle attività
amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della normativa
comunitaria in materia di agricoltura biologica, nonché al riconoscimento
e alla sorveglianza degli organismi di controllo.
Sono istituiti presso il MiPAF:
§ un Comitato di valutazione degli organismi di controllo, con il
compito di esprimere pareri in merito all'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione e di revoca totale o parziale degli organismi medesimi;
§ l'Elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica articolato
in quattro sezioni: produttori agricoli, preparatori, raccoglitori dei
prodotti spontanei, importatori;
§ l'Elenco degli organismi di controllo autorizzati.
> Regioni e Province autonome
Regioni e Province Autonome vigilano sull'attività degli organismi
di controllo.
La Regione svolge verifiche periodiche dei requisiti tecnici degli organismi
di controllo. La REGIONE infatti predispone un programma annuale relativo
all'attività di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati
per l'agricoltura biologica e lo invia alla Giunta Regionale, unitamente
al resoconto dell'attività di vigilanza svolta nell'anno precedente.
Il programma annuale prevede sopralluoghi presso le strutture organizzative
degli organismi di controllo operanti nel territorio regionale e presso
un campione rappresentativo di operatori biologici, pari almeno al 10%
degli iscritti all'elenco regionale.
E' istituito presso la REGIONE l'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura
biologica suddiviso in tre sezioni: produttori agricoli, preparatori,
raccoglitori dei prodotti spontanei.
L'iscrizione all'elenco è subordinata all'accertamento dei requisiti
di idoneità da parte degli organismi di controllo autorizzati e
al mantenimento di tali condizioni. In caso contrario l'organismo di controllo
ne dà comunicazione immediata ala 'REGIONE che provvede alla cancellazione
dell'operatore dall'elenco regionale. L'elenco regionale degli operatori
è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione
(BUR).
Tab. Primi adempimenti per gli operatori biologici
2. La REGIONE, entro 30 giorni dalla data di arrivo della prima notifica,
effettua un'istruttoria formale provvedendo a:
- valutare la completezza dei dati e la regolarità della documentazione;
- richiedere all'operatore le eventuali integrazioni;
- registrare l'operatore biologico in un pre elenco.
3. L'organismo di controllo, dopo aver valutato la documentazione presentata
dall'operatore, esegue una prima visita ispettiva allo scopo di stabilire
la conformità o meno degli aspetti strutturali e gestionali dell'azienda
rispetto a quanto previsto dal Reg. CEE 2092/91 e successive integrazioni
e modifiche.
4. L'organismo di controllo, più precisamente la Commissione di
Certificazione, acquisite le informazioni contenute nella documentazione
aziendale e nella relazione di ispezione, valuta (entro 60 gg) l'ammissibilità
dell'azienda al sistema di controllo. Se l'esito è positivo l'organismo
di controllo è tenuto a far pervenire alla REGIONE, entro 120 giorni
dalla data dell'invio della prima notifica, nonché all'operatore
stesso,
L'ATTESTATO DI CONFORMITÀ. In caso di pronunciamento negativo sono
comunicate le motivazioni e le misure correttive da attuare per il superamento
della non conformità, nonché i tempi entro i quali dovranno
essere eseguite. L'Attestato potrà essere usato dall'azienda esclusivamente
nel rispetto di quanto segue:
- l'operatore potrà informare i propri clienti dell'avvenuto ingresso
nel sistema di controllo nei modi ritenuti opportuni e rendere pubblico
l'Attestato di Conformità;
- l'operatore non potrà in alcun modo far credere che l'Attestato
di Conformità abbia validità ai fini della certificazione
di prodotto.
5. A seguito della trasmissione da parte dell'organismo di controllo
dell'Attestato di conformità, la REGIONE provvede all'iscrizione
dell'operatore nell'Elenco regionale degli operatori biologici comunicando,
entro 30 giorni, tale registrazione all'operatore stesso.
6. L'operatore deve presentare, entro 30 gg dalla data di comunicazione
dell'ammissione al sistema di controllo, il PROGRAMMA ANNUALE DI PRODUZIONE
dell'azienda condotta secondo il metodo di agricoltura biologica, riferito
all'anno in corso.
7. Nel caso di attività di condizionamento/trasformazione occorre
presentare, entro i medesimi termini di scadenza, il PROGRAMMA ANNUALE
DI LAVORAZIONE.
Il MODULO P.A.P. (Programma Annuale di Produzione),
predisposto dall'Autorità competente e reperibile anche presso
l'organismo di controllo, deve essere compilato in caso di aziende
agricole e/o zootecniche/apistiche.
Il MODULO P.A.L. (Programma Annuale di Lavorazione),
predisposto dall'Autorità competente e reperibile anche presso
l'organismo di controllo, deve essere compilato in caso di aziende
di condizionamento/trasformazione.
I moduli devono essere redatti in duplice copia da: >
inviare in originale all'organismo di controllo prescelto entro 30
gg dall'ammissione dell'azienda al regime di controllo e successivamente
entro il 31 gennaio di ciascun anno ed entro 15 gg da eventuali variazioni
a carico del Programma; > conservare a cura dell'agricoltore.
|
N.B. In azienda deve essere conservata copia di tutta la documentazione
inviata.
CONVERSIONE E QUALIFICA DELLE PRODUZIONI VEGETALI
All'atto dell'ingresso al sistema di controllo, le aziende sono in fase
di conversione all'agricoltura biologica.
La conversione è il periodo che intercorre tra la data di prima
notifica di attività biologica e, in caso di colture erbacee, la
data di semina del prodotto che sarà certificato "da agricoltura
biologica", mentre per le colture perenni diverse dai prati, il riferimento
è la data del primo raccolto; tale periodo è normalmente
fissato in due anni per le colture erbacee ed in tre anni per le colture
perenni diverse dal prato.
| |
Qualifica di CONVERSIONE |
Qualifica di BIOLOGICO |
| Superfici a seminativo |
Dopo 12 mesi |
Dopo 24 mesi |
| Superfici arboree |
Dopo 12 mesi |
Dopo 36 mesi |
Tab. - Tempi di attesa per la qualifica di prodotto biologico o in conversione
all'agricoltura biologica.
L'organismo di controllo può decidere, previa richiesta di consenso
alla REGIONE, che in certi casi i periodi in questione siano prolungati
o abbreviati tenuto conto dell'utilizzazione precedente degli appezzamenti.
Le situazioni in cui è possibile richiedere una riduzione del periodo
di conversione sono:
¨ aree di montagna a pascolo nelle quali non siano stati usati prodotti
non autorizzati in regime di agricoltura biologica;
¨ appezzamenti destinati al set-aside e non più coltivati fino
al momento dell'applicazione del metodo biologico;
¨ appezzamenti incolti per almeno i 3 anni precedenti all'applicazione
del metodo biologico e nei quali non siano stati usati prodotti non autorizzati
in regime di agricoltura biologica;
¨ appezzamenti coltivati a foraggere per almeno i 3 anni precedenti
all'applicazione del metodo biologico e nei quali non sono stati usati
prodotti non autorizzati in regime di agricoltura biologica;
¨ terreni incolti.
Il processo di conversione può essere realizzato anche non contemporaneamente
su tutta la superficie aziendale, in tal caso sono vietate le produzioni
parallele (presenza della stessa varietà in coltivazione sia biologica
sia convenzionale) ad eccezione delle colture perenni qualora siano soddisfatte
precise condizioni.
CONVERSIONE E QUALIFICA DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
Superfici coltivate
L'intera superficie destinata all'alimentazione degli animali deve essere
convertita all'agricoltura biologica.
| Superfici da convertire |
Periodo di
conversione |
Deroghe |
| Superfici a seminativo |
24 mesi |
|
Superfici a pascolo
Parchetti all'aperto
Spiazzi liberi utilizzati da specie non erbivore |
12 mesi |
6 mesi se tali aree, negli anni recenti, non sono state sottoposte
a trattamenti con prodotti non ammessi in agricoltura biologica |
Tab. - Tempi necessari per la conversione delle superfici utilizzate
per l'alimentazione negli allevamenti biologici.
Animali
Il bestiame non biologico presente all'interno dell'unità di produzione
può essere convertito.
I prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica
soltanto dopo un periodo minimo di allevamento secondo i principi della
zootecnia biologica.
Tuttavia, sino al 31/12/2003 e durante il periodo di costituzione del
patrimonio, i vitelli e i piccoli ruminanti da carne possono essere venduti
con la denominazione biologica qualora si verifichi una delle seguenti
condizioni:
- provengono da un allevamento estensivo;
- sono stati allevati col metodo biologico per un periodo minimo di 6
mesi per i vitelli e 2 mesi per i piccoli ruminanti, antecedenti alla
macellazione o vendita;
- sono stati allevati secondo il metodo biologico subito dopo lo svezzamento
o comunque entro i primi 6 per i vitelli, mentre per le pecore e le capre
subito dopo lo svezzamento ma non oltre i 45 giorni.
| Animali da convertire |
Periodo di conversione |
Deroghe |
| Bovini |
|
|
| - da carne |
12 mesi e comunque per almeno 3/4 della loro vita |
|
| :- da latte |
6 mesi |
3 mesi fino al 24/08/2003 |
| Suini |
6 mesi |
4 mesi fino al 24/08/2003 |
| Piccoli ruminanti |
|
|
| - da carne |
6 mesi |
3 mesi fino al 24/08/2003 |
| - da latte |
:6 mesi |
|
| Pollame |
|
|
| - da carne |
2,5 mesi |
|
| - ovaiole |
6 mesi |
|
Tab. - Tempi necessari per la conversione delle produzioni zootecniche
in relazione alle tipologie di allevamento.
Conversione simultanea
Qualora si voglia convertire simultaneamente l'intera unità di
produzione (animali presenti e loro progenie, pascoli e/o area utilizzata
per il foraggio), il periodo transitorio è ridotto a 24 mesi a
patto che gli animali siano nutriti principalmente con i prodotti dell'unità
di produzione. In tal caso, dunque, è possibile ridurre da 3 a
2 anni il periodo di conversione complessivo.
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE
L'azienda in regime di controllo ha facoltà di richiedere, inoltrando
all'organismo di controllo l'apposita modulistica, l'emissione dei seguenti
tipi di certificati
- CERTIFICATO DI AZIENDA CONTROLLATA
- CERTIFICATO DEL PRODOTTO
- AUTORIZZAZIONE ALLA STAMPA DELLE ETICHETTE.
L'organismo di controllo, dopo aver esaminato il fascicolo aziendale per
verificare che la documentazione sia completa e conforme, può ritenere
opportuna un'integrazione della documentazione e/o una visita ispettiva
all'azienda per il prelievo di campioni da inviare al laboratorio di analisi.
L'emissione dei certificati o delle autorizzazioni, subordinata al buon
esito delle indagini effettuate sulla documentazione e sui campioni raccolti
(residui di prodotti fitosanitari non ammessi dalla normativa sulle attività
biologiche in misura uguale o inferiore a 0,01 mg/kg ossia 0,01 ppm), ha
luogo entro 15-30 gg dalla richiesta.
A partire dall'inizio del controllo, i tempi minimi prima di ottenere la
certificazione variano in relazione all'indirizzo produttivo.
| |
Certificazione di CONVERSIONE |
Certificazione di BIOLOGICO |
| Superfici a seminativo |
Prima semina dopo 12 mesi |
Prima semina dopo 24 mesi |
| Superfici a biologico |
Primo raccolto dopo 12 mesi |
Primo dopo 36 mesi |
Tab. - Tempi minimi per la certificazione di prodotto biologico o in conversione.
Il CERTIFICAZIONE DI AZIENDA CONTROLLATA viene
emesso dall'organismo di controllo su richiesta dell'operatore allo
scopo di dimostrare ai clienti l'effettivo inserimento nel sistema
di controllo previsto dal Reg. 2092/91. Il certificato di azienda
controllata ha validità di 12 mesi.
Il CERTIFICATO DEL PRODOTTO può essere
richiesto per commodities o semilavorati e si riferisce a precisi
lotti/partite di prodotto, sia esso frutto dell'attività
agricola o di trasformazione, interessate da una transazione fra
l'operatore controllato e l'acquirente/cliente, pertanto la validità
del certificato è specifica per i prodotti in esso riportati.
L'organismo di controllo emette il certificato di prodotto, su richiesta
dell'operatore, in duplice copia, una destinata all'operatore controllato
e una per il destinatario/acquirente della merce.
L'AUTORIZZAZIONE ALLA STAMPA DELLE ETICHETTE,
da utilizzare per il prodotto confezionato, fa riferimento ad un
numero finito di etichette e possiede una validità di 12
mesi pertanto deve essere rinnovata annualmente prima dello scadere
del termine.
L'organismo di controllo emette l'autorizzazione alla stampa su
richiesta dell'operatore alla quale sia allegato il bozzetto dell'etichetta. |
Tab. - I certificati rilasciati dall'organismo di controllo.
MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE CONTROLLATO
Gli operatori biologici sottoposti al controllo hanno i seguenti obblighi:
- Rispettare i termini contrattuali stipulati con l'organismo di controllo.
- Rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale
in materia di agricoltura biologica.
- Rendersi reperibile per le visite ispettive.
- Garantire al personale addetto alle ispezioni libero accesso alle
superfici dichiarate, ai locali, alla contabilità aziendale.
- Dare disponibilità al personale addetto alle ispezioni per
lo svolgimento delle analisi ritenute necessarie su prodotti, materie
prime e ingredienti di origine agricola o meno.
- Conservare e mantenere in buon ordine la documentazione aziendale
(contabilità di magazzino e contabilità finanziaria) allo
scopo di permettere all'organismo o all'autorità di controllo
di identificare la natura e la quantità delle materie prime,
dei prodotti venduti e di tutti i materiali acquistati, nonché
l'elenco dei fornitori e dei destinatari della merce.
- Aggiornare il registro di carico e scarico delle etichette numerate.
- Inviare all'organismo di controllo, ogni anno ed entro il 30 dicembre,
il P.A.P. o P.A.L. relativo all'anno successivo.
- Inviare le Notifiche e/o i P.A.P./P.A.L. di variazione, qualora sia
necessario, entro il termine di 30 giorni per le prime e 15 giorni per
i secondi.
|